
Indice
Cos'è una raccolta fondi?
L'ambito soggettivo: chi può porre in essere una raccolta fondi.
L’attività di raccolta fondi è esercitabile da tutti gli Enti del Terzo Settore indicati nell’art 4 comma 1 del CTS ovvero:
- le organizzazioni di volontariato
- le associazioni di promozione sociale
- gli enti filantropici
- le reti associative
- le fondazioni
- le associazioni riconosciute e non
- le società di mutuo soccorso
L'ambito oggettivo: scopo di una raccolta fondi.
Le risorse raccolte devono essere destinate al fine esclusivo di sostenere finanziariamente le attività di interesse generale di cui all’art 5 D.Lgs n. 117/2017 già evidenziate nell’approfondimento “Enti del Terzo Settore: attività di interesse generale e diverse“.
I principi generali di una raccolta fondi
Una raccolta fondi deve basarsi su determinati principi:
1. trasparenza ovvero l’ETS deve permettere ai donatori e a tutti coloro che sono interessati (stakeholder) di ricevere o di poter accedere a complete ed esaurienti informazioni in relazione alla raccolta. L’ente dovrà quindi fornire ai donatori un’informazione chiara, diretta e comprensibile sull’utilizzo della sua donazione, sul progetto cui è destinata e/o sulle principali attività dell’organizzazione. In particolare, l’Ets deve evidenziare alcuni elementi che compongono l’attività di raccolta fondi:
a. la figura del legale rappresentante dell’ente, l’indicazione degli uffici e di una persona di riferimento da contattare per ottenere informazioni sulla raccolta;
b. l’indicazione della durata delle raccolte e del loro ambito territoriale e, qualora possibile, dell’ammontare progressivo dei proventi raccolti;
c. le categorie di beneficiari;
d. qualora la raccolta sia effettuata per realizzare progetti specifici, l’indicazione dell’obiettivo dei fondi da raccogliere, della destinazione delle risorse raccolte qualora il progetto non possa essere realizzato, della destinazione delle eccedenze qualora fosse superato l’obiettivo del progetto, dei tempi previsti per la realizzazione del progetto;
e. l’indicazione delle modalità con cui eseguire la donazione e di eventuali benefici fiscali di cui il donatore può fruire.
2. verità ovvero l’ETS è tenuto a diffondere, attraverso i mezzi di comunicazione, informazioni che devono essere veritiere applicandosi le disposizioni relative alla pubblicità ingannevole.
3. correttezza ovvero l’ETS deve comportarsi con lealtà e onestà sia nei confronti del donatore che nei confronti del beneficiario della donazione. Più nel dettaglio l’ETS dovrà garantire il rispetto della privacy e della protezione dei dati personali, non si potranno fornire informazioni suggestive o lesive della dignità delle persone fisiche beneficiarie dei proventi della raccolta fondi e non dovranno essere adottati comportamenti discriminatori nei confronti di destinatari, collaboratori, volontari e donatori.
Modalità di svolgimento delle principali tipologie di raccolta fondi
Le raccolte fondi possono essere poste in essere secondo diverse modalità:
• il direct mail. In tal caso l’ETS deve assicurarsi che le banche dati utilizzate per la spedizione siano aggiornate in modo da includere solo persone che abbiano fornito in precedenza il consenso espresso all’invio di materiale informativo e non lo abbiano nel frattempo revocato; nella comunicazione deve essere fatto espresso richiamo alla normativa sulla privacy e devono essere indicate le finalità della raccolta;
• il telefono (telemarketing). In tal caso deve rendere visibile il numero di telefono del chiamante e deve comunicare con chiarezza le generalità dell’operatore e dell’ente e dovranno essere comunicate le informazioni richieste dalla normativa in tema di privacy
• il face to face. In tal caso il dialogatore deve avere almeno 18 anni, deve essere dotato di un tesserino di riconoscimento indicante le proprie generalità e la denominazione dell’ETS beneficiario e deve essere ad informato riguardo la normativa sulla privacy.
