Agenzia Entrate Riscossione
Che tu abbia ricevuto un avviso bonario, un’intimazione di pagamento, una cartella esattoriale o un atto esecutivo, valuteremo la legittimità dell’operato dell’ente di riscossione e la possibilità di stralciare, in toto o in parte, il debito.

Lo Studio analizzerà la posizione debitoria ed i singoli atti notificati da Agenzia Entrate Riscossione verificandone la legittimità e la possibilità di ridurre il debito fiscale.
Sono sempre più frequenti i vizi che possono fondare la richiesta di stralcio di parte del debito fiscale: prima di pagare ti consigliamo di far verificare ad un professionista dello Studio se le somme richieste siano realmente dovute.
Tra i principali vizi che rendono illegittima l’azione dell’ente di riscossione:
- la prescrizione del credito;
- la decadenza dall’azione;
- il mancato rispetto delle tempistiche per procedere esecutivamente;
- vizi di notifica degli atti;
- l’omessa notifica del preavviso di fermo;
- il fermo amministrativo o il pignoramento di bene strumentale all’attività d’impresa;
- il pignoramento promosso in mancanza dei presupposti di legge o eccedendo i limiti di legge.
Lo Studio cercherà in tempi rapidi di definire la controversia prediligendo una soluzione stragiudiziale, altresì assistendoti per l’eventuale istanza di rateizzazione del debito.
1° Rimedio
Ricorso in autotutela
2° Rimedio
Ricorso in Commissione Tributaria
3° Rimedio
Ricorso Giudiziale
Agenzia Entrate Riscossione
Equitalia S.p.A. è stata una società italiana a totale controllo pubblico incaricata della riscossione dei tributi su tutto il territorio, con l’eccezione della Sicilia. Era partecipata al 51% dall’Agenzia delle Entrate e al 49% dall’INPS.
Dal 1º luglio 2017 le società del gruppo Equitalia sono sciolte (tranne Equitalia Giustizia).
L’esercizio delle funzioni relative alla riscossione vengono ora svolte dalla neocostituita Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico strumentale dell’Agenzia delle Entrate, definibile come il soggetto addetto al recupero dei crediti dello “Stato” inteso in senso lato (Agenzia Entrate, Inps, etc.).
Cartella Esattoriale
La cartella esattoriale contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal “ruolo” entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
La cartella può essere opposta entro 60 giorni dalla notifica, decorsi i quali il titolo diventa definitivo e non potrà essere più contestato.
I principali vizi che potranno essere fatti valere sono:
- la prescrizione intervenuta medio tempore;
- la mancata indicazione del responsabile del procedimento;
- vizi di notifica;
- errori nel conteggio degli interessi e sanzioni.
Prescrizione Cartelle
Con la notifica della cartella inizia a decorrere il termine di prescrizione, ossia la finestra temporale entro cui l’Agente della Riscossione è tenuto a procedere esecutivamente (pignoramenti) o, quanto meno, a notificare atti interruttivi della prescrizione (es. preavviso di fermo amministrativo), pena l’estinzione del credito verso il contribuente.
L’opinione divenuta oramai maggioritaria in giurisprudenza è che il termine varia in base alla tipologia di credito oggetto della cartella:
- Iva, Ires, Irpef, Irap: 10 anni;
- Imposta di bollo, di registro, catastale: 10 anni;
- Imu, tari: 5 anni;
- Contributi Inps, Inail: 5 anni;
- Sanzioni per violazione Codice della Strada: 5 anni;
- Bollo auto: 3 anni.
Pignoramento Immobiliare
A differenza dei “comuni” creditori (fornitori, banche, etc.) per l’Agenzia Entrate Riscossione sono previsti stringenti requisiti che devono sussistere per legittimare il pignoramento dell’immobile del contribuente debitore. Nello specifico occorre che:
- non si tratti del pignoramento della “prima casa”;
- il debito complessivo del contribuente, comprendendo interessi e sanzioni, deve eccedere € 120.000,00;
- l’ente di riscossione abbia preventivamente iscritto ipoteca sull’immobile;
- siano decorsi almeno 6 mesi dall’iscrizione dell’ipoteca.
