
Quanto tempo abbiamo per contestare una cartella esattoriale?
Per impugnare (contestare) una cartella esattoriale bisogna rispettare i termini di decadenza previsti dalla legge: occorre quindi agire per tempo perché, una volta scaduti tali termini, la richiesta di pagamento diventa definitiva e quindi non più contestabile, anche in presenza di un vizio palese e conclamato.
I termini di impugnazione della cartella esattoriale variano a seconda del contenuto della cartella stessa, ossia della pretesa avanzata dall’amministrazione finanziaria.
Non solo: la natura dell’obbligazione tributaria determina una differente disciplina anche con riferimento alla cosiddetta competenza (ossia rispetto all’ufficio giudiziario a cui rivolgersi per chiedere l’annullamento dell’atto).
Ma procediamo con ordine.
Indice
I termini per contestare una cartella esattoriale
Il contribuente deve contestare la cartella di pagamento prima che diventi definitiva.
I termini di impugnazione variano a seconda dell’oggetto della cartella di pagamento:
- 60 giorni se la cartella ha ad oggetto un’ imposta (es. tasse e tributi): l’Autorità giudicante competente è la Commissione Tributaria Provinciale, previo esperimento della mediazione tributaria per debiti fino a 50.000,00 euro;
- 30 giorni se la cartella ha ad oggetto una contravvenzione per violazione al codice della strada (es. multa stradale): l’Autorità competente è il Giudice di Pace.
- 40 giorni se la cartella ha ad oggetto contributi previdenziali dovuti all’Inps o all’Inail: l’Autorità competente è il Tribunale Ordinario, sezione lavoro.
- 20 giorni in caso di impugnazione del pignoramento per vizi formali o procedurali.
Il termine di decadenza per impugnare la cartella inizia a decorrere dal giorno successivo a quando l’atto è stato consegnato al contribuente. Se l’ultimo giorno cade di domenica, la scadenza è posticipata al giorno successivo. Lo stesso vale per i giorni che sono festa nazionale (Natale, Pasqua, Capodanno, Ferragosto, etc.).
Nel caso di irreperibilità per momentanea assenza del destinatario al momento dell’arrivo del postino, il termine decorre da quando il destinatario ritira l’atto presso l’ufficio postale o presso la casa comunale.
Per evitare però che il contribuente posticipi tale adempimento per fruire di più tempo, si è stabilito che la notifica si considera comunque perfezionata non oltre dieci giorni dall’invio della raccomandata informativa (quella con cui si avvisa il destinatario dell’atto del tentativo di notifica).
Può capitare che la cartella esattoriale sia il primo atto che riceva il contribuente perché quelli precedenti sono stati notificati in modo errato o all’indirizzo sbagliato (si pensi a un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate o a una multa stradale mai consegnati). In tali ipotesi, il contribuente viene di solito a sapere della pretesa esattoriale nei propri riguardi attraverso la notifica della cartella. Egli dovrà quindi impugnare la cartella per difetto di notifica del cosiddetto “atto prodromico” o anche “atto presupposto”, quello cioè che sta a monte del procedimento amministrativo. I termini per il ricorso sono gli stessi che abbiamo menzionato sopra. Per approfondimenti rimandiamo al nostro articolo in cui ci siamo occupati degli errori da non commettere quando si impugna un atto viziato, consultabile cliccando qui.
La competenza a giudicare
Come anticipato, il contenuto della cartella determina una diversa competenza, ossia un diverso giudice/ufficio a cui presentare l’impugnazione. In particolare:
- imposte e tasse: Commissione Tributaria;
- sanzioni riferite a imposte e tasse: Commissione Tributaria;
- altre sanzioni amministrative: Giudice di Pace;
- multe stradali: Giudice di Pace;
- contributi dovuti all’Inps o all’Inail: Tribunale ordinario, sezione lavoro e previdenza;
- canone acqua: Giudice di Pace;
Le modalità di contestare una cartella esattoriale
Esistono tre modi per impugnare una cartella esattoriale, ossia tramite:
- richiesta di annullamento in autotutela: il contribuente comunica, tramite modulo apposito o per via telematica, a mezzo raccomandata a/r o pec, all’Agente della Riscossione e all’Ente creditore i motivi per cui ritiene che la cartella esattoriale emessa nei suoi confronti sia illegittima.
Attraverso questo istituto, il contribuente segnala all’amministrazione l’errore in cui essa è caduta, sollecitandola a riconsiderare la legittimità della cartella esattoriale e, quindi, annullarla.
Purtroppo tale istanza non sospende i termini per far ricorso al giudice qualora l’amministrazione non risponda o rigetti l’istanza. - Richiesta di sospensione dell’esecuzione: si tratta di una comunicazione stragiudiziale che il contribuente effettua all’Ente creditore allegando tutta la documentazione che comprova il pagamento già effettuato di quanto richiesto nella cartella esattoriale. Se l’Ente non risponde il debito viene meno.
- Impugnazione giudiziale: si tratta di un ricorso con cui il debitore impugna, attraverso il proprio difensore di fiducia, la cartella esattoriale innanzi all’Autorità giudiziaria competente, che abbiamo visto nei paragrafi precedenti, interrompendo così i termini per cui la cartella diventerà un atto esecutivo.
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