
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Ambito di applicazione e definizioni
Art. 1
Ambito di applicazione
Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attivita’ commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o societa’ pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.
2. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di:
a) amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Se la crisi o l’insolvenza di dette imprese non sono disciplinate in via esclusiva, restano applicabili anche le procedure ordinarie regolate dal presente codice;
b) liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 293.
3. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di crisi di impresa delle societa’ pubbliche.
4. Le disposizioni del presente codice in tema di liquidazione coatta amministrativa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 2.
Definizioni
Ai fini del presente codice si intende per:
a) «crisi»: lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;
b) «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
d) «impresa minore»: l’impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell’articolo 348;
e) «consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;
f) «società pubbliche»: le società a controllo pubblico, le società a partecipazione pubblica e le società in house di cui all’articolo 2, lettere m), n), o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
g) «grandi imprese»: le imprese che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: venti milioni di euro; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: quaranta milioni di euro; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: duecentocinquanta;
h) «gruppo di imprese»: l’insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l’attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto;
i) «gruppi di imprese di rilevante dimensione»: i gruppi di imprese composti da un’impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui all’articolo 3, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013;
l) «parti correlate»: si intendono quelle indicate come tali nel Regolamento della Consob in materia di operazioni con parti correlate;
m) «centro degli interessi principali del debitore» (COMI): il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi;
m-bis) «strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza»: le misure, gli accordi e le procedure volti al risanamento dell’impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi;
n) «albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese»: l’albo, istituito presso il Ministero della giustizia e disciplinato dall’articolo 356, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e delle procedure di insolvenza previsti dal presente codice;
o) «professionista indipendente»: il professionista incaricato dal debitore nell’ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti: 1) essere iscritto all’albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali; 2) essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 del codice civile; 3) non essere legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa;
o-bis) «esperto»: il soggetto terzo e indipendente, iscritto nell’elenco di cui all’articolo 13, comma 3 e nominato dalla commissione di cui al comma 6 del medesimo articolo 13, che facilita le trattative nell’ambito della composizione negoziata;
p) «misure protettive»: le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza, anche prima dell’accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza;
q) «misure cautelari»: i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell’impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e delle procedure di insolvenza;
r) «classe di creditori»: insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei;
s) «domicilio digitale»: il domicilio di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n-ter) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
t) OCC: organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal presente codice;
(omissis ….)
Titolo IV
STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI
Capo II
Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento
Sezione I
Disposizioni di carattere generale
Art. 65
Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento
I debitori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX.
2. Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili.
3. I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nominati nelle procedure di cui al comma 1 sono svolti dall’OCC. La nomina dell’attestatore e’ sempre facoltativa.
4. La procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
Art. 66
Procedure familiari
I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. Quando uno dei debitori non e’ un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni della sezione III del presente capo.
2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonche’ le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76.
3. Le masse attive e passive rimangono distinte.
4. Nel caso in cui siano presentate piu’ richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.
5. La liquidazione del compenso dovuto all’organismo di composizione della crisi e’ ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all’entita’ dei debiti di ciascuno.
Sezione II
Ristrutturazione dei debiti del consumatore
Art. 67
Procedura di ristrutturazione dei debiti
Il consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC, puo’ proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalita’ per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e puo’ prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma.
2. La domanda e’ corredata dell’elenco:
a) di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l’indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.
3. La proposta puo’ prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4.
4. E’ possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorche’ ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall’OCC.
5. E’ possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.
6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.
Art. 68
Presentazione della domanda e attivita’ dell’OCC
La domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 27, comma 2. Se nel circondario del tribunale competente non vi e’ un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una societa’ tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 358 nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato. Non e’ necessaria l’assistenza di un difensore.
2. Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell’OCC, che deve contenere:
a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacita’ del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) la valutazione sulla completezza ed attendibilita’ della documentazione depositata a corredo della domanda;
d) l’indicazione presunta dei costi della procedura.
3. L’OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all’ammontare dell’assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.
4. L’OCC, entro sette giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del debitore, ne da’ notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.
5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.
Art. 69
Condizioni soggettive ostative
Il consumatore non puo’ accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se e’ gia’ stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha gia’ beneficiato dell’esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
2. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non puo’ presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, ne’ far valere cause di inammissibilita’ che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.
Art. 70
Omologazione del piano
Il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell’OCC, a tutti i creditori.
2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, il creditore deve comunicare all’OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria.
3. Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore puo’ presentare osservazioni, inviandole all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’OCC, indicato nella comunicazione.
4. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, puo’ disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilita’ del piano. Il giudice, su istanza del debitore, puo’ altresi’ disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonche’ le altre misure idonee a conservare l’integrita’ del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.
5. Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d’ufficio, in caso di atti in frode. Il giudice, salvo che l’istanza di revoca non sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con decreto.
6. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l’OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie.
7. Il giudice, verificata l’ammissibilita’ giuridica e la fattibilita’ economica del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell’OCC. Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura.
8. La sentenza di omologa e’ comunicata ai creditori ed e’ pubblicata entro quarantotto ore a norma del comma 1. La sentenza e’ impugnabile ai sensi dell’articolo 51.
9. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria.
10. In caso di diniego dell’omologazione, il giudice provvede con decreto motivato e dichiara l’inefficacia delle misure protettive accordate. Su istanza del debitore, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, dichiara aperta la procedura liquidatoria ai sensi degli articoli 268 e seguenti.
11. Nei casi di frode l’istanza di cui al comma 10, secondo periodo, puo’ essere presentata anche da un creditore o dal pubblico ministero.
12. Contro il decreto di cui al comma 10, e’ ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 50.
Art. 71
Esecuzione del piano
L’OCC vigila sull’esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficolta’ e le sottopone al giudice, se necessario. Il debitore e’ tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. Ogni sei mesi, l’OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell’esecuzione.
2. Terminata l’esecuzione, l’OCC, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto. Il giudice, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto con il debitore, e ne autorizza il pagamento.
3.Se non approva il rendiconto, il giudice indica gli atti necessari per l’esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice revoca l’omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 72.
4. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell’OCC e, se non approva il rendiconto, puo’ escludere il diritto al compenso.
Art. 72
Revoca dell’omologazione
Il giudice revoca l’omologazione d’ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando e’ stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero dolosamente simulate attivita’ inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora questo sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.
3. L’OCC e’ tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell’omologazione.
4. La domanda di revoca non puo’ essere proposta e l’iniziativa da parte del tribunale non puo’ essere assunta decorsi sei mesi dalla approvazione del rendiconto.
5. Sulla richiesta di revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede alla revoca, con sentenza reclamabile ai sensi dell’articolo 50, o rigetta la richiesta con decreto motivato.
6. La revoca dell’omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
Art. 73
Conversione in procedura liquidatoria
In caso di revoca dell’omologazione il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata.
2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l’istanza di cui al comma 1 puo’ essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.
3. In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore per l’integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell’articolo 270.
Sezione III
Concordato minore
Art. 74
Proposta di concordato minore
I debitori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l’attivita’ imprenditoriale o professionale.
2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore puo’ essere proposto esclusivamente quando e’ previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.
3. La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalita’ per superare la crisi da sovraindebitamento e puo’ prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonche’ la eventuale suddivisione dei creditori in classi.
4. Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo in quanto compatibili.
Art. 75
Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati
Il debitore deve allegare alla domanda:
a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l’attivita’ ha avuto minor durata;
b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
c) l’elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l’indicazione delle somme dovute;
d) gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l’indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.
2. E’ possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorche’ ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.
3. Quando e’ prevista la continuazione dell’attivita’ aziendale, e’ possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L’OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.
Art. 76
Presentazione della domanda e attivita’ dell’OCC
La domanda e’ formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 27, comma 2.
2. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell’OCC, che comprende:
a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacita’ del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
d) la valutazione sulla completezza e attendibilita’ della documentazione depositata a corredo della domanda, nonche’ sulla convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria;
e) l’indicazione presumibile dei costi della procedura;
f) la percentuale, le modalita’ e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
g) l’indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.
3. L’OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.
4. L’OCC, entro sette giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del debitore, ne da’ notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.
5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.
6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.
Art. 77
Inammissibilita’ della domanda di concordato minore
La domanda di concordato minore e’ inammissibile se mancano i documenti di cui agli articoli 75 e 76, se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), se e’ gia’ stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha gia’ beneficiato dell’esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
Art. 78
Procedimento
Il giudice, se la domanda e’ ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto e dispone la comunicazione, a cura dell’OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto.
2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:
a) dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attivita’ d’impresa;
b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;
c) assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all’OCC, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;
d) su istanza del debitore, dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita’, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne’ disposti sequestri conservativi ne’ acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.
3. L’OCC cura l’esecuzione del decreto.
4. Nella comunicazione di cui al comma 2, lettera c), il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria.
5. Gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza l’autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e’ stata eseguita la pubblicita’ del decreto.