LA COMPETENZA AD ACCERTARE I VIZI
A seconda del credito azionato dall’Agenzia Entrate Riscossione, nonché se trattasi di vizi riguardanti la fase di formazione del titolo esecutivo o la successiva fase esecutiva, cambia l’Autorità competente a pronunciarsi sul ricorso del contribuente.
A mero titolo esemplificativo:
- il Giudice di Pace è competente se la cartella esattoriale ha per oggetto sanzioni per violazioni al Codice della Strada;
- il Tribunale è competente per posizioni debitorie verso Inps e Inail, nonché per far accertare vizi del procedimento esecutivo;
- la Commissione Tributaria è competente per il mancato pagamento di imposte e tasse.
1
giudice di pace
2
tribunale
3
commissione tributaria
DOMANDE FREQUENTI
Sì, certamente. La qualità del servizio resta immutata.
“Ruolo” è l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall’ente creditore ai fini della riscossione a mezzo del concessionario.
L’estratto di ruolo costituisce titolo esecutivo, in forza di esso viene notificata la “cartella” con cui il concessionario richiede il pagamento pena l’avvio di procedure esecutive.
“Concessionario” è il soggetto cui e’ affidato in concessione il servizio di riscossione (es. Agenzia Entrate Riscossione).
Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali
procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del
versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade
oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione e’ presentata, per le somme che risultano dovute a seguito
dell’attivita’ di liquidazione prevista dall’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche’ del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a
seguito dell’attivita’ di controllo formale prevista dall’articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973;
c) del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento e’ divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio;
c-bis) del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all’articolo 15-ter.
Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando e’ inutilmente decorso il termine di sessanta giorni
dalla notificazione della cartella di pagamento.
Se l’espropriazione non e’ iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi duecento giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.
Sì, il contribuente che chieda di rateizzare il debito con l’ente di riscossione sta, implicitamente, riconoscendo di essere debitore dell’importo complessivo per cui chiede la rateizzazione.
Ne consegue che il termine di prescrizione inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di rateizzazione.
Dipende, potrebbe invalidare l’atto se il professionista impugna correttamente l’atto, ossia evitando di contestare direttamente l’atto la cui notifica si reputa viziata (se ad esempio la cartella esattoriale è stata notificata al vecchio indirizzo di residenza del contribuente, impugnando si implicitamente riconosce di essere ugualmente venuti a conoscenza dell’atto: l’impugnazione finisce essa stessa per sanare il vizio di notifica).
Sarà all’opposto consigliabile – se si ritiene illegittimo l’atto ricevuto – proporre impugnazione avverso il successivo atto che notificherà l’ente di riscossione (es. preavviso di fermo amministrativo, pignoramento) lamentando il vizio di notifica dell’atto “presupposto” che ha preceduto, oppure fare richiesta dell’estratto di ruolo e impugnare – nei termini – quest’ultimo.
Sì ma anche in questo caso (come per il pignoramento) sono previsti specifici requisiti che all’opposto non sono previsti per i “comuni” creditori (es. fornitori, banche, etc.).
Nello specifico, oltre a disporre di un titolo esecutivo, occorre :
- il debito del contribuente superi € 20.000,00;
- al contribuente sia stato inviato un preavviso di iscrizione ipotecaria non oltre 6 mesi prima dall’iscrizione del gravame.
Sì ma nel rispetto dei seguenti limiti (più stringenti rispetto a quelli previsti per i “comuni” creditori):
- Agenzia entrate riscossione può pignorare lo stipendio del debitore, in misura pari a 1/10, in caso di importi a debito fino a 2.500 euro;
- Agenzia entrate riscossione può pignorare lo stipendio del debitore, in misura pari a 1/7, in caso di importi a debito superiori a 2.500 euro ma non superiori a 5.000 euro;
- Agenzia entrate riscossione può pignorare lo stipendio del debitore, in misura pari a 1/5, in caso di importi a debito superiori a 5.000 euro.
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