
Il divorzio è la procedura che consente a due persone già separate, consensualmente o giudizialmente, di sciogliere il vincolo matrimoniale o farne cessare gli effetti civili che durante la separazione sono solo sospesi.
La procedura di divorzio è regolata dalla legge 898 del 1970 e successive modifiche.
Indice
Il divorzio congiunto: la procedura
La procedura di divorzio è differente a seconda che si tratti di:
- divorzio congiunto (impropriamente definibile come quello “con il consenso dei coniugi”);
- divorzio giudiziale (senza accordo tra i coniugi).
In ogni caso (sia esso congiunto o giudiziale) la domanda di divorzio può essere proposta solo quando sussistono i presupposti previsti all’articolo 3 della legge 898/1970 ovvero:
- è stata pronunciata sentenza di separazione giudiziale passata in giudicato e sono trascorsi almeno 12 mesi dalla stessa (* si veda la modifica di cui all’ultimo paragrafo);
- il giudice ha omologato la separazione consensuale dei coniugi e sono passati dalla stessa almeno sei mesi (* si veda la modifica di cui all’ultimo paragrafo);
- è stata raggiunta la separazione consensuale dei coniugi mediante la procedura di negoziazione assistita e sono trascorsi sei mesi dalla sottoscrizione dell’accordo di separazione raggiunto (* si veda la modifica di cui all’ultimo paragrafo);
- un coniuge è stato condannato penalmente per alcuni reati previsti dall’articolo 3 della legge 898/1970 dopo la celebrazione del matrimonio;
- l’altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all’estero nuovo matrimonio;
- il matrimonio non è stato consumato;
- è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164.
Ma come funziona la procedura?
Quando due coniugi, già separati, decidono di procedere con il divorzio congiunto, possono optare per il procedimento ordinario previsto dalla legge 898/1970 oppure mediante negoziazione assistita.
Nel primo caso i coniugi avranno raggiunto in autonomia un accordo circa le condizioni di divorzio ma dovranno necessariamente passare per il Tribunale depositando ricorso. Il giudice fisserà l’udienza per la comparizione dei coniugi e, in detta sede, tenterà la conciliazione.
Se il tentativo di conciliazione dovesse risultare vano, il Giudice, appurata l’esistenza delle condizioni soggettive e oggettive previste dalla legge, pronuncerà e dichiarerà lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché l’impossibilità di continuare il rapporto coniugale.
Riti alternativi: negoziazione assistita o Ufficiale dello Stato Civile
Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio possono essere ottenuti anche mediante la procedura di negoziazione assistita.
Tale procedura richiede necessariamente la nomina di un difensore per coniuge e non prevede il ricorso in Tribunale (riduzione dei costi).
La procedura prevede il raggiungimento di un accordo che regoli anche gli aspetti patrimoniali e quelli riguardanti la prole. L’accordo dovrà essere inoltrato formalmente entro i dieci giorni successivi presso il competente ufficio dell’Ufficiale di stato civile del Comune in cui è stato celebrato il matrimonio.
Si aggiunge, infine, la procedura innanzi all’Ufficiale dello stato civile. Tale possibilità è stata prevista dal decreto legge 132/2014 solo a determinate condizioni. La coppia infatti non deve avere figli:
- minori;
- incapaci o portatori di handicap grave;
- maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Divorzio giudiziale: la procedura
La procedura di divorzio giudiziale si distingue da quella consensuale perché la domanda viene avanzata da uno solo dei coniugi.
Alla domanda di divorzio seguirà una prima udienza di audizione delle parti in cui il Giudice tenterà di conciliarle.
Fallito tale tentativo il giudice verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi ovvero che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e dichiara lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili. Nel caso di divorzio giudiziale dev’essere nominato un difensore per parte.
La sentenza di divorzio deve contenere la regolamentazione dei rapporti patrimoniali degli ex coniugi nonché i provvedimenti riguardo i figli.
La riforma: il "divorzio breve"
Il divorzio breve è una nuova modalità prevista dalla legge 55/2015 che riduce a 6 o 12 mesi (a seconda dei casi) il tempo di separazione necessario per poter poi chiedere il divorzio.
In luogo dei tre anni prima previsti, ora infatti, in caso di separazione giudiziale, basta 1 anno per porre fine al matrimonio.
Il termine decorre sempre dalla comparsa dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Rimane fermo, inoltre, il requisito della mancata interruzione: la separazione deve essersi “protratta ininterrottamente” e l’eventuale sospensione deve essere eccepita dalla parte convenuta.
Il termine di un anno si riduce, ulteriormente, a sei mesi, secondo il nuovo testo dell’art. 3 lett. b), n. 2 della l. n. 898/1970, nelle separazioni consensuali.
Ciò avverrà indipendentemente dalla presenza o meno di figli e anche se le separazioni erano nate inizialmente come contenziose.
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