Art. 79
Maggioranza per l’approvazione del concordato minore
Il concordato minore e’ approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente ai sensi dell’articolo 74, comma 3, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.
2. Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge, la parte dell’unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76, i parenti e affini del debitore entro il quarto grado, nonche’ i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda.
3. In mancanza di comunicazione all’OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui e’ stata loro trasmessa.
4. Il concordato minore della societa’ produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili.
5. Il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto.
Art. 80
Omologazione del concordato minore
Il giudice, verificati la ammissibilita’ giuridica e la fattibilita’ economica del piano e il raggiungimento della percentuale di cui all’articolo 79 in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicita’ e, se necessario, la sua trascrizione.
2. Con la sentenza di omologazione, il giudice dichiara chiusa la procedura.
3. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l’OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. Il giudice omologa altresi’ il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria quando l’adesione e’ decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all’art. 79, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell’OCC, la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione e’ conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
4. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non puo’ presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, ne’ far valere cause di inammissibilita’ che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.
5. Il giudice, se rigetta la domanda di omologa, dichiara con decreto motivato l’inefficacia delle misure protettive accordate e, su istanza del debitore, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi degli articoli 268 e seguenti.
6. In caso di frode, l’istanza di cui al comma 5 puo’ essere proposta anche da un creditore o dal pubblico ministero.
7. Il decreto e’ reclamabile ai sensi dell’articolo 50.
Art. 81
Esecuzione del concordato minore
L’OCC vigila sull’esatto adempimento del concordato minore, risolve le eventuali difficolta’ e, se necessario, le sottopone al giudice. Il debitore e’ tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato.
2. Terminata l’esecuzione, l’OCC, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto. Il giudice, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso, tenuto conto di quanto eventualmente pattuito con il debitore, e ne autorizza il pagamento.
3. Se non approva il rendiconto, il giudice indica gli atti necessari per l’esecuzione del concordato ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice dichiara risolto il concordato minore, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 82.
4. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell’OCC e, se non approva il rendiconto, puo’ escludere il diritto al compenso.
5. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di mancata esecuzione integrale del piano o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.
Art. 82
Revoca dell’omologazione
Il giudice revoca l’omologazione d’ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando e’ stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando e’ stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attivita’ inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. La domanda di revoca non puo’ essere proposta e l’iniziativa da parte del tribunale non puo’ essere assunta decorsi sei mesi dall’approvazione del rendiconto.
2. L’OCC e’ tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell’omologazione.
3. Prima di procedere alla revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede alla revoca con sentenza reclamabile ai sensi dell’articolo 50, o rigetta la richiesta con decreto motivato.
4. La revoca dell’omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
Art. 83
Conversione in procedura liquidatoria
In ogni caso di revoca o risoluzione il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata.
2. Se la revoca o la risoluzione consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l’istanza di cui al comma 1 puo’ essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.
3. In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore per l’integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell’articolo 270.
(omissis ….)
Titolo V
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
(omissis ….)
Capo IX
Liquidazione controllata del sovraindebitato
Art. 268
Liquidazione controllata
Il debitore in stato di sovraindebitamento puo’ domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell’articolo 27, comma 2, l’apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.
2. La domanda puo’ essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali e, quando l’insolvenza riguardi l’imprenditore, dal pubblico ministero.
3. Non sono compresi nella liquidazione:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e cio’ che il debitore guadagna con la sua attivita’ nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
c) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 del codice civile;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
4. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile.
Art. 269
Domanda del debitore
Il ricorso puo’ essere presentato personalmente dal debitore, con l’assistenza dell’OCC.
2. Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall’OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l’attendibilita’ della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
3. L’OCC, entro sette giorni dal conferimento dell’incarico da parte del debitore, ne da’ notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante.
Art. 270
Apertura della liquidazione controllata
Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269, dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione controllata.
2. Con la sentenza il tribunale:
a) nomina il giudice delegato;
b) nomina il liquidatore, confermando l’OCC di cui all’articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell’elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. In questo ultimo caso la scelta e’ effettuata di regola tra i gestori residenti nel circondario del tribunale competente e l’eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale;
c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonche’ dell’elenco dei creditori;
d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilita’, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201; si applica l’articolo 10, comma 3;
e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento e’ titolo esecutivo ed e’ posto in esecuzione a cura del liquidatore;
f) dispone l’inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attivita’ d’impresa, la pubblicazione e’ altresi’ effettuata presso il registro delle imprese;
g) ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.
3. Al liquidatore nominato dal tribunale ai sensi del comma 2, lettera b), seconda parte, si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
4. Gli adempimenti di cui al comma 2, lettere f) e g), sono eseguiti a cura del liquidatore; la sentenza e’ notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
5. Si applicano l’articolo 143 in quanto compatibile e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresi’, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III.
6. Se un contratto e’ ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui e’ aperta la procedura di liquidazione controllata, l’esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il liquidatore, sentito il debitore, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del predetto debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia gia’ avvenuto il trasferimento del diritto. Il contraente puo’ mettere in mora il liquidatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. In caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura. In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione controllata il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.
Art. 271
Concorso di procedure
Se la domanda di liquidazione controllata e’ proposta dai creditori o dal pubblico ministero e il debitore chiede l’accesso a una procedura di cui al capo II del titolo IV, il giudice concede un termine per l’integrazione della domanda.
2. Nella pendenza del termine di cui al comma 1, non puo’ essere dichiarata aperta la liquidazione controllata e la relativa domanda e’ dichiarata improcedibile quando sia aperta una procedura ai sensi del capo III del titolo IV. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, senza che il debitore abbia integrato la domanda, ovvero in ogni caso di mancata apertura o cessazione delle procedure di cui al capo III del titolo IV, il giudice provvede ai sensi dell’articolo 270, commi 1 e 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 51 a 55.
Art. 272
Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione
Il liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorna l’elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza ai sensi dell’articolo 270, comma 4. Il termine di cui all’articolo 270, comma 2, lettera d), puo’ essere prorogato di trenta giorni.
2. Entro novanta giorni dall’apertura della liquidazione controllata il liquidatore completa l’inventario dei beni del debitore e redige un programma in ordine a tempi e modalita’ della liquidazione. Si applica l’articolo 213, commi 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma e’ depositato in cancelleria ed approvato dal giudice delegato.
3. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.
Art. 273
Formazione del passivo
Scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all’articolo 270, comma 2, lettera d), il liquidatore predispone un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprieta’ o in possesso del debitore, e lo comunica agli interessati all’indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda. In mancanza della predetta indicazione, il provvedimento si intende comunicato mediante deposito in cancelleria.
2. Entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le stesse modalita’ della domanda di cui all’articolo 270, comma 2, lettera d).
3. In assenza di osservazioni, il liquidatore forma lo stato passivo, lo deposita in cancelleria e ne dispone l’inserimento nel sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.
4. Quando sono formulate osservazioni che il liquidatore ritiene fondate, predispone, entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, un nuovo progetto di stato passivo che comunica ai sensi del comma 1.
5. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 4, il liquidatore rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo con decreto motivato, pubblicato ai sensi del comma 3.
6. Contro il decreto puo’ essere proposto reclamo davanti al collegio, di cui non puo’ far parte il giudice delegato. Il procedimento si svolge senza formalita’, assicurando il rispetto del contraddittorio.
Art. 274
Azioni del liquidatore
Il liquidatore, autorizzato dal giudice delegato, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilita’ dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.
2. Il liquidatore, sempre con l’autorizzazione del giudice delegato, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.
3. Il giudice delegato autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando e’ utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.
Art. 275
Esecuzione del programma di liquidazione
Il programma di liquidazione e’ eseguito dal liquidatore, che ogni sei mesi ne riferisce al giudice delegato. Il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell’incarico ed e’ valutato ai fini della liquidazione del compenso.
2. Il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. Eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonche’ di ogni altro vincolo.
3. Terminata l’esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformita’ degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso del liquidatore.
4. Il giudice, se non approva il rendiconto, indica gli atti necessari al completamento della liquidazione ovvero le opportune rettifiche ed integrazioni del rendiconto, nonche’ un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice provvede alla sostituzione del liquidatore e nella liquidazione del compenso tiene conto della diligenza prestata, con possibilita’ di escludere in tutto o in parte il compenso stesso.
5. Il liquidatore provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l’ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, con termine non superiore a giorni quindici per osservazioni. In assenza di contestazioni, comunica il progetto di riparto al giudice che senza indugio ne autorizza l’esecuzione.
6. Se sorgono contestazioni sul progetto di riparto, il liquidatore verifica la possibilita’ di componimento e vi apporta le modifiche che ritiene opportune. Altrimenti rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell’articolo 124.
Art. 276
Chiusura della procedura
La procedura si chiude con decreto.
2. Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato ai sensi dell’articolo 275, comma 3 e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.
Art. 277
Creditori posteriori
I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell’esecuzione della pubblicita’ di cui all’articolo 270, comma 2, lettera f), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.
