Diritto Societario
Che tu sia socio o amministratore di una società, sapremo affiancarti nella gestione ordinaria e straordinaria della società, tutelandoti e garantendo il rispetto dei tuoi diritti.

Lo Studio presta attività di consulenza ed assistenza alle imprese, ai soci ed agli organi societari, nella gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, sia in sede stragiudiziale, sia nell’eventuale contenzioso arbitrale o giurisdizionale.
Rivolgiti allo Studio per ricevere, a mero titolo esemplificativo:
- consulenza aziendale;
- assistenza nella predisposizione e tenuta delle scritture contabili;
- una verifica del rispetto dei diritti riconosciuti ai soci;
- assistenza per proporre impugnazioni alle delibere assembleari o del C.d.a.;
- assistenza nella redazione dei verbali;
- una verifica della regolarità della documentazione sociale ed amministrativa;
- un parere e assistenza relativamente alle azioni di responsabilità verso gli amministratori;
- un parere e assistenza relativamente alle azioni di responsabilità verso i sindaci;
- assistenza nella fase liquidatoria;
- assistenza nelle pratiche di recupero dei crediti vantati dalla società.
Da alcuni anni il “contenzioso societario” è trattato da una speciale sezione del Tribunale che porta a parlare di competenza del “Tribunale delle Imprese”.
La costituzione delle sezioni specializzate ha il dichiarato obiettivo di affidare ad un Giudice specializzato la materia d’impresa anche al fine di ridurre i tempi di definizione delle controversie in cui è parte una società.
Non tutte le liti in cui è coinvolta una società ricadono nella competenza del Tribunale delle Imprese, rientrandovi unicamente quelle aventi ad oggetto la materia industriale, la violazione della disciplina della concorrenza dell’Unione europea, i rapporti societari (es. azioni di responsabilità), le controversie in materia di appalti pubblici, forniture e servizi di rilevanza comunitaria e, infine, le cause ed i procedimenti che presentino ragioni di connessione con i richiamati gruppi di materie.
Amministratore
Rappresenta la società disponendo del potere di gestione dell’impresa e di compiere le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.
L’amministrazione può essere affidata ad una persona sola (amministratore unico) o a più persone in numero dispari, le quali costituiscono il Consiglio di Amministrazione.
I primi amministratori sono nominati nell’atto costitutivo, i successivi dall’assemblea dei soci che ha altresì il potere di revocarli in ogni momento: tuttavia, in caso di revoca senza “giusta causa”, l’amministratore sarà legittimato ad agire per il risarcimento del danno
Gli amministratori devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con diligenza.
Il negligente operato degli amministratori è fonte di responsabilità.
Responsabilità dell’Amministratore
L’amministratore negligente può essere chiamato a rispondere dei danni causati:
- alla società amministrata;
- ai creditori della società;
- ai soci o a soggetti terzi direttamente danneggiati.
Ciascuna delle tre ipotesi costituisce una distinta azione di risarcimento danni con regole specifiche (diversi termini per esperire l’azione, diversi i soggetti legittimati, diversi i danni risarcibili).
All’amministratore compete di conservare l’integrità del patrimonio sociale ma la crisi societaria non sarà sufficiente ad integrarne la responsabilità a meno che le scelte gestionali, eseguendo una valutazione preventiva, risultassero manifestamente avventate e imprudenti.
Invalidità delle Delibere Assembleari
La gravità del vizio può rendere la delibera:
- annullabile: colpisce le decisioni dei soci che non sono prese in conformità con la legge o lo statuto, nonché quelle che siano state deliberate con il voto determinante di un socio avente un conflitto di interessi con quello della società.
L’azione di annullamento della delibera deve essere proposta dal socio (assente, astenuto o dissenziente) nel termine di 90 giorni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci; - nulla: colpisce le decisioni che hanno oggetto illecito o impossibile, nonché quelle prese in assenza assoluta di informazione e quelle che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite.
