Diritto Fallimentare e delle Procedure Concorsuali
Sapremo assisterti nella gestione della crisi d’impresa, tanto nella fase preventiva di analisi e di individuazione della procedura migliore per la gestione dell’insolvenza, quanto in quella giudiziale di ammissione e gestione delle diverse procedure concorsuali

Lo Studio assiste i clienti nella gestione della crisi d’impresa, in ogni fase ed attività relativa alle procedure concorsuali.
I professionisti operano su incarico dell’azienda, ovvero del Tribunale o ancora di Curatori Fallimentari o Liquidatori Giudiziali, offrendo:
- assistenza quale Advisor Legale, Contabile o Finanziario, ovvero Attestatore, nelle pratiche di risanamento e ristrutturazione dei debiti o nel concordato preventivo;
- gestione stragiudiziale degli accordi con i creditori;
- consulenza ed assistenza nel ricorso a procedure concorsuali;
- assistenza ai Curatori Fallimentari ricoprendo l’incarico di legale del fallimento;
- assistenza stragiudiziale per la negoziazione con imprese in crisi ovvero in procedura concorsuale.
Lo Studio presta inoltre assistenza ai creditori e a potenziali acquirenti nelle trattative volte a rilevare beni e aziende nell’ambito delle procedure liquidatorie concorsuali (“partecipazione alle aste telematiche”).
Assistiamo altresì la clientela nelle procedure di ammissione al passivo e nella eventuale fase di opposizione allo stato passivo, oltreché nelle vertenze di opposizione alle sentenze dichiarative di fallimento e di revocatorie fallimentari.
Soggetti Fallibili
Su iniziativa di un creditore, oppure del Pubblico Ministero o dello stesso imprenditore, possono essere dichiarate fallite le imprese commerciali (requisito soggettivo), con esclusione delle start up innovative, che superino almeno una delle “soglie dimensionali” previste dall’art. 1 L.F. (aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad € 300.000,00; aver realizzato, nel medesimo periodo, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore a € 200.000,00; avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, superiore ad € 500.000,00), che abbiano un’esposizione debitoria scaduta e non pagata di almeno € 30.000,00 e che versino in stato di insolvenza (requisito oggettivo), inteso come l’impossibilità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Fasi della Procedura Fallimentare
Sussistendone i requisiti, il Tribunale dichiara con sentenza il fallimento dell’impresa commerciale, nominando un Curatore Fallimentare e fissando l’udienza per l’esame dello stato passivo.
Seguono:
- l’apprensione da parte del Curatore dei beni spettanti al fallimento;
- l’accertamento del passivo fallimentare;
- la liquidazione dell’attivo fallimentare;
- la ripartizione tra i creditori del ricavato dalla liquidazione dell’attivo;
- la chiusura del fallimento e l’eventuale istanza per l’esdebitazione per “buona condotta”
Concordato Preventivo
Con la domanda di Concordato Preventivo l’impresa commerciale che abbia i requisiti di fallibilità sottopone ai propri creditori una proposta di soddisfacimento delle posizioni a debito (seppur parzialmente e/o dilazionando i pagamenti) ed un piano contenente l’analitica descrizione delle modalità e tempi di adempimento della proposta, di cui un professionista dovrà attestare la fattibilità.
Il piano che l’imprenditore presenta ai creditori può essere alternativamente finalizzato al risanamento dell’impresa o alla liquidazione del patrimonio.
La proposta di concordato è approvata/omologata se ottiene il voto favorevole di tanti creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto.
Il Concordato omologato è vincolante per tutti i creditori il cui credito sia sorto ante deposito del ricorso in Tribunale e se il piano viene correttamente eseguito, il debitore ottiene l’esdebitazione.
Accordo di Ristrutturazione dei Debiti
Procedimento volto al risanamento aziendale mediante la conclusione di singoli accordi di ristrutturazione dei debiti con i creditori.
A differenza della procedura di concordato, l’accordo complessivamente raggiunto (quale sommatoria dei singoli accordi) non vincola tutti i creditori ma solo quelli che accettano di aderire.