2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.
Capo X
Esdebitazione
Sezione I
Condizioni e procedimento della esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata
Art. 278
Oggetto e ambito di applicazione
L’esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilita’ dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura concorsuale che prevede la liquidazione dei beni.
2. Nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso l’esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.
3. Possono accedere all’esdebitazione, secondo le norme del presente capo, tutti i debitori di cui all’articolo 1, comma 1.
4. Se il debitore e’ una societa’ o altro ente, le condizioni stabilite nell’articolo 280 devono sussistere anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti, con riguardo agli ultimi tre anni anteriori alla domanda cui sia seguita l’apertura di una procedura liquidatoria.
5. L’esdebitazione della societa’ ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
6. Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonche’ degli obbligati in via di regresso.
7. Restano esclusi dall’esdebitazione:
a) gli obblighi di mantenimento e alimentari;
b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonche’ le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.
Art. 279
Condizioni temporali di accesso
Salvo il disposto dell’articolo 280, il debitore ha diritto a conseguire l’esdebitazione decorsi tre anni dall’apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente.
2. Il termine di cui al comma 1 e’ ridotto a due anni quando il debitore ha tempestivamente proposto istanza di composizione assistita della crisi.
Art. 280
Condizioni per l’esdebitazione
Il debitore e’ ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che:
a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attivita’ d’impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se e’ in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v’e’ stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il beneficio puo’ essere riconosciuto solo all’esito del relativo procedimento;
b) non abbia distratto l’attivo o esposto passivita’ insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione;
e) non abbia gia’ beneficiato dell’esdebitazione per due volte.
Art. 281
Procedimento
Il tribunale, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti.
2. Allo stesso modo il tribunale provvede, su istanza del debitore, quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui e’ stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il curatore da’ atto, nei rapporti riepilogativi di cui all’articolo 130, dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio.
4. Il decreto del tribunale e’ comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti, i quali possono proporre reclamo a norma dell’articolo 124; il termine per proporre reclamo e’ di trenta giorni.
5. L’esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie, anche se posteriori alla chiusura della liquidazione giudiziale disposta a norma dell’articolo 234.
6. Quando dall’esito dei predetti giudizi e operazioni deriva un maggior riparto a favore dei creditori, l’esdebitazione ha effetto solo per la parte definitivamente non soddisfatta.
Sezione II
Esdebitazione del sovraindebitato
Art. 282
Esdebitazione di diritto
Per le procedure di liquidazione controllata, l’esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed e’ dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere.
2. Restano ferme le preclusioni di cui all’articolo 280, comma 1, lettera a), e, per il consumatore, anche quella di cui all’articolo 69, comma 1.
3. Il provvedimento di cui al comma 1 e’ comunicato al pubblico ministero e ai creditori, i quali possono proporre reclamo a norma dell’articolo 124; il termine per proporre reclamo e’ di trenta giorni.
Art. 283
Debitore incapiente
Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilita’, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, puo’ accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilita’ rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. Non sono considerate utilita’, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.
2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all’assegno sociale aumentato della meta’ moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.
3. La domanda di esdebitazione e’ presentata tramite l’OCC al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:
a) l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute;
b) l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
d) l’indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.
4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell’OCC, che comprende:
a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacita’ del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
d) la valutazione sulla completezza ed attendibilita’ della documentazione depositata a corredo della domanda.
5. L’OCC, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.
6. I compensi dell’OCC sono ridotti della meta’.
7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento, concede con decreto l’esdebitazione, indicando le modalita’ e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.
8. Il decreto e’ comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall’ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute piu’ opportune il contraddittorio tra i creditori opponenti ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione e’ soggetta a reclamo ai sensi dell’articolo 50.
9. L’OCC, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l’esdebitazione, vigila sulla tempestivita’ del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l’esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.
(omissis ….)
Ottieni una seconda chance grazie al provvedimento di
ESDEBITAZIONE
Sottoponici il tuo caso per ricevere un parere sulla possibilità di esdebitarti attraverso le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Indice
Cosa dice chi si è già rivolto a noi
Pubblicato su Google![]()
Gianmarco Arcano9 Settembre 2026
Ho trovato una grande disponibilità e professionalità da parte dell’Avvocato Paganini e di tutto il suo staff. In particolare l’Avvocato è molto competente e mi ha fornito una preziosa consulenza! Lo consiglio vivamente.Pubblicato su Google![]()
cesar rosazza7 Settembre 2026
Incredible team — highly recommended! I’m from the United States and was having a very stressful issue with an Italian store that had failed to provide me with a substantial refund. I contacted multiple law firms in the area, and Paganini Bellini was the only one that responded and was willing to help me. They were extremely professional, responsive, and helpful throughout the entire process. Despite me being in the U.S. and not speaking Italian, they made everything easy to understand and handled the situation quickly. Thanks to their help, I was finally able to recover the full amount I was owed, including my legal expenses, and put an end to months of stress. I genuinely cannot thank the entire team enough for their help. If you are looking for a professional, trustworthy, and responsive legal team, I highly recommend them. Thank you again for everything! ⭐⭐⭐⭐⭐Pubblicato su Google![]()
Sara Olivi6 Settembre 2026
Studio legale eccellente! Personale molto cordiale e professionale. Lo consiglio a tutti!!Pubblicato su Google![]()
Veli Veliu7 Agosto 2026
Un ringraziamento speciale all'Avvocato Riccardo e a tutto lo staff per l'ottimo lavoro svolto. Non sono stati solo impeccabili dal punto di vista professionale, ma ci hanno fatto sentire sempre ascoltati e supportati con grande cortesia e disponibilità. Io e mia moglie non potremmo essere più contenti. Grazie di cuore!Pubblicato su Google![]()
Hadrhune VonJack4 Agosto 2026
Mi sono rivolto a questo studio legale nella figura dell'Avvocato Paganini Riccardo e della Dottoressa Valentina Amadori per una questione piuttosto delicata e ho trovato grande competenza, disponibilità e trasparenza. Fin dal primo incontro ho apprezzato la capacità di ascoltare con attenzione il problema, illustrando in modo chiaro le possibili soluzioni e le relative implicazioni. Ho riscontrato un elevato livello di preparazione, un approccio pragmatico e una sincera attenzione agli interessi del cliente (e non una cieca volontà belligerante). Consiglio vivamente questo studio a chiunque cerchi professionisti seri, affidabili e competenti a Forlì.Pubblicato su Google![]()
Giulia Fabbri31 Luglio 2026
L’Avv. Paganini è un professionista molto preparato, capace di comprendere le esigenze del cliente e di individuare la soluzione più adatta al caso concreto. È affiancato da collaboratrici competenti e sempre disponibili, che contribuiscono a rendere lo Studio un punto di riferimento per professionalità e attenzione al cliente.Pubblicato su Google![]()