L’azione deve essere promossa da chiunque vi abbia interesse (anche non socio) entro 3 anni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.
Patti Parasociali
I soci possono stipulare accordi volti a limitare reciprocamente le libertà loro statutariamente riconosciute quanto all’esercizio dei diritti sociali o quanto all’esercizio del diritto di disposizione delle proprie azioni.
I patti parasociali sono di regola finalizzati a stabilizzare il governo della società o gli assetti societari.
I patti parasociali vincolano solo i soci aderenti: in caso di mancato rispetto, i soci aderenti potranno agire per il risarcimento del danno sofferto.
Le caratteristica di cui sopra spiega il perché i patti parasociali ben potrebbero rimanere ignoti ai soci non aderenti, non sussistendo un obbligo di darne informazione a tutti i soci.
DOMANDE FREQUENTI
Sì, certamente. La qualità del servizio resta immutata.
Le società commerciali si distinguono in società di persone e società di capitali.
Sono società di persone: la società semplice (s.s.), la società in nome collettivo (s.n.c.), la società in accomandita semplice (s.a.s.).
Sono società di capitali: la società a responsabilità limitata (s.r.l.), la società per azioni (s.p.a.), la società in accomandita per azioni (s.a.p.a.).
Ognuna delle società di cui sopra ha caratteristiche proprie descritte agli articoli 2251 e seguenti del Codice Civile. È tuttavia possibile operare la distinzione tra società di persone e capitali in quanto, per le prime non sussiste un’autonomia patrimoniale perfetta e, conseguentemente, dei debiti contratti dalla società rispondono illimitatamente i soci con il proprio patrimonio personale, viceversa, per le società di capitali risponde unicamente la società con il proprio patrimonio, il rischio per i soci è conseguentemente circoscritto ai conferimenti sociali.
Esistono, comunque, delle eccezioni previste dal legislatore alle regole di cui sopra, ad esempio:
- nella società in accomandita semplice la responsabilità patrimoniale illimitata riguarda unicamente il socio accomandatario (il cui nome compare nella denominazione societaria), non anche il socio accomandante;
- nella società a responsabilità limitata unipersonale il socio risponde illimitatamente dei debiti della società se i conferimenti non sono stati eseguiti integralmente o se non sono stati effettuati gli adempimenti pubblicitari previsti con riferimento all’ipotesi di concentrazione dell’intera partecipazione nelle mani di un solo socio.
Ai soci accomandanti è fatto divieto di compiere atti di amministrazione, così come di trattare e concludere affari in nome e per conto della società.
Chi contravviene a questo divieto perde il beneficio della responsabilità limitata e conseguentemente risponderà con il proprio patrimonio di tutti i debiti della società.
La sentenza che dichiara il fallimento della società con soci illimitatamente responsabili (s.s., s.n.c., s.a.s.) produce il fallimento anche dei soci illimitatamente responsabili delle obbligazioni societarie.
Detta estensione del fallimento non opera invece per le società di capitali, per le quali i soci non rispondono con il proprio patrimonio dei debiti della società.
I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci se non dopo l’escussione del patrimonio societario.
Si tratta del cd “beneficium excussionis”: il socio risponde con il proprio patrimonio dei debiti della società ma solo se la società non dispone di un patrimonio idoneo a soddisfare detto credito, ne consegue che l’azione esecutiva promossa direttamente dal creditore nei confronti del socio potrebbe legittimare il socio a proporre un’opposizione per violazione del dettato normativo.
Sì, il socio entrante in una società di persone (ad esclusione del socio accomandante nella s.a.s.) risponde di tutti i debiti societari a prescindere dal momento in cui sono sorti.
È conseguentemente di fondamentale importanza visionare le scritture contabili e ricostruire la reale situazione economico finanziaria della società, con l’aiuto di un professionista, per evitare spiacevoli soprese.
L’atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità.
In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all’estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci.
Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni.
I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale.
Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale.
Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
Le società di capitali si sciolgono:
- per decorso del termine;
- per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l’assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea;
- per la riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale;
- nelle ipotesi previste dagli articoli 2437 quater e 2473 c.c.;
- per deliberazione dell’assemblea dei soci;
- per le altre cause che potrebbero essere indicate nell’atto costitutivo o nello statuto.
No, al verificarsi di una causa di scioglimento gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea dei soci affinché siano adottati gli opportuni provvedimenti (es. ricostituzione del capitale eroso dalle perdite).
Laddove non sia posto “rimedio” alla causa di scioglimento, i soci sono tenuti a deliberare la messa in liquidazione della società con contestuale nomina del o dei liquidatori.
I liquidatori hanno il compito di trasformare in liquidità le componenti attive della società (recuperare i crediti, vendere i beni aziendali, etc.) e provvedere ad estinguere i debiti seguendo “l’ordine previsto dal legislatore”.
Ultimata la fase di liquidazione, i soci sono chiamati ad approvare il bilancio di liquidazione, a cui segue la richiesta di cancellazione della società rivolta dai liquidatori alla Camera di Commercio territorialmente competente.
Solo con la cancellazione dal Registro delle Imprese, la società può dirsi estinta.
Dopo la cancellazione dal Registro Imprese, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi
Sì ma cambiano le procedure da seguire per recuperarlo.
Non si dovrà più inviare solleciti, notificare titoli esecutivi, etc. ma insinuarsi al passivo fallimentare della procedura inviando – nei termini indicati dal Curatore fallimentare – una pec con la precisazione del credito ed indicando se trattasi di credito assistito da privilegio.
No, la società che concede i propri beni concludendo un contratto di affitto d’azienda regolarmente trascritto in Camera di Commercio non potrà subire il pignoramento di detti beni, divenendo unicamente pignorabile dai creditori il canone di locazione percepito per l’affitto d’azienda.
Laddove l’affitto d’azienda sia palesemente posto in essere per “frodare” le ragioni dei creditori (ad esempio fissando un canone di importo irrisorio), il creditore potrà agire, mediante avvocato, con l’azione revocatoria per rendere inefficace l’affitto d’azienda e così procedere con il pignoramento dei beni aziendali e soddisfare il proprio credito.
Commette atto di concorrenza sleale chiunque:
- usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri;
- imita servilmente i prodotti di un concorrente o comunque crea confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente;
- diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito;
- si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente;
- si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda.
Chi subisce un atto di concorrenza sleale può, con l’assistenza di un legale, chiedere al Giudice di inibire – anche in via d’urgenza – la continuazione dell’attività concorrenziale, nonché ottenere il risarcimento del danno.
No, la responsabilità penale è personale e conseguentemente potrà gravare unicamente sull’autore (persona fisica) del fatto incriminato e su chi non l’ha impedito pur essendovi tenuto.
Tuttavia, il Decreto Legislativo 231/01 ha introdotto una “responsabilità amministrativa” gravante sulla società per i reati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente stesso.
L’accertamento della responsabilità comporta la confisca del profitto del reato, l’irrogazione di una sanzione pecuniaria e, in talune ipotesi, una sanzione interdittiva per la società (es. sospensione di licenze, esclusione da agevolazioni, etc.).
La società può andare esente da responsabilità se dimostra:
- di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e di aver correttamente assicurato la vigilanza sul funzionamento e l’osservanza di detti modelli;
- che le persone che hanno commesso il reato lo hanno fatto eludendo fraudolentemente detti modelli di organizzazione e di gestione.
Tra i principali:
- false comunicazioni sociali;
- indebita restituzione dei conferimenti ai soci;
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- omessa comunicazioni da parte dell’amministratore dell’esistenza di un conflitto di interessi;
- infedeltà patrimoniale.
Nell’ipotesi di fallimento della società, divengono integrabili i reati di bancarotta semplice o fraudolenta.
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