Presupposti per l’omologazione da parte del Tribunale dell’accordo:
- l’adesione di creditori che rappresentino almeno il 60% dell’ammontare complessivo dei crediti;
- l’attestazione e conseguente assicurazione che i creditori non aderenti saranno integralmente pagati entro 120 giorni dal decreto di omologa.
La particolarità della procedura, ossia il non vincolare tutti i creditori, permette all’impresa in crisi di non rispettare la par condicio creditorum e quindi di raggiungere accordi che prevedono un trattamento disomogeneo tra creditore e creditore.
DOMANDE FREQUENTI
Sì, certamente. La qualità del servizio resta immutata.
Il comma 6 dell’art. 161 L.F. consente all’imprenditore che versi in stato di insolvenza di depositare il ricorso, contenente la domanda di concordato, senza contestualmente presentare la proposta ed il piano attestato (limitandosi a produrre i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e l’elenco nominativo dei propri creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti).
Con la domanda “in bianco” (si è soliti anche parlare di “concordato con riserva”) l’impresa chiede al Tribunale la concessione di un tempo – compreso fra 60 e 120 giorni – per predisporre la proposta, il piano e recuperare gli ulteriori documenti a corredo della domanda di concordato, al riparo dalle possibili aggressioni dei creditori i quali, in questa “parentesi di tempo”, non potranno avviare azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore.
Sì è possibile depositare domanda di concordato – anche “in bianco” – sino all’udienza pre-fallimentare indicata in calce al ricorso per la dichiarazione di fallimento.
La pendenza di una domanda di concordato impone al Giudice di valutare, preventivamente, l’ammissibilità della domanda concordataria e solo in caso di inammissibilità sarà possibile pronunciarsi sulla richiesta di fallimento.
Tuttavia, una domanda di concordato depositata non per regolare la crisi d’impresa ma unicamente per ritardare la dichiarazione di fallimento costituirà un abuso processuale che oltre a poter comportare l’inammissibilità della domanda, potrebbe assumere rilevanza ai fini dell’integrazione del reato di bancarotta (aver colposamente ritardato la dichiarazione di fallimento)
La sentenza che dichiara il fallimento della società con soci illimitatamente responsabili (s.s., s.n.c., s.a.s.) produce il fallimento anche dei soci.
Detta estensione del fallimento non opera invece per le società di capitali, per le quali i soci non rispondono con il proprio patrimonio dei debiti della società.
Effetto automatico è la perdita dell’amministrazione e della disponibilità dei propri beni ed il connesso passaggio dell’amministrazione al Curatore Fallimentare.
Restano tuttavia esclusi dalla procedura i beni ed i diritti di natura strettamente personale, ciò che il fallito riesce a guadagnare con la sua attività entro i limiti, fissati dal Giudice, di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia, nonché i beni che non possono essere oggetto di pignoramento (es. anello nuziale, vestiti, etc.) ed i beni costituiti in fondo patrimoniale.
Se proprietario della propria abitazione, il fallito ha diritto di continuare ad abitarvi fino alla vendita, nei limiti delle necessità sue e della sua famiglia.
Sussistono ulteriori “effetti” – tra cui la perdita della legittimazione processuale – per cui si rimanda ad una consulenza specifica sul tema.
Il principale reato fallimentare imputato all’amministratore della società fallita o al titolare della ditta individuale, è la bancarotta che può essere:
- semplice: se il fallito ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica; ha consumato una parte notevole del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti; ha compiuto operazioni di grave imprudenza per evitare il fallimento; ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal chiedere il proprio fallimento o con altra grave colpa;
- fraudolenta: se il fallito ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti; ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di arrecare pregiudizio ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in moda da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
Sì ma cambiano le procedure da seguire per recuperarlo.
Non si dovrà più inviare solleciti, notificate titolo esecutivi, etc. ma insinuarsi al passivo fallimentare della procedura inviando – nei termini indicati dal Curatore fallimentare – una pec con la precisazione del credito ed indicando se trattasi di credito assistito da privilegio.
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