Paolo Anconelli30 Luglio 2026
Ottimo Professionista, affidabile e sempre corretto!Pubblicato su Google![]()
RENATO AGOSTINO CALLA'23 Giugno 2026
ALLO STUDIO AVV. PAGANINI/BELLINI Buona sera, vorrei esprimere tutta la mia gratitudine allo STUDIO PAGANINI/BELLINI e tutto lo staff che ne fanno parte specialmente la sig,na VALENTINA, che dire sono professionisti capaci e sanno quello che fanno,anche in condizioni particolari, come l’ esempio la D.SSA BELLINI in gravidanza mi ha seguito fino a quando il piccolo ha detto basta, mamma ora devo nascere, questo per far capire con quanta volontà di aiutare uno come me, con problemi economici giganti. Eppure ce l’abbiamo fatta, il mio problema e’ in fase di conclusione, io raccomando tutti coloro che hanno problemi di carattere economico, di mettersi tranquillamente nelle mani di questo Studio, ho trovato anche una grande dose di umanità Grazie avvocato PAGANINI,grazie D.ssa BELLINI,garzie VALENTINA benche’ praticante ha una capacita’ e una verve da vera avvocatessa….(non se la lasci scappare AVVOCATO)grazie a tutto lo Studio. Vi auguro tanta felicita’ e tanta salute. P.s non e’ escluso che qualche giorno vi faccio una sorpresa. Calla’ Renato AgostinoPubblicato su Google![]()
giacomo di rocco17 Giugno 2026
Esperienza positiva e gratificante,in quanto chi lavora in questo studio ti fa sentire fin da subito seguito e tutelato.Un grazie particolare alla dott.ssa Valeria Battilo che mi segue personalmente e con pazienza e dedizione.Per quanto mi riguarda,li consiglio a cuor leggero.Pubblicato su Google![]()
Giulia Giorsa17 Giugno 2026
Dal primo contatto telefonico, alla videochiamata di consulenza, al constante supporto tramite WhatsApp.. il servizio che offre lo studio Paganini Bellini è a dir poco eccezionale. Mi sono sentita guidata e consigliata passo passo nelle mie pratiche, senza avere la paura costante di sbagliare. Trasparenza e professionalità a 5 stelle.Pubblicato su Google![]()
Riccardo Casolaro17 Giugno 2026
Ho apprezzato la professionalità, la capacità di affrontare la problematica è quella di guidarmi alla soluzione Competenti e molto disponibiliPubblicato su Google![]()
Cristina Orlandini12 Giugno 2026
Ho contattato questo studio legale per problemi di debiti contratti da mia figlia e mi sono trovata molto bene con professionisti molto preparati empatici e di grande umanità. Ho trovato l aiuto che cercavo e sono stata contenta di essermi avvalsa del loro aiuto.Pubblicato su Google![]()
Va Le11 Giugno 2026
Desidero ringraziare l'avvocato Paganini e tutto il suo team per la professionalità la disponibilità e la competenza dimostrate. Mi hanno seguito con attenzione in ogni fase e hanno risolto il mio problema in modo brillante e con grande efficacia. Consiglio vivamente questo studio a chi cerca professionisti seri, preparati e affidabili. Grazie ancora di cuore a tutti per l'eccellente lavoro svolto.Pubblicato su Google![]()
alex dima29 Maggio 2026
Avvocato Riccardo Paganini molto professionale e molto preparato..Pubblicato su Google![]()
Jonathan Matricardi8 Maggio 2026
Desidero ringraziare sinceramente l’Avvocato Riccardo Paganini per la grande professionalità, competenza e umanità dimostrate. È una persona estremamente gentile, disponibile e preparata, capace di ascoltare, consigliare e seguire ogni pratica con precisione e serietà. Fin dal primo incontro mi sono sentito rassicurato e seguito con attenzione. Si vede davvero che ama il suo lavoro e lo svolge con grande dedizione. Ha saputo affrontare ogni situazione con calma, trasparenza e grande professionalità, facendomi sentire sempre supportato ed in ottime mani. Oltre alla sua competenza ho apprezzato molto la sua disponibilità e il modo semplice ed umano con cui si rapporta ai clienti e non con la distanza o la superiorità che spesso s’immagina nella figura di un avvocato. Qualità che fanno davvero la differenza. Ringrazio di cuore anche il suo teams, sempre estremamente gentile, disponibile e professionale. Ognuno di loro mi ha fatto sentire accolto, ascoltato e seguito con grande attenzione ed umanità. La loro disponibilità insieme alla cura e la serietà con cui lavorano trasmette grande fiducia e serenità, qualità che oggi non si trovano facilmente altrove. Lo consiglio senza esitazione a chiunque cerchi un avvocato affidabile, competente e soprattutto profondamente umano.Pubblicato su Google![]()
Pasqua Busti30 Aprile 2026
Super soddisfatta dell’operato di Riccardo e del suo team! Mi hanno aiutato in una situazione davvero disdicevole offrendomi il massimo supporto e facendomene venire fuori nel migliore dei modi. Tutto il team è davvero molto disponibile e cordiale, Riccardo preparato e puntuale, parla in modo chiaro senza troppi giri per far capire anche a chi non è del settore ogni passaggio! Grazie mille ancora a tutto studio!!Pubblicato su Google![]()
Daniela Vallicelli30 Marzo 2026
Ho chiesto un consulto all' avvocato Paganini in un momento particolare della mia vita. Sono stata ricevuta con umanità e messa a mio agio. Ho ricevuto consigli preziosi e soprattutto si è fatta chiarezza su una situazione piuttosto nebulosa e ingarbugliata! Sono stata trattata con umanità ed empatia. Anche sui prezzi lo studio è chiaro fin dall'inizio. Per me è consigliato rivolgersi a questo professionista e al suo studio legale.Pubblicato su Google![]()
Francesco Bassi3 Marzo 2026
Ho trovato cordialità eleganza professionalità e sensibilità. Un vero team di professionistiPubblicato su Google![]()
meris mariotti2 Marzo 2026
Ho consultato avvocato Riccardo Paganini, splendida persona, con chiarezza, competenza e gentilezza, ci ha esposto le varie soluzioni per gestire una situazione, che chi la doveva risolvere, non l' ha fatto. Grazie infinite a Riccardo e a tutto lo studio.Pubblicato su Google![]()
Pierpaolo Locci20 Febbraio 2026
Cortesia e gentilezza, consigli e spiegazioni utilissimiPubblicato su Google![]()
roberto tassinari19 Febbraio 2026
Ottima esperienza, alta professionalità e soprattutto perseveranza nell' operare al fine di ottenere il risultato.Pubblicato su Google![]()
Luca Lorenzi6 Febbraio 2026
Ottima esperienza. L'avvocato Paganini e la sua assistente sono estremamente professionali, concreti e puntuali. Difficile aspettarsi di più. GraziePubblicato su Google![]()
Daniele Biliero2 Febbraio 2026
Ottimo servizio e reattivi nel rispondere i tuoi problemi molto competenti lo conosci vivamente,e stando a guardare come funziona il mondo di oggi trovare persone così gentili e professionali non è da tutti.... complimentiPubblicato su Google![]()
marco morigi24 Gennaio 2026
L'impegno che l'Avv. Riccardo Paganini profonde sul suo lavoro è davvero tantissimo . . . come tantissima è la sua cura nei confronti delle persone che si rivolgono a lui.Pubblicato su Google![]()
Avv. Costantino Chiarillo24 Gennaio 2026
Ho avuto modo di collaborare con il collega Paganini. È un professionista molto preparato e estremamente qualificato su tutto ciò che riguarda il debito bancario, avendo maturato competenze a 360° in questa materia.Alla prossima collaborazione.Pubblicato su Google![]()
Michele Briamonte24 Gennaio 2026
Ho contattato l'Avvocato Paganini in un momento di forte preoccupazione e ho trovato subito una persona di rara umanità. Non si limita a fare l'avvocato: ti ascolta davvero e ti spiega le cose in modo semplice, togliendoti quel senso di peso e confusione che si ha davanti ai problemi legali. Mi ha ridato la tranquillità che cercavo grazie alla sua competenza e alla sua onestà. Un vero punto di riferimento.Pubblicato su Google![]()
Luca Paroni23 Gennaio 2026
Nella vita ci sono situazioni in cui hai bisogno di aiuto perchè ti sembra che quello che stia succedendo non sia giusto. Nel mio caso specifico un fornitore nazionale di linea telefonica e rete internet insisteva nel volermi far pagare delle utenze nonostante io avessi fatto tutti i passaggi necessari affinche ciò non avvenisse. L'insistenza di questo fornitore mi ha spazientito e un pò per caso ho trovato lo Studio Legale & Commerciale Paganini Bellini. Li ho semplicemente chiamati al telefono e dopo aver spiegato nei dettagli il tutto, aver condiviso con loro tutto il materiale a disposizione, mi hanno aiutato e nel giro di un mese io ho vinto la battaglia con questo fornitore. La differenza in questo caso l'ha fatto una persona nello specifico, la dottoressa Battilo che ha preso in carico questa situazione e ha gestito la mia richiesta di supporto nel giro di poche ore. Questo studio rimarrà per me un possibile riferimento nel caso in cui mi dovessi trovare ad aver bisogno di supporto legale.Pubblicato su Google![]()
