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Il Web: una risorsa o un'arma?
La maggior parte degli utenti, utilizza Internet e il web come un’infinita risorsa di conoscenza o, perchè no, di stimoli e dati.
Purtroppo, però, dietro a tale facciata, c’è chi la utilizza come un’arma, compiendo crimini informatici e reati.
Ma quali sono i principali reati che si possono commettere tramite Internet? Vediamo assieme quali sono i più comuni reati.
Truffe e frodi informatiche
Le più classiche e le più diffuse.
Pensiamo, ad esempio, al “Pishing”: chi non ha mai ricevuto una mail o un SMS da un finto Istituto di credito, il quale chiede di riferire le proprie credenziali di accesso?
Questa è una delle frodi più diffuse: in pratica, all’ignara vittima giunge un’email con cui la banca presso cui ha il conto chiede di inserire le credenziali d’accesso al conto stesso.
Si tratta ovviamente di una truffa, cioè di un modo per farsi rivelare informazioni segrete che poi i malintenzionati utilizzeranno per accedere al conto corrente della vittima.
E’ evidente che la maggior parte dei reati che si possono commettere su Internet consistono in truffe, cioè in raggiri attraverso cui ingannare la vittima per ottenere un vantaggio indebito.
Commette una frode informatica invece chi inserisce un virus nel computer di un’altra persona al fine di alterare il funzionamento del pc.
E’ questa la differenza tra una truffa informatica e una frode informatica: la truffa è un raggiro per ingannare la vittima, la frode invece interviene direttamente sul dispositivo informatico, in modo che il reo ne tragga un vantaggio.
Diffusione di dati altrui online
Il reato di diffusione di dati informatici è tipico dell’attività di un Hacker: i pirati informatici si introducono nei siti che contengono importanti dati coperti da privacy al fine di rubare le informazioni e rivelarle pubblicamente.
Quando avviene un accesso abusivo?
L’accesso abusivo ad un dispositivo altrui è il classico crimine che compie l’hacker per rubare files e informazioni importanti come password e pin.
Lo stesso reato avviene quando, pur avendo l’autorizzazione ad accedere all’area riservata, si trattiene all’interno della stessa contro la volontà del proprietario del dispositivo.
Furto di identità digitale
Anche il furto di identità digitale è, ad oggi, un reato informatico diffusissimo. Avete mai sentito qualcuno dire: Mi hanno rubato il profilo Facebook? o di qualsiasi altro social network?
Un altro classico esempio di furto di identità digitale avviene quando un malintenzionato ruba la foto di un personaggio famoso per poi utilizzarla per scopi meramente personali.
Non solo però. C’è il reato di furto di identità digitale ogni volta che si accede ai servizi personali di un altro soggetto grazie alle sue credenziali. Ad esempio, chi ruba il codice Spid commette un furto d’identità digitale.

La diffamazione a mezzo internet
La grandissima diffusione che hanno avuto i social network ha fatto sì che, oggi, quasi tutte le ipotesi di diffamazione siano ricollegabili all’utilizzo di Internet e, in particolare, di Facebook o Instagram o altre piattaforme simili.
Attenzione perché per incorrere nel reato di diffamazione online basta purtroppo molto poco: un post offensivo pubblicato sul proprio profilo, un commento insolente o irrispettoso, la pubblicazione di una foto sconveniente, la condivisione di un’email personale, offendere in una chat di gruppo persone che non vi partecipano, sono tutti elementi che integrano tale reato.
Il cyberbullismo: un fenomeno pericolosissimo in costante aumento
Il cyberbullismo è il termine che indica un tipo di attacco continuo, ripetuto, offensivo e sistematico attuato mediante gli strumenti della rete: rappresenta quindi una forma di bullismo che avviene tramite Internet sotto forma di offese, minacce e molestie.
Entrambi i comportamenti (bullismo e cyberbullismo) si sviluppano attraverso una serie di azioni ripetute nel tempo. Ciò che cambia è il contesto nel quale avviene la molestia: i bulli agiscono nel mondo reale, i cyberbulli agiscono online.
Ma cosa dice la legge italiana in merito?
La legge 29 maggio del 2017 si pone l’obiettivo di contrastare e prevenire il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni.
Gli esempi di cyberbullismo sono tantissimi.
Cyberstalking
Il cyberstalking è tipico di legami affettivi e si caratterizza per la tendenza del molestatore a cercare di avere dei contatti con la vittima, sempre utilizzando i sistemi digitali.
