
Quali sono i beni e crediti impignorabili ovvero che il creditore non può aggredire?
Come abbiamo visto in altri approfondimenti, esistono tre tipi di pignoramento, ovvero quello mobiliare, il pignoramento presso terzi e l’immobiliare.
Al tempo stesso, esistono categorie di beni assolutamente impignorabili ed altri, invece, relativamente pignorabili.
Indice
Beni assolutamente impignorabili
- anello nuziale;
- vestiti, biancheria;
- letti, tavoli per i pasti con le relative sedie;
- armadi, guardaroba, cassettoni, frigorifero, stufe e fornelli di cucina;
- lavatrice, utensili di casa e di cucina unitamente al mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore e alle persone della sua famiglia che convivono con lui. Sono invece pignorabili i mobili di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato (a meno che non si tratti del letto);
- commestibili e combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone della sua famiglia con lui conviventi;
- cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto a meno che non siano di elevato valore economico (un crocifisso in oro);
- decorazioni al valore, lettere, registri e in genere gli scritti di famiglia e i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione;
- armi e oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per adempiere un pubblico servizio.
- animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;
- animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli;
- i beni in usufrutto legale (si pensi ai beni di proprietà dei figli in usufrutto ai genitori).
Beni relativamente pignorabili
Strumenti di lavoro
I beni necessari al lavoro sono beni «relativamente pignorabili» e quindi possono essere pignorati ma solo a determinate condizioni.
In particolare gli strumenti, gli oggetti e libri indispensabili all’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore sono pignorabili solo se il presumibile valore ricavabile dalla vendita degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per soddisfare il credito.
In ogni caso, tali beni possono essere pignorati solo nel limite massimo di un quinto.
Quanto invece ai beni che il proprietario di un terreno o il coltivatore ha per il servizio e la coltivazione del terreno stesso (ad esempio, attrezzi agricoli, carri) questi possono essere pignorati, separatamente dall’immobile, solo in mancanza di altri beni mobili.
Tuttavia, delle cose che sono di uso necessario per la coltura del fondo, su istanza del debitore e sentito il creditore, il giudice può:
- escluderle dal pignoramento;
- o permetterne l’uso, sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostruzione.
Auto
Per le automobili non v’è alcun divieto di pignoramento tra i privati ma discorso diverso deve essere fatto se il creditore è l’Agente per la riscossione esattoriale, ossia il fisco (Agenzia Entrate Riscossione e società private per i crediti locali).
In tali casi, è vietato il fermo amministrativo (ma lo stesso dicasi per il pignoramento) dell’auto che serve per l’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale.
A tal fine, è necessario che detto veicolo sia inserito nel libro dei cespiti ammortizzabili. Si tratta, ad esempio, dell’auto dell’agente di commercio, del furgone per il trasporto di beni, del pulmino dato in noleggio, etc.
Casa
Quando il creditore è un soggetto privato, la casa e gli altri immobili del debitore possono essere sempre pignorati. Se invece il creditore è il fisco (ossia l’Agente per la riscossione esattoriale), la prima casa diventa impignorabile.
Ma ciò solo a condizione che:
- il debitore non sia proprietario di altri beni immobili, neanche per quote;
- la casa non sia di lusso (A/1, A/8 o A/9);
- la casa sia adibita a civile dimora;
- la casa sia luogo di residenza.
In mancanza di tali requisiti, la casa è pignorabile ma alle seguenti condizioni:
- il debito deve essere superiore a 120mila euro;
- il valore complessivo di tutti gli immobili del debitore deve essere superiore a 120mila euro;
- prima del pignoramento deve essere stata iscritta ipoteca e, da questa, devono essere decorsi almeno sei mesi senza che sia stato pagato il debito.
Una volta pignorata la casa, il debitore può rimanervi al suo interno, sino alla vendita, purché non ponga comportamenti volti a pregiudicare l’aggiudicazione e le aste.
Assicurazioni
Non possono essere pignorati i soldi versati in assicurazioni sulla vita e i relativi premi.
Assegni per i poveri e per l'invalidità
Non è possibile pignorare i sussidi per i poveri, come il reddito di cittadinanza, la pensione sociale e tutte le altre forme di sostegni che servono per l’invalidità, come l’assegno di accompagnamento.
Stipendio
Lo stipendio può essere pignorato presso il datore di lavoro, prima che questo lo versi al dipendente ma solo nei limiti di un quinto sul netto in busta paga (eventuali cessioni volontarie del quinto non si prendono in considerazione e quindi non decurtano la base pignorabile).
Se però il creditore è il fisco, il pignoramento non è più di un quinto ma di:
- un decimo se lo stipendio non supera 2.500 euro;
- un settimo se lo stipendio supera 2.500 euro ma non va oltre 5.000 euro
- un quinto se lo stipendio è superiore a 5.000 euro.
Pensione
La pensione può essere pignorata direttamente all’Inps, prima che venga versata al pensionato, oppure in banca una volta accreditata sul conto corrente.
Se la pensione viene pignorata presso l’Inps, il creditore non può pignorare più di un quinto, calcolato sul netto della pensione mensile e detratto prima il cosiddetto minimo vitale.
Il minimo vitale è pari a una volta e mezzo l’assegno sociale. Pertanto, se è vero che oggi l’assegno sociale è di 468,10 euro, il minimo vitale 2022 è di 702,15 euro.
E’ bene ricordare che l’importo dell’assegno sociale cambia ogni anno e, pertanto, il calcolo cambierà sulla base dell’importo stabilito.
Anche in questo caso valgono regole differenti per l’ Agenzia Entrate Riscossione.
In tal caso, infatti, il pignoramento non è più di un quinto ma di un decimo se la pensione mensile non supera 2.500 euro (detratto sempre il minimo vitale); è invece di un settimo se la pensione supera 2.500 euro ma non va oltre 5.000 euro (anche in questo caso detratto il minimo vitale); per pensioni superiori a 5.000 euro invece il pignoramento è di un quinto, al netto del minimo vitale.
Beni cointestati
Il creditore può pignorare e mettere in vendita i beni cointestati come la casa o l’automobile ma la metà del ricavato dalla vendita andrà restituita all’altro contitolare in quanto, di fatto, non è anch’esso debitore.
Crediti alimentati
Per legge non si possono pignorare i crediti alimentari come gli alimenti o l’assegno di mantenimento. Questi possono eccezionalmente essere pignorati solo per «cause di alimenti»
(ossia da creditori che vantano a loro volta alimenti o l’assegno di mantenimento) e sempre previa autorizzazione del presidente del Tribunale che ne stabilisce l’importo massimo pignorabile.
Assegno di disoccupazione
L’assegno di disoccupazione (la cosiddetta Naspi) può essere pignorata ma entro determinati limiti.
Il pignoramento potrebbe avvenire direttamente in capo all’Inps, prima che l’ente accrediti l’assegno al disoccupato. In tal caso, è possibile il pignoramento ma detratto da una minima parte necessaria alla sopravvivenza che è pari all’assegno sociale aumentato della metà.
Se invece l’assegno di disoccupazione viene accreditato sul conto corrente, il pignoramento è possibile nei limiti che vengono di seguito evidenziati:
- per le somme già accreditate all’atto dell’arrivo del pignoramento, queste sono pignorabili solo per la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale;
- per le somme accreditate a titolo di Naspi dopo la notifica dell’atto di pignoramento è possibile il blocco entro massimo un quinto.
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