Milena Galdini21 Gennaio 2026
Buongiorno a tutti ! Ieri primo incontro con il dottor paganini .ottima impressione .preparato molto professionale ma al tempo stesso molto gentile ,disponibilissimo( sono arrivata per traffico mezz ora in ritardo) .empatico e paziente ! Tutto lo staff gentile e disponibilePubblicato su Google![]()
Davide Grandicelli20 Gennaio 2026
Ottima esperienza Avvocato molto preparato e disponibilissimo nel dare informazioni.Pubblicato su Google![]()
Alan22 Dicembre 2025
Sono stato seguito dalla Dr.ssa Valeria Battilo che mi ha aiutato in ogni processo dandomi indicazioni chiare e con risposte chiare e tempestive.Pubblicato su Google![]()
Shuqing Lin12 Dicembre 2025
非常感谢 L‘ Avv Riccardo Paganini 非常专业 负责 值得推荐Pubblicato su Google![]()
Silvia Bianchi5 Dicembre 2025
Ho trovato in questo studio molta precisione e competenza nell'agire oltre che gentilezza, disponibilità e grande umanità che non è scontata soprattutto in certi ambiti. Grazie di cuore all'avvocato Paganini e alla Dott.ssa Valeria Battilo per la presenza rassicurante ed il lavoro svolto con un risultato davvero soddisfacente. Consiglio vivamente!!!Pubblicato su Google![]()
Valentina Nannini28 Novembre 2025
Sono rimasta molto soddisfatta della consulenza dell'avvocato Riccardo Paganini ieri mi sono recata nel suo studio ed è stato molto disponibile, flessibile con gli orari, molto gentile, si spiega molto bene approfondendo i temi, sebbene sia un avvocato molto conosciuto,continua a distinguersi per la sua profonda umiltà. È accogliente e le sue segretarie sono molto carine e disponibile. Lo raccomando soprattutto per la sua disponibilità e per la sua totale sinceritàPubblicato su Google![]()
Anna Abdoni27 Novembre 2025
L’Avv. Paganini non è solo un grande professionista, ma un vero e proprio maestro: ascoltarlo ed essere ricevuti nel suo ufficio è un piacere. I risultati che raggiunge sono rari, così come è rara la capacità di semplificare e rendere “alla portata di tutti” processi e situazioni complesse. Si distingue per certo per la passione che mette nel suo lavoro e per la capacità di mettere a proprio agio i clienti e rasserenarli al momento giusto. È consigliatissimo.Pubblicato su Google![]()
Rocio Delgado19 Novembre 2025
Professionalità Gentilezza e accoglienza GraziePubblicato su Google![]()
Maria elisa Filippelli7 Novembre 2025
Data la mia esperienza,consiglio vivamente a qualunque impresa si trovi in difficoltà e vorrebbe avviare una composizione negoziata della crisi,di rivolgersi ed affidarsi allo Paganini Bellini studio Legale e Commerciale,!Fidatevi e affidatevi,non penso potrete trovare di meglio nel settore,anche perchè,parliamoci chiaro!gli altri non hanno ricevuto una sentenza da parte del tribunale di Castrovillari,che intima all’Inps il rilascio del Durc!È STATO IL TERZO CASO IN TUTTA ITALIA.fidatevi,recatevi presso lo studio,affidatevi nelle sapienti mani dell’avvocato Riccardo Paganini,che il miracolo ve lo fa!parola dell’amministratrice della società della sentenza del tribunale di CastrovillariPubblicato su Google![]()
Donatella Poesini6 Novembre 2025
Ottima esperienza, ottimo staff. Mi sono sentita in famiglia e fiduciosa di intraprendere un percorso con persone che mi sapranno guidarePubblicato su Google![]()
REGGAE CORNERSTONE5 Novembre 2025
Mi sono trovato molto bene. Molto comunicativi e precisi. Anche a detta della questura la denuncia è fatta molto bene. Nel caso avessi bisogno, mi rivolgerei nuovamente allo Studio Paganini. Grazie!!Pubblicato su Google![]()
Alex Fornari4 Novembre 2025
Ho avuto modo di conoscere l’Avvocato Paganini e confrontarmi con lui su alcuni aspetti. Mi ha colpito la sua preparazione, la disponibilità e la chiarezza con cui affronta anche argomenti complessi. Ha un approccio professionale ma allo stesso tempo semplice e diretto, e riesce a rendere comprensibili anche i passaggi più tecnici. È stato un confronto davvero utile. Ho anche letto il suo libro e lo consiglio a chi desidera una panoramica chiara e concreta sul suo lavoro e su come può essere di supporto in situazioni particolarmente delicate.Pubblicato su Google![]()
gianluca scaldaferri31 Ottobre 2025
Ho avuto oggi necessità di porre un quesito legale allo studio Paganini Bellini e, esprimo la massima soddisfazione sia per la tempestiva risposta sia per la professionalità che prontamente mi ha chiarito dei dubbi. La Dottoressa Valeria Battilo dello studio legale è una persona estremamente sensibile e ferrata in materia . Se ci fossero le dieci stelle le avrei accese tutte. Grazie per il tempo che mi avete dedicato.Pubblicato su Google![]()
Daniele Brancale28 Ottobre 2025
Conosco l'Avv. Paganini da pochi mesi e posso dirvi che la passione, la dedizione e la meticolosità che ho visto mettere nel proprio lavoro è qualcosa di raro. Un vero punto di riferimento per chi vive problematiche di debito.Pubblicato su Google![]()
Gabriella Deiana24 Ottobre 2025
Metto 5 stelle, perché non ne posso mettere 20 !!! 😅 Estremamente disponibili e gentili. Ti guidano step by step e ti seguono con tutta la loro competenza. Quasi commovente, trovare di questi tempi, professionisti tanto vicini al tuo problema. Grazie di ❤️ ConsigliatissimoPubblicato su Google![]()
riccardo guarguaglini24 Ottobre 2025
Mi sono rivolto a questo studio, per chiedere una consulenza in merito ad un mio problema amministrativo e voglio dire che , al di la della competenza palesemente dimostrata, mi e' stata rivolta anche una grande umanità, che sinceramente ormai , specie in questo campo , non e' semplice trovare. Un grazie quindi sincero a tutto lo studio ed in particolare alla Dott.ssa Battilo Valeria.Pubblicato su Google![]()
Chiara Salvetti16 Ottobre 2025
Consigliamo vivamente questo studio legale, l' avv. Paganini si è sempre dimostrato molto competente, efficiente e assolutamente disponibile nel rispondere a tutti i nostri quesiti.Pubblicato su Google![]()
Grazia Pondini13 Ottobre 2025
Pienamente soddisfatta, persone oneste che non lucrano sulle sfortune altrui, in futuro se avessi ancora necessità sicuramente mi affiderei a loro.Pubblicato su Google![]()
Sara Ruzza1 Ottobre 2025
Super top davvero dei professionisti supere dott Valeria Battilo Grazie ancoraPubblicato su Google![]()
Gabriele Kesicioglu19 Settembre 2025
Servizio impeccabile e professionalità al top! Un ringraziamento particolare all’avvocato Riccardo, per la sua disponibilità, precisione e attenzione.Pubblicato su Google![]()
Leticia Betancourt18 Settembre 2025
Per me Stata una sperienza única perche ho conosciuto lo studio trámite social e per la mía intuición senza passaparola!! lo posso Garantire a tutti per tempi correteza e honesta vi faccio tanti auguri per tutto grazie di tutto e per il sevizio a me e mio figlioPubblicato su Google![]()
LS18 Settembre 2025
Mi sono rivolta allo studio per delle problematiche con il mio socio. Ho trovato professionalità, competenza, ascolto e celerità nel trovare una soluzione appacificante. Vi ringrazio.Pubblicato su Google![]()
Francesca Amorino15 Settembre 2025
Mi sono rivolta a loro ed ero molto spaventata e insicura mi hanno aiutato e rassicurata, sono veramente delle persone eccezionali e disponibili, un grazie particolare alla Dott.ssa Valeria Battilo, preparata rassicurante competente e sempre a disposizione.grazie di cuore .Pubblicato su Google![]()
Floriano Paganini30 Agosto 2025
Empatici e onesti anche nel dire chiaramente che non era il caso di procedere con dispendiose azioni giudiziali. Grazie a tutto il teamPubblicato su Google![]()
BOSCHETTI GIAMPAOLO28 Agosto 2025
L'Avv Riccardo Paganini È stato molto esaudiente e veloce nel rispondere al mio problema legalePubblicato su Google![]()
Alessandro Saracinelli13 Agosto 2025
Riccardo Paganini è un Professionista serio e preparato, con un lato umano di raro spessore!Pubblicato su Google![]()
Maria De Iaco13 Agosto 2025
Siete un team fantastico e molto accogliente e siete di una professionalità unica.Pubblicato su Google![]()
barbara bovelacci8 Agosto 2025
Esperienza estremamente positiva! L’Avv. Riccardo Paganini, oltre alla competenza, si è dimostrato veramente sensibile, paziente riservandoci un’accoglienza davvero famigliare.Pubblicato su Google![]()
Cri AliNico8 Agosto 2025
Cordialità e professionalità dello studio e mi ha colpito soprattutto la disponibilità dell'avvocato Paganini e la sua capacità di rendere chiaro e comprensibile ogni passaggio della pratica.Pubblicato su Google![]()
Nicole Savini28 Luglio 2025
Avvocato molto competente e disponibile per qualsiasi delucidazione.Pubblicato su Google![]()
Alessandro Panzavolta P.C. Forlì26 Luglio 2025
Riccardo uno degli avvocati più preparati con cui abbia avuto a che fare! Preciso, puntuale, chiarissimo nelle informazioni. Straconsiglio, mi ha tirato fuori da un problema davvero importante nel modo migliore! Lo ringrazio di cuore!!!Pubblicato su Google![]()
