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Quali attività possono essere svolte da un Ente del Terzo Settore?
All’interno del Codice del Terzo Settore, il Legislatore ha distinto in due macro-categorie le attività che possono essere svolte dagli Enti del Terzo settore, ossia:
- attività di interesse generale (art 5);
- attività diverse (art 6).
Le attività di interesse generale
Le attività di interesse generale sono attività necessarie affinchè l’ente possa qualificarsi come ETS e devono essere chiaramente individuate nello Statuto.
L’art. 5 del Codice del Terzo Settore elenca le attività di interesse generale, ossia quelle attività svolte da un ETS che si caratterizzano per la loro utilità sociale e per essere improntate al perseguimento di finalità civilistiche e solidaristiche. Tali attività possono essere:
– interventi e servizi sociali e per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;
– interventi e prestazioni sanitarie;
– prestazioni socio-sanitarie;
– educazione, istruzione e formazione professionale e le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
– interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, e alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo;
– interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
– formazione universitaria e post-universitaria;
– ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
– radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
– organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
– formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
– servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
– cooperazione allo sviluppo;
– attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, nello specifico un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata solitamente in un paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata. Il rapporto deve essere finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato prevede il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
– servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate, con disabilità, beneficiarie di protezione internazionale o senza fissa dimora;
– alloggio sociale ed ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
– accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
agricoltura sociale;
– organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
– beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
– promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
– promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale;
– cura di procedure di adozione internazionale;
– protezione civile;
– riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
Le attività diverse
L’art. 6 del Codice del Terzo Settore prevede che gli ETS abbiano la possibilità di esercitare anche attività diverse a condizione che siano consentite espressamente nell’atto costitutivo o nello Statuto dell’ente e nel rispetto di criteri individuati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di tipo qualitativo (strumentalità) e quantitativo (secondarietà).
Dal punto di vista della strumentalità, le attività diverse si considerano strumentali rispetto alle attività di interesse generale se, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall’Ets in via esclusiva per la realizzazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall’ente.
Dal punto di vista della secondarietà, invece, le attività diverse sono secondarie rispetto alle attività di interesse generale se, in ogni esercizio, ricorrano una delle seguenti condizioni:
– ricavi non superiori al 30% delle entrate complessive dell’ETS;
– ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell’ETS.
A riguardo l’organo di amministrazione dell’Ets, nella documentazione di fine esercizio (art. 13, co, 6 del Cts), deve evidenziare con quale dei due criteri è svolta la valutazione complessiva di fine esercizio della secondarietà delle attività diverse.
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