
Cosa fare se il vicino non cura le proprie piante e non pota i rami dei propri alberi? Posso intervenire da solo?
Le conseguenze possono essere serie: ad esempio potrebbe accadere che dei rami robusti danneggiano siepi, recinzioni o costruzioni poste in prossimità del confine. Anche le radici di alcune specie di piante possono arrecare problemi, insinuandosi sotto il terreno confinante e danneggiando pavimentazioni, cancelli sino alle fondamenta stesse della casa.
Cosa fare allora? Si può chiedere il taglio degli alberi al vicino? In molti casi sì ma attenzione!
È vietato farsi giustizia da sé procedendo al taglio di propria iniziativa, perché si rischia di passare dalla parte del torto.
Cosa fare allora se il vicino non cura le proprie piante e non pota i rami dei propri alberi? Come comportarsi quando le piante presenti sul fondo confinante arrecano disturbo o provocano danni?
Indice
A quali distanze devo stare gli alberi?
Quando un albero del vicino arreca disturbo occorre, innanzitutto, verificare se esso si trova a una distanza dal confine conforme a quella prescritta dalla legge. Il Codice civile innanzitutto stabilisce che bisogna avere riguardo ai regolamenti del Comune di appartenenza, occorre quindi verificare ciò che prevedono a proposito di distanza delle piante tra fondi confinanti.
In mancanza di regolamenti o usi, il Codice civile stabilisce che le distanze da osservare rispetto al confine sono le seguenti:
- tre metri per gli alberi di alto fusto, cioè quelli il cui tronco si erge ad altezza notevole, come ad esempio i cipressi, i pini, i castagni, i pioppi, le querce e simili;
- un metro e mezzo per gli alberi non di alto fusto. Sono quelli dotati di un tronco di altezza non superiore ai tre metri, che si diffonde in rami;
- mezzo metro per le siepi, gli alberi da frutto la cui altezza non supera i due metri e mezzo, le viti, gli arbusti;
- un metro per le siepi di ontano, di castagno o altre piante che periodicamente si potano vicino al ceppo;
- due metri per le siepi di robinie.
Lo stesso Codice recita anche che se tra i fondi confinanti esiste un muro le suddette distanze non devono essere osservate, sempre che l’altezza delle piante si mantenga al di sotto del muro stesso.
Se dunque si accerta che l’albero del vicino è stato piantato in violazione delle distanze legali, è possibile chiederne l’estirpazione, ossia l’eliminazione; ciò a prescindere dalla verifica che vi siano o meno rami sporgenti o dalla presenza di fastidi o danni.
Se il vicino non provvede spontaneamente al taglio degli alberi, occorre rivolgersi al giudice.
Chi deve potare gli alberi sul confine?
A volte, gli alberi del vicino, pur trovandosi a una distanza conforme a quella prescritta dalla legge, hanno rami che si protendono oltre il confine provocando problemi di vario genere.
Cosa fare in questi casi? È assolutamente vietato provvedere da sé al taglio: si rischia di venire denunciati per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e, pertanto, se il vicino non intende dare ascolto alle richieste di potature, è necessario a questo punto rivolgersi a un giudice.
Che fare quindi?
In primo luogo, è bene richiedere al vicino, amichevolmente, di provvedere al taglio dei rami che arrecano fastidio e, subito dopo, se il tentativo è stato vano, fargliene richiesta formale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, assegnandogli un termine di alcuni giorni per provvedere.
Se anche la raccomandata si rivela inutile, bisogna rivolgersi al giudice. Quest’ultimo accerta la situazione e, se riscontra che effettivamente i rami sporgono oltre il confine, condanna il vicino a tagliarli.
Se la controparte non dà seguito al provvedimento del giudice, è possibile procedere ad esecuzione forzata con l’ausilio dell’ufficiale giudiziario, recidendo i rami (stavolta, sarà consentito farlo perché c’è un provvedimento del giudice); le spese necessarie dovranno essere rimborsate dal vicino, spontaneamente o a seguito di pignoramento.
Se la situazione crea un grave e imminente danno, si può agire depositando in tribunale il ricorso in via d’urgenza.
Il giudice, dopo aver sentito le parti ed espletata l’istruttoria ritenuta necessaria, emette l’ordinanza in cui ordina al vicino di tagliare i rami in questione. In questa sede non si può chiedere il risarcimento del danno che deve essere domandato con un autonomo giudizio di merito.
Ove non ricorrano gli estremi di un danno grave e imminente, l’azione da promuovere è un atto di citazione per l’instaurazione di un giudizio ordinario, sede in cui si può chiedere anche il risarcimento del danno.
E per le radici? Posso fare qualcosa?
Abbiamo visto in quali casi si può chiedere il taglio degli alberi al vicino. Ma cosa fare se a sconfinare sono le radici? In questa circostanza, la legge consente di procedere direttamente al taglio delle radici che arrecano fastidio, senza necessità di farne prima richiesta al vicino né di rivolgersi al giudice.
Perché questa differenza di trattamento?
Semplice.
Purtroppo, una radice può essere accidentalmente recisa durante semplici lavori di giardinaggio e, chiaramente, non è possibile richiedere preventivamente al proprio vicino di fare lavori di manutenzione al proprio giardino ove accidentalmente potrebbero esserci radici.
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