Massimo Cabbia12 Luglio 2025
E’ sempre molto difficile vivere quei momenti nei quali, per mille ragioni, si ha l’esigenza di avere al proprio fianco una figura di legge! L’ansia, le preoccupazioni e le 1000 e piu’ incognite riempiono le notti e i giorni! Un amico mi ha presentato l’Avvocato Riccardo Paganini e fin dal primo momento ho avvertito una sensazione molto positiva, quella di sentirmi protetto ma soprattutto tutelato! Nel mio caso, Riccardo e’ stato davvero presente in ogni momento e sempre mi ha fatto sentire la forza e la sicurezza della sua competenza . Non auguro a nessuno di aver bisogno di un difensore ma se fosse necessario, non esiterei un secondo nel consigliare lo studio Paganini!Pubblicato su Google![]()
Guido Cherri7 Giugno 2025
Professionali, competenti e sempre disponibili. Consiglio vivamente questo studio legale.Pubblicato su Google![]()
Enea Ceroni7 Giugno 2025
L’Avv. Riccardo Paganini è preparato e scrupoloso. Ha affrontato la mia pratica con grande competenza e tempestività, mantenendo sempre una comunicazione chiara e rassicurante. Lo consiglio vivamente.Pubblicato su Google![]()
Gabriele Oliva6 Giugno 2025
Professionalità, competenza e umanità! Uno studio legale che fa davvero la differenza. Mi sono rivolto allo Studio Legale Paganini Bellini in un momento delicato della mia vita, e non potevo fare scelta migliore. Fin dal primo incontro, ho percepito grande attenzione alle mie esigenze, chiarezza nella comunicazione e una profonda preparazione su ogni aspetto giuridico del mio caso. Gli avvocati dello studio si sono dimostrati non solo estremamente competenti, ma anche disponibili e umani, caratteristiche oggi sempre più rare. Ogni passaggio è stato spiegato con precisione, e ho sempre sentito di avere al mio fianco dei professionisti affidabili, pronti a difendere i miei diritti con determinazione. Grazie a loro, ho ottenuto un risultato favorevole e soprattutto ho affrontato l’intero percorso con maggiore serenità. Consiglio vivamente questo studio a chiunque cerchi supporto legale serio, concreto e personalizzato. Non siete solo un numero, qui siete persone ascoltate e tutelate davvero.Pubblicato su Google![]()
Francesco Paradiso6 Giugno 2025
Ho trovato grande professionalità, chiarezza nelle spiegazioni e un’assistenza legale puntuale e concreta. Mi hanno supportato in ogni fase con attenzione e disponibilità. Consiglio vivamente questo studio a chi cerca un servizio legale serio e di qualità.Pubblicato su Google![]()
Silvana Troncone6 Giugno 2025
Un team di alto livello, capace di coniugare una solida competenza legale con una profonda attenzione alla persona. Lo studio si distingue non solo per la qualità del servizio offerto, ma anche per il rispetto, l’educazione e la disponibilità che mostrano fin dal primo incontro. Lavorano in sinergia e si vede: è un esempio di professionalità che sa mettere il cliente al centro.Pubblicato su Google![]()
Claudia6 Giugno 2025
Ho avuto modo di affidarmi a questo studio legale e l’esperienza è stata estremamente positiva. L’ambiente è organizzato, attento ai dettagli e caratterizzato da una forte sinergia tra i vari professionisti. Ho ricevuto un supporto puntuale, competente e personalizzato. La qualità dell’assistenza ricevuta, unita alla cortesia e alla disponibilità dello staff, rende questo studio un punto di riferimento serio e affidabilePubblicato su Google![]()
Federica Andru76 Giugno 2025
Entrare in questo studio è stato come trovare un porto sicuro in un momento di incertezza. Sono stata accolta con gentilezza e rispetto, e ogni persona con cui ho parlato mi ha trasmesso calma, ascolto e competenza. Si percepisce una forte sintonia tra i collaboratori, che lavorano insieme con empatia e determinazione. È raro sentirsi davvero “accolti” in uno studio legale, eppure qui è successo. Lo consiglio con tutto il cuore. Ci torneròPubblicato su Google![]()
Giulia Porcelli6 Giugno 2025
Ho avuto un’esperienza davvero positiva presso questo studio legale. Sin dal primo momento sono stata accolta con grande cordialità e professionalità. L’atmosfera all’interno dello studio è serena, collaborativa e si percepisce subito un forte spirito di squadra tra tutti i professionisti che vi lavorano. Mi sono sentita ascoltata, supportata e soprattutto compresa in ogni mia esigenza. Ogni dubbio o incertezza è stato affrontato con attenzione e chiarezza, e ho ricevuto consigli preziosi e mirati, sempre nel mio interesse. È raro trovare un ambiente così umano e al tempo stesso così competente: consiglio vivamente questo studio a chiunque abbia bisogno di assistenza legale seria, trasparente e orientata alla persona. Grazie di cuore a tutto il team!Pubblicato su Google![]()
Jasser Khairi5 Giugno 2025
Ho avuto un’esperienza positiva con lo Studio Legale Paganini e ne sono rimasto pienamente soddisfatto. Ho trovato disponibilità, competenza e grande professionalità. Ringrazio lo studio per l’assistenza ricevuta e lo consiglio con fiducia a chiunque cerchi un supporto legale serio e qualificato.Pubblicato su Google![]()
gulshan Kumar28 Maggio 2025
L'avvocato Paganini è sempre disponibile e gentile. Sia io che la mia famiglia ci siamo trovati benissimo fin dal primo contatto. Molto professionale e bravo nel suo lavoro, lo consiglio a tutti.Pubblicato su Google![]()
Stefano Baraccani22 Maggio 2025
Avvocato molto preparato, gentile e ha saputo consigliarci per poter risolvere la situazione nella maniera più indolore.Pubblicato su Google![]()
Katia G21 Marzo 2025
Avvocato disponibile, gentile ed eccellente. Mi ha rassicurato tantissimoPubblicato su Google![]()
Virginia Mantovani21 Marzo 2025
Un sincero ringraziamento all'Avv. Paganini, gran persona sia dal punto di vista professionale che umano. Per l'impegno, la dedizione e la competenza auguro a lui e al suo studio di conseguire grandi risultati!Pubblicato su Google![]()
Chiara Raso5 Marzo 2025
Mi sono rivolta a questo studio legale su consiglio di un amico e devo dire che l'esperienza è stata estremamente positiva. Fin dal primo incontro, ho trovato un team di professionisti altamente qualificati, disponibili e attenti ad ogni dettaglio. Mi hanno seguita con grande serietà e competenza, spiegandomi con chiarezza ogni passaggio e mettendomi sempre a mio agio. Ciò che ho apprezzato maggiormente è stata la loro capacità di ascoltare, comprendere le mie esigenze e trovare la soluzione migliore con professionalità ed empatia. La loro dedizione e preparazione mi hanno dato la tranquillità di essere in ottime mani. Consiglio vivamente questo studio a chiunque abbia bisogno di assistenza legale: serietà, affidabilità e attenzione al cliente sono i loro punti di forza!Pubblicato su Google![]()
Lucia Collini4 Marzo 2025
Studio all'avanguardia e professionale. L'avvocato Paganini è molto competente, serio, scrupoloso ed empatico. Lo staff non è da meno: gentilezza e disponibilità sono all'ordine del giorno. Consiglio assolutamente.Pubblicato su Google![]()
Gian Maria Piolanti3 Marzo 2025
Mi sono trovato molto bene in questo studio. Bravissimi. Sopratutto la Dottoressa Fabia che è stata molto cordiale nei miei confronti e molto disponibile. Team di giovani professionisti. Consiglio !!Pubblicato su Google![]()
Maria Negru3 Marzo 2025
Studio accogliente, avvocati molto preparati. Mi hanno fatto addirittura risparmiare…!!! Grazie…!!! MariaPubblicato su Google![]()
Avv. Beatrice Baratelli3 Marzo 2025
Una professionista competente e disponibile. Ho avuto l’occasione di collaborare più volte e non posso fare altro che consigliare il suo studio legale.Pubblicato su Google![]()
Mattia Brugia2 Marzo 2025
All'altissima professionalità, competenza, gentilezza dei legali si abbinano elevati valori etici ed umani.Pubblicato su Google![]()
Federica Ragazzini1 Marzo 2025
Ho svolto per qualche mese la pratica forense presso lo studio legale Paganini-Bellini e mi sono trovata da subito molto bene sia a livello personale che professionale. Riccardo è sempre stato gentile e paziente con me, spiegandomi ogni cosa che faceva, coinvolgendomi in ogni attività, riponendo in me tanta fiducia. Lo consiglio sia come luogo di lavoro che come professionisti a cui rivolgersi!Pubblicato su Google![]()
Gian Valgimigli24 Febbraio 2025
Lo studio è accogliente, il personale molto preparato. Mi sono trovato da subito a mio agio, l’iter che mi hanno proposto è molto equilibrato. L’onorario onesto, che tiene conto della mia difficoltà momentanea. Sono molto soddisfatto.Pubblicato su Google![]()
Sara Bandini21 Febbraio 2025