• il direct response television consistente in uno spot televisivo che sollecita il pubblico a rispondere direttamente all’appello dell’ETS, chiamando un numero di telefono o visitando un sito web, mediante la sottoscrizione di donazioni ricorrenti
• gli eventi sportivi, culturali, ricreativi o di altro genere nonché gli eventi di piazza;
• il merchandising consistente nella cessione di beni di modico valore contraddistinti dal marchio dell’ETS apposto sul bene stesso. In tal caso particolare attenzione dovrà essere posta all’indicazione della destinazione dei fondi raccolti e alla provenienza del bene oggetto della vendita;
• la raccolta fondi dalle imprese for profit. In tal caso l’ETS dovrà preliminarmente stabilire i criteri di scelta delle imprese a cui chiedere le donazioni valutando la tipologia di impresa, la composizione societaria e la compatibilità di principi e dei valori dell’impresa con quelli dell’ETS;
• la raccolta fondi per attività di sostegno a distanza consistenti nell’erogazione periodica da parte di persone fisiche o di enti di una definita somma di denaro a favore dell’ETS affinchè venga impiegata dallo stesso per la realizzazione di progetti aventi come destinatari persone svantaggiate;
• i lasciti testamentari;
• le donazioni online.
Il trattamento fiscale e la rendicontazione delle raccolte fondi
Il trattamento fiscale dei fondi raccolti va distinto a seconda che:
- l’ETS abbia natura non commerciale o commerciale
- la raccolta fondi sia occasionale o abituale.
Per quanto riguarda gli enti non commerciali che pongono in essere una raccolta fondi occasionale, i ricavi incassati non concorrono alla formazione del reddito e quindi possono essere considerati decommercializzati.
Per quanto riguarda gli enti non commerciali che pongono in essere raccolte fondi abituali, i ricavi incassati concorrono alla formazione del reddito e quindi possono essere qualificati come entrate di natura commerciale.
Per quanto riguarda gli Enti del Terzo Settore commerciali che pongono in essere raccolte fondi sia occasionali che abituali, i ricavi incassati sono considerati tassabili ai fini IRES. Dal punto di vista dell’IVA, se i ricavi sono ottenuti mediante cessione di beni o prestazioni di servizi gli stessi vanno assoggettai ad IVA mentre in assenza di corrispettivo sono considerati fuori campo IVA.
Alcune eccezioni riguardano le ODV e le APS per le quali gli artt 84 e 85 del D.Lsg n. 117/2017 dispongono che non si considerano commerciali le attività di vendita di beni, rispettivamente prodotti dai volontari o acquisiti da terzi a titolo gratuito, a condizione che la vendita dia curata direttamente dall’ente.
Dal punti di vista della rendicontazione di una raccolta fondi:
- gli ETS non commerciali aventi entrate pari o superiori a 220.000 euro devono fornire anche una descrizione dell’attività di raccolta fondi inserendola al punto 24) della relazione di missione, comprensiva anche della raccolta fondi abituale.
- gli Ets non commerciali che redigono invece il rendiconto per cassa si limiteranno, in relazione all’attività di raccolta fondi abituale, a compilare la correlata voce di bilancio del rendiconto medesimo.
Solamente per quanto riguarda le raccolte pubbliche occasionali di fondi, disciplinate come detto dall’art. 79, c. 4, lett. a) del CTS, l’art. 87, c.6 dello stesso codice dispone per gli ETS non commerciali che le effettuano l’obbligo di redigere un rendiconto per ogni raccolta svolta corredato da una relazione illustrativa. In quest’ultima l’ente deve fornire una breve descrizione di ciascuna delle iniziative intraprese, della modalità di svolgimento dell’evento, del luogo in cui si è svolto, delle finalità perseguite e dei costi sostenuti. In particolare, in relazione alle uscite l’ente deve descrivere le relative voci indicate nel rendiconto della singola raccolta pubblica occasionale di fondi (ad esempio, il numero e il costo unitario dei beni di modico valore acquistati, eventuali rimborsi per volontari, spese di cancelleria, noleggio stand, utenze, assicurazioni, ecc.); con riferimento alle entrate, l’ammontare delle erogazioni in denaro ricevute, il numero e il prezzo dei beni di modico valore venduti, la distinzione tra elargizioni ricevute da persone fisiche o persone giuridiche (altre associazioni, società ecc.). I rendiconti delle singole attività di raccolta pubblica occasionale di fondi devono essere allegati alla relazione di missione oppure al rendiconto per cassa, e depositati al Runts entro il 30 giugno di ogni anno.
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