Denigration
Con il cd. denigration, il cyberbullo utilizza gli strumenti virtuali per diffondere pettegolezzi, calunnie o immagini modificate della vittima al fine di deriderla pubblicamente.
Exclusion
Si parla di exclusion, invece, quando il bullizzato viene escluso da un gruppo virtuale, con il solo scopo di emarginarlo e farlo sentire isolato e diverso.
Flaming
Con il flaming si sollecitano delle liti tra due soggetti all’interno di un gruppo pubblico o un forum. Esso consiste in provocazioni e frasi violente o verbali, scritte dal cyberbullo per il solo piacere di insultare gli altri.
Harassment
Simile al flaming è l’harassment. Anche in questo caso la condotta è rappresentata dall’insultare il prossimo, che tuttavia non è rappresentata da uno o più soggetti indistinti che partecipano alla conversazione ma da una vittima ben individuata.
Happy slapping
Si parla di happy slapping quando il cyberbullo diffonde nella rete delle immagini o dei video in cui la vittima viene picchiata. Si sposta, quindi, sul web un fenomeno di bullismo “reale” trasformandolo anche in “virtuale”.
Impersonation
Con l’impersonation, il cyberbullo si appropria indebitamente dell’identità virtuale del bullizzato e agisce fingendosi lui, in maniera tale da danneggiarne pubblicamente la reputazione.
Outing and trickery
Infine, si parla di outing and trickery quando il cyberbullismo consiste nella diffusione di informazioni personali o imbarazzanti che la vittima ha personalmente consegnato al cyberbullo, fidandosi di lui.
Sexting
Il termine deriva dalla fusione dei termini inglesi sex “sesso” e texting “inviare messaggi elettronici”. Il comportamento bullizzante in questo caso si estrinseca attraverso l’invio di messaggi, foto, testi e video di natura sessuale, trasmessi tramite internet o smartphone.
Doxing
Il termine doxing è la contrazione del termine documents ossia “documenti”. In questo caso la diffusione di informazioni personali e sensibili della vittima avviene tramite documenti appunto. Condotta che risulta fortemente lesiva della privacy della persona.
Pedopornografia e Revenge Porn
Il Revenge Porn è quel tipo di pratica che si sostanza nella condivisione pubblica di immagini e video, tramite internet.
Pubblicare in rete immagini a contenuto sessualmente esplicito destinate a rimanere private costituisce il reato di revenge porn, punito con la reclusione da uno a sei anni.
Un reato molto diffuso in rete è quello della pedopornografia online, che consiste nel mettere sul web foto e video che ritraggono minorenni coinvolti in attività sessuali esplicite, reali o anche solo simulate.
Purtoppo, la diffusione dei social media ha dato un colpo di acceleratore a questo fenomeno criminale.
La pedofilia online, inoltre, rappresenta soprattutto una gamma di delitti tra i più efferati che si inquadrano nell’ambito della criminalità transnazionale e, pertanto, la relativa terminologia che la definisce ha subito nel corso del tempo continui aggiornamenti ad opera di esperti in tavoli di lavoro internazionali a livello interdisciplinare.
La novità più rilevante per quanto riguarda la pedopornografia online è certamente costituita dall’inserimento della nuova ipotesi delittuosa di accesso intenzionale a siti contenenti materiale pedopornografico.
La fattispecie è stata inserita dall’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 238 del 13 dicembre 2021, entrata in vigore il 17 gennaio 2022.
La nuova disciplina è stata inserita dopo il secondo comma dell’articolo 600-quater del Codice penale e punisce con la reclusione fino a due anni e la multa non inferiore a euro 1.000,00 la condotta di chiunque accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato con minori degli anni 18 mediante rete internet o con altri mezzi di comunicazione.
Perché si configuri il reato, quindi, è necessario un accesso intenzionale, ossia finalizzato alla fruizione del materiale pedopornografico.
Dal tenore letterale della norma incriminatrice dovrebbe intendersi esclusa ogni condotta finalizzata alla fruizione di materiale pornografico in difetto di consapevolezza, da parte di chi accede al sito internet, della minore o maggiore età delle persone coinvolte.
L’avverbio “intenzionalmente”, infatti, è utilizzato dal legislatore penale con molta parsimonia ed è, di regola, impiegato per delineare in termini espressamente finalistici ogni azione compiuta dal reo: in altri termini, si richiede la piena consapevolezza, volontà e previsione di ogni elemento della condotta e della fattispecie perché sia integrato il reato.
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