Vorrei ringraziare lo studio dell'Avv. Paganini perché ho avuto bisogno diverse volte per questioni diverse e mi è sempre stato di grande aiuto. Riccardo è un avvocato dedito al lavoro. Con grande passione e professionalità riesce a essere di supporto e a delineare la strada giusta da intraprendere. Altra qualità importantissima (non da tutti): l'onestà. Non racconta "storie" se poi non si possono realizzare.. tipico invece di moltissimi avvocati. Grazie mille!Pubblicato su Google![]()
Elena Cicognani18 Gennaio 2025
Consiglio lo studio legale Paganini Riccardo perché quando mi sono rivolta a lui, ha risolto il mio problema con molta professionalità, competenza e urgenza. Inoltre sono tutti molto gentili e accoglienti.Pubblicato su Google![]()
Elia Casadei16 Gennaio 2025
Bellissimo team,Riccardo e Roberto sono due persone stupende,disponibili,generose e davvero sul pezzo. Non avrò dubbi in caso di altri bisogni futuri. Complimenti per la professionalità e grazie per l'aiuto.Pubblicato su Google![]()
elisa Cicognani14 Gennaio 2025
Consiglio vivamente questo studio legale. Oltre al personale molto disponibile, empatico e competente, abbiamo ottenuto risultati ben oltre le aspettative.Pubblicato su Google![]()
Davide Zattini13 Gennaio 2025
Cordiali molto professionaliPubblicato su Google![]()
Sara Vitali11 Dicembre 2024
Studio Legale e Commerciale serio e professionale, personale molto competente. Seguono la pratica con attenzione e scrupolo, accompagnando il cliente passo passo.Pubblicato su Google![]()
Franco Iacovelli8 Dicembre 2024
Studio dinamico e innovativo, con professionisti disponibili e all'avanguardiaPubblicato su Google![]()
Aldo Montanari5 Dicembre 2024
Eccellente esperienza con lo studio legale commerciale Paganini Bellini di Forlì Mi sono rivolto allo studio legale Paganini Bellini per una consulenza su questioni legate al diritto immobiliare e non potrei essere più soddisfatto. La professionalità, la competenza e l’attenzione ai dettagli del team sono straordinarie. Gli avvocati dello studio non solo dimostrano una profonda conoscenza del diritto, ma sanno anche ascoltare le esigenze del cliente, offrendo soluzioni personalizzate e mirate. Sono sempre stati disponibili a chiarire ogni dubbio e a spiegare con chiarezza anche i concetti più complessi, rendendo il processo comprensibile e privo di stress. La loro capacità di affrontare situazioni complesse con approcci strategici e risolutivi è davvero impressionante. Ho apprezzato anche la loro puntualità e trasparenza in ogni fase, sia per quanto riguarda le tempistiche che i costi. Consiglio vivamente lo studio Paganini Bellini a chiunque cerchi un supporto legale di altissimo livello, sia per questioni legate al diritto immobiliare che per altre necessità. È raro trovare un team così preparato e orientato al cliente. ⭐ 5 stelle meritatissime! ⭐Pubblicato su Google![]()
DIMORA IMMOBILIARE4 Dicembre 2024
Lo Studio Legale è giovane e dinamico, si distingue per la competenza e l’efficienza di tutto il suo staff. Ogni membro del team condivide l'approccio concreto e l'attenzione ai dettagli, garantendo un servizio puntuale e chiaro anche nelle questioni più complesse. Grazie alla professionalità collettiva e alla dedizione verso i clienti, lo studio è un punto di riferimento per chi cerca assistenza legale di alta qualità. Consigliato per affidabilità e lavoro di squadra.Pubblicato su Google![]()
Salva Cerrato24 Novembre 2024
l' avvocato Riccardo Paganini, Amministratore di Sostegno, di mio fratello, ha dimostrato professionalità e sensibilità nel seguire un caso complicato, e mi sono sentita capita e sostenuta.Pubblicato su Google![]()
Andrea20 Novembre 2024
La cosa che ti colpisce appena entri é l’assoluta eleganza unita alla semplicità e soprattutto all’educazione e alla sensibilità di tutto lo studio. Professionalmente sono probabilmente una delle migliori se non addirittura la migliore risorsa legale della città.Pubblicato su Google![]()
mora3 Novembre 2024
professinisti preparati e molto attenti alle esigenze del cliente. L'avvocato Paganini ha saputo spiegarmi tutto nel dettaglio e mi ha seguito dall'inizio alla fine con professionlità e umanità. Assolutamente consigliatoPubblicato su Google![]()
fabrizio olivi7 Ottobre 2024
Grazie per la vostra professionalità e tempestività a risolvermi il problemaPubblicato su Google![]()
Giovanni Perilli4 Ottobre 2024
Un professionista nel suo campo. Davvero consigliato per competenza e dedizionePubblicato su Google![]()
Andrea Gulotta4 Ottobre 2024
Studio legale composto da professionisti competenti e disponibili, consigliato!Pubblicato su Google![]()
Enrico Orlati30 Settembre 2024
Struttura moderna di studio legale gestito in modo imprenditoriale e con lo sguardo rivolto al futuro della professione. Apprezzo molto la valorizzazione del rapporto umano tra avvocato e cliente oltre alla cura dei dettagli nella gestione delle pratiche e la tempestività nell'aggiornamento. Esperti di sovraindebitamento e crisi d'impresa. Un punto di riferimento in Romagna e non solo. Complimenti!Pubblicato su Google![]()
Carlotta Nicole Maria30 Settembre 2024
Professionista davvero in gamba. Educato, all’avanguardia e soprattutto onesto.Pubblicato su Google![]()
Marta Lucchesino8 Settembre 2024
La comunicazione con l’avvocato è stato fin da subito facile e comprensibile; è stato possibile in ogni momento chiarire un dubbio grazie alla grande disponibilità e la sua capacità di esporre in modo semplice e chiaro procedure giuridiche. Reputo molto validi i suoi consiglio dato l’ottimo risultato ottenuto.Pubblicato su Google![]()
Gruppo Fava4 Settembre 2024
Si distingue per la trasparenza nell'esposizione della documentazione. Ce ne fossero. Bravi!!Pubblicato su Google![]()
Isabella Alessi7 Agosto 2024
Contattato l' avvocato per alcune informazioni, ha risposto immediatamente ed esaustivamente. Grazie ❤️Pubblicato su Google![]()
Riccardo Crociani5 Agosto 2024
Studio legale professionale e competente. L'avvocato Paganini ed i suoi collaboratori sono sinonimo di affidabilità, trasparenza e cordialità. Mi hanno seguito per una pratica di rimborso e sono stato completamente soddisfatto del risultato e del metodo di lavoro. Consigliato al 100%Pubblicato su Google![]()
Sofia Talamonti31 Luglio 2024
L’esperienza che ho avuto con lo studio è stata molto positiva, le risposte ricevute sono state celeri ed esaustive. Lo consiglio!Pubblicato su Google![]()
Denny Franzè30 Luglio 2024
Un bravissimo professionista.. ciò che lo contraddistingue è la sua grande umanità e il desiderio di creare valore per la comunità!Pubblicato su Google![]()
Daniela Serfilippi29 Luglio 2024
La mia esperienza con questo studio legale ha superato le mie aspettative. Ho trovato una accoglienza autentica di ogni mia richiesta ed esigenza. Sotto ogni aspetto il dot Paganini si è mostrato un professionista preparato, cordiale e soprattutto profondamente etico. E' decisamente merce rara oggi incontrare professionisti in grado di prendersi genuinamente a cuore le necessità dei clienti ad ogni livello e supportare in maniera così trasparente ed etica gli interessi della clientela. Mi sono trovata molto bene anche con tutti i collaboratori dello studio: complimenti a tutto lo staff. Assolutamente consigliato!Pubblicato su Google![]()
Gianluca Principale8 Luglio 2024
Studio legale molto valido,professionisti ma anche amichevoli,ti accompagnano passo dopo passo ad un lieto fine GRAZIE IMMENSAMENTEPubblicato su Google![]()
Avv. Francesco Lombardini2 Luglio 2024
Un ottimo Studio Legale, all’avanguardia e con eccellenti professionisti. Personalmente ci rivolgiamo all’Avvocato Paganini per quanto concerne la materia del sovraindebitamento, diritto civile e diritto del lavoro! Davvero eccezionali e professionali. Una collaborazione, la nostra, che dura da anni e che ci permette di offrire un servizio di qualità a tutti i clienti dello Studio!Pubblicato su Google![]()
Marco Congiu2 Luglio 2024
Trovati su Internet e mai conosciuti di persona ma solo con messaggi chiamate e videochiamate. Comunque che dire: Seri, professionali, parlano in maniera chiara e comprensibile non omettono niente ma sopratutto ottengono risultati. Tant’è vero che dopo avermi dato supporto legale per un incidente stradale adesso mi sto facendo seguire anche per altre problematiche…. Consiglio di farsi almeno una chiacchierata telefonica almeno per conoscerliPubblicato su Google![]()
giovanni23 Maggio 2024
Ho trovato molta professionalità e molto collaborativi a risolvere il mio problema. Sono sicuro che mi rilgero' a questo studio se dovessi aver bisogno.Pubblicato su Google![]()
Hanene Ben aissa23 Maggio 2024
ottimo studio legale, l'avvocato Paganini e i collaboratori molto disponibili e competenti. Consigliatissimo!!Pubblicato su Google![]()
Adem Laidi22 Maggio 2024
