Come possiamo difenderci quando riceviamo una cartella di pagamento da Agenzia Entrate Riscossione?
Equitalia S.p.A. è stata una società italiana a totale controllo pubblico con l’entrata in vigore dell’art. 3 del decreto legge n. 203 del 30 settembre 2005, denominato riforma della Riscossione, convertita con modificazioni nella Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, ed incaricata della riscossione dei tributi su tutto il territorio, con l’eccezione della Sicilia. Era partecipata al 51% dall’Agenzia delle Entrate e al 49% dall’INPS.
Dal 1º luglio 2017 le società del gruppo Equitalia sono sciolte (tranne Equitalia Giustizia), come previsto dal decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1º dicembre 2016 n. 225.
L’esercizio delle funzioni relative alla riscossione viene ora svolto dalla neocostituita Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico strumentale dell’Agenzia delle Entrate.
Indice
Come Possiamo Opporci e con Quali Modalità?
Partiamo dal principio.
Il contribuente può solo contestare tutti gli errori commessi dall’amministrazione dopo l’invio del primo avviso di pagamento, errori che di solito riguardano il rispetto dei tempi (decadenza e prescrizione), la stampa della cartella esattoriale o la sua notifica.
E in che modo, però, riusciamo a bloccare l’esecuzione?
Per prima cosa, è necessario richiedere la sospensione l’efficacia della cartella: se, infatti, la cartella viene sospesa l’Agenzia Entrate Riscossione non può eseguire né pignoramenti, né fermi auto, né ipoteche, in attesa di una decisione definitiva sulla legittimità della cartella stessa.
Come?
O con il tradizionale ricorso al Giudice competente o tramite lo sportello, indicando con precisione i motivi per i quali si intende impugnare la cartella.
È buona norma affidarsi al proprio legale in quanto i termini per attivare questa procedura sono stringenti.
Anche le motivazioni sono tassative.
In particolare, i casi in cui è possibile presentare l’istanza di sospensione automatica contro la cartella di pagamento sono i seguenti:
- prescrizione o decadenza del diritto alla riscossione verificata prima della notifica della cartella stessa;
- avvenuto pagamento del debito prima della notifica della cartella;
- precedente sgravio del tributo o della sanzione emesso dall’ente titolare del credito;
- annullamento o sospensione, da parte del giudice o di un’autorità amministrativa, della richiesta di pagamento poi reiterata nella cartella.
Con Quali Modalità?
- ISTANZA IN AUTOTUTELA
Si tratta di un ricorso che deve essere inoltrato sia all’ente riscossore sia al titolare del credito (Inps, Comune, Prefettura etc.)
È opportuno, però, considerare che non sospende in automatico la cartella né obbliga l’amministrazione a rispondere.
Tuttavia, in caso di errori macroscopici, può essere risolutivo.
È una modalità che non prevede spese, ma l’amministrazione non è tenuta a rispondere e, se non lo fa, il silenzio si intende come rigettata.
Anche in questo caso, i termini sono stringenti e tassativi: 60 giorni dalla notifica della cartella se gli viene richiesto il pagamento di tasse e tributi, 30 giorni in so di multe e 40 giorni per contributi previdenziali e, in ultimo, 20 giorni se ci si oppone per vizi formali e procedurali.
In caso di rigetto dell’istanza in autotutela il contribuente, se ancora in tempo, potrà presentare il ricorso avanti al Giudice competente: è buona norma presentare l’istanza di annullamento in autotutela tempestivamente, poiché non sospende i termini per presentare il ricorso.
Quanto sopra esposto, implica quindi la necessità di proporre il ricorso entro i termini stabiliti dalla legge, nonostante la domanda sia sotto esame da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Ma vediamo nel dettaglio altre procedure.
2. RICORSO ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE
Per chiedere di annullare in tutto o in parte il debito presente nella cartella puoi fare ricorso all’autorità giudiziaria competente.
Una volta presentato il ricorso, inizierà una vera e propria causa davanti al Giudice competente che, se accoglierà il ricorso, annullerà la cartella di pagamento emessa e pertanto il contribuente non sarà tenuto a versare alcuna somma di denaro all’ente creditore.
Con questa modalità, è possibile richiedere uno sgravio totale o parziale: nel primo caso il tributo viene annullato per intero, nel secondo il tributo caso viene annullato solo in parte.
Al provvedimento di sgravio, cioè di annullamento, del tributo dovrà seguire il rimborso, totale o parziale, delle somme eventualmente già pagate.
È bene ricordare che qualora si decidesse di presentare l’istanza in autotutela, non sarà più possibile presentare il ricorso giudiziario, una volta scaduti i termini perentori per la presentazione dello stesso. L’istanza in autotutela, infatti, non sospende né interrompe i termini di presentazione del ricorso giudiziario.
Un altro motivo solitamente usato per difendersi dalle cartelle di pagamento è far rilevare la prescrizione.
Si tratta, in buona sostanza, del decorso del tempo che intercorre tra una cartella di pagamento e un’altra (se riferite allo stesso debito), tra l’avviso di pagamento (l’atto prodromico) e la successiva cartella o tra la cartella e l’eventuale pignoramento.
Oppure, qualora vi siano i presupposti, è possibile rilevare la decadenza della cartella: anche questa eccezione si fonda sul mancato rispetto dei termini, ma in questo caso si tratta dei termini massimi che devono necessariamente decorrere tra l’iscrizione a ruolo del debito e la notifica della prima cartella.
IN CONCLUSIONE
Tutelarsi è un diritto e se si riceve una cartella di pagamento, o comunque in generale un atto impositivo, prima di effettuare il versamento, è consigliabile rivolgersi ad un professionista per verificare se effettivamente le somme chieste in pagamento sono dovute.
Sembra tutto molto complicato ma non è così.
Affidati ad un legale competente che ti saprà affiancare nel risolvere il problema