Molto professionali, disponibili ed estremamente educati. Li consiglio!!Pubblicato su Google![]()
Arianna Suozzo Luise21 Maggio 2024
Professionalità, disponibilità e serietà!Pubblicato su Google![]()
Alessia Piovacari21 Maggio 2024
Studio super competente e professionale! L'avv. Paganini è molto disponibile e cordiale con i suoi clienti. Consiglio vivamente di far riferimento a questo studio per qualsivoglia causa civilista!Pubblicato su Google![]()
Claudia Campo17 Maggio 2024
Avv. Riccardo Paganini, professionista serio, onesto ed esperto delle procedure da sovraindebitamento. Consigliatissimo!Pubblicato su Google![]()
Avv. Alfonso Leccese16 Maggio 2024
Collega serio e preparato nella materia del sovraindebitamentoPubblicato su Google![]()
candida. baldoni9 Aprile 2024
Avevo un problema che mi opprimeva da diversi anni. Ho conosciuto l'avv.Paganini che ha saputo risolvere quello che altri non hanno saputo fare, con grande professionalità e precisione. Non smetterò mai di esserglene grata. Grazie!!!Pubblicato su Google![]()
Rafaella Figueredo19 Marzo 2024
A chiunque cerchi qualcuno di fiducia, posso dire che queste persone si impegnano con immensa professionalità e prudenza, disponibili per ogni chiarimento e rassicurazione. Grazie davvero per tuttoPubblicato su Google![]()
Figs R&Y19 Marzo 2024
Nuestra experiencia con el Estudio de Abogados Paganini es excelente. Encontramos en ellos la profesionalidad y la guía necesaria para afrontar exitosamente nuestros requerimientos. Son personas humanas de gran corazón y atentos a las necesidades de sus clientes.Pubblicato su Google![]()
Isabella Figueredo19 Marzo 2024
Mi sono trovata onestamente molto bene con l’avvocato Riccardo Paganini in quanto è stato disponibile ed efficiente fin dall’inizio. Lo consiglierei a chiunque avesse bisogno di contattare un avvocato davvero serio e professionale. Non esiterei a ricontattarlo per ulteriori eventuali problemi.Pubblicato su Google![]()
marco gonzalez2 Gennaio 2024
Consiglio vivamente l'avvocato Paganini a chiunque abbia bisogno di assistenza legale. Grazie alla sua competenza e impegno, ho ottenuto risultati oltre le mie aspettative. È un professionista di altissimo livello.Pubblicato su Google![]()
Francesca Sintini2 Gennaio 2024
Tutti i consulenti dello studio sono molto professionali e precisi. Consigliato!Pubblicato su Google![]()
Davide Casali2 Gennaio 2024
Professionalità, impegno e bravura...in caso di necessità contattate pure...veramente veramente bravi 👌Pubblicato su Google![]()
Silvia Gasser12 Settembre 2023
L‘avvocato Paganini ci ha risolto un problema di vicinato molto complesso. Molto competente , professionale e umano . Ci ha seguito in ogni dettaglio con la massima cura e attenzione. Mio marito ed io non possiamo fare altro che ringraziare Riccardo e consigliarlo vivamente!Pubblicato su Google![]()
Claudia Rengucci5 Settembre 2023
Cortesia, professionalità e grande competenza. Esperienza estremamente positiva. Interlocutori in grado di comprendere tutti gli aspetti, non solo del problema ma anche delle persone preoccupandosi così tutti gli aspetti.Pubblicato su Google![]()
Lara Bertozzi8 Agosto 2023
Lo studio legale Paganini Bellini di Forlì si avvale di validi professionisti molto competenti. Lo consiglio vivamentePubblicato su Google![]()
Enrico Montaguti5 Luglio 2023
Un uomo oltre al professionista. Grazie Riccardo per la tua determinazione.Pubblicato su Google![]()
Laura Rimini8 Maggio 2023
Avvocato civilista molto preparato, professionale e sempre disponibile nei confronti dei clienti. Mi sono avvalsa dei suoi servizi per un recupero crediti e posso affermare che è molto determinato nel raggiungere gli obiettivi che si prefigge insieme al cliente! Consigliatissimo!Pubblicato su Google![]()
adela santi8 Maggio 2023
Dopo spiacevoli e varie esperienze con diversi legali, io e mio marito,abbiamo avuto il piacere di fare conoscenza con l'avvocato Riccardo Paganini. Do testimonianza della sua serietà e vorrei condividere con tutti coloro che sono alla ricerca di un legale,il mio sincero apprezzamento per l'avvocato, che prima di essere professionale,è Morale ! Moralità che è determinante nello sviluppo professionale, ma soprattutto umano. Si documenta se è necessario, usa e trasforma con facilità il linguaggio tecnico a renderlo comprensibile anche per le persone che hanno interrotto l'istruzione alla prima favola!!! L'avvocato Riccardo Paganini, è colui che sa unire la conoscenza del diritto a rispetto verso i propri clienti.Pubblicato su Google![]()
Fabio Penni3 Maggio 2023
L’Avvocato Paganini si è rivelato un professionista preparato, preciso, cordiale e disponibile. Grazie anche al suo team di collaboratori, i clienti sono seguiti passo dopo passo nella risoluzione delle proprie problematiche. Consigliato per la sua onestà e cortesia.Pubblicato su Google![]()
Aldo Salvetti3 Maggio 2023
Mi sono avvalso in alcune importanti situazioni delle prestazioni professionali dell'avv. Paganini. Si è distinto per l'ottima competenza, chiarezza e puntualità e sono molto soddisfatto delle prestazioni ricevute.Pubblicato su Google![]()
Umberto Orlati2 Maggio 2023
Studio legale con professionisti seri e competenti. In anni di relazione Cliente corporate - avvocato, siamo sempre stato soddisfatti del lavoro dell'Avv. Paganini. È sempre stato puntuale nel riscontro, preciso nella consulenza e affidabile nel risultato e a lui va la gratitudine della nostra Azienda.Pubblicato su Google![]()
andrea fiorini1 Maggio 2023
In caso di bisogno consiglio di rivolgersi all Avvocato Paganini Riccardo in quanto nella mia esperienza ho trovato un professionista serio, molto competente e preparato che ascolta e comprende le problematiche ed agisce in modo coerente ed efficiente per risolvere al meglio le controversie.Pubblicato su Google![]()
Vale Ciak1 Maggio 2023
Molto esaustivoPubblicato su Google![]()
alberto ravaglioli2 Novembre 2022
Professionalità ,velocità e precisione . Ottimo professionista, sempre disponibile.Pubblicato su Google![]()
Antonio Giordano5 Ottobre 2022
Molto bravo in materia di recupero crediti. Veloce e sempre disponibile nei confronti del cliente.Pubblicato su Google![]()
Cesare Bartoletti31 Agosto 2022
L'avvocato ha capito il problema risolvendo il tutto in modo molto correttoPubblicato su Google![]()
Laura31 Agosto 2022
Professionista molto preparato e competente!Pubblicato su Google![]()
nicole suriani22 Giugno 2022
Professionista preparato, serio e sempre attento alle esigenze del cliente. Studia le situazioni nel dettaglio e si distingue per la tenacia nel perseguire l’obiettivo prefissato e per la sua grande umanità. Consigliatissimo!Pubblicato su Google![]()
Elisa Z.17 Giugno 2022
L'avv. Paganini è un professionista competente che mostra particolare attenzione alla cura del rapporto con il cliente. Si è dimostrato cortese e solerte nel rispondere alle domande di chiarimenti che gli sono stati poste. Altamente consigliato, specialmente per le questioni di diritto civile.Pubblicato su Google![]()
Jacopo Tedaldi21 Maggio 2022
Avvocato molto professionale ed esperto nella controversia con enti quali Enel energia ed E-distribuzione. Altamente consigliatoPubblicato su Google![]()
V. B.18 Maggio 2022
Grazie all'azienda per cui lavoro ho conosciuto l'avvocato Riccardo Paganini. Competenza, professionalità, meticolosità e soprattutto disponibilità lo contraddistinguono. Gestite, risolte ed evitate decine di problematiche.Pubblicato su Google![]()
Alessandra Cortecchia2 Maggio 2022
Ho avuto con l’Avv. Paganini un’esperienza più che positiva. Avvocato preparato e molto professionale, disponibile e concreto. Allo stesso tempo ho riconosciuto in lui forti valori quali altruismo e passione per il lavoro svolto.Pubblicato su Google![]()
Valentino Romagnoli30 Marzo 2022
Consiglio l’avvocato Paganini per la sua competenza e disponibilità assoluta. Grazie a lui ho ottenuto un rimborso da una compagnia grossa. Avv. Paganini mi ha seguito in tutto e sono riuscito ad ottenere quello che cercavo. Grande professionalitàPubblicato su Google![]()
Francesco Romagnoli29 Marzo 2022
Professionalità, velocità, competenza. Sono i primi 3 aggettivi che mi vengono in mente… ah, senza dimenticare “voglia di lavorare”. L Avvocato Paganini mi ha già gestito e risolto almeno 3 problemi. Senza contare le volte che ho ricevuto consulenze che me ne hanno evitati di altri ben piu gravi.Pubblicato su Google![]()
arianna ronchi29 Marzo 2022
Grande professionalità, disponibilità e competenza. Grazie all'avv. Paganini sono riuscita a risolvere delle problematiche poco gradevoli, che sarebbero andate inevitabilmente verso fini peggiori. Per chi ne avesse bisogno consiglio vivamente di rivolgersi a lui!Pubblicato su Google![]()
GIANNI C.11 Marzo 2022
Chiaro, professionale, onesto.


