Spesso si usano le parole esposto, querela e denuncia come sinonimi ma è sbagliato. Vediamo la differenza tra esposto denuncia e querela.
Indice
La denuncia
La denuncia è l’atto mediante il quale qualunque persona, di sua spontanea volontà, porta a conoscenza del pubblico ministero o di un ufficiale di polizia giudiziaria un fatto costituente reato perseguibile di ufficio del quale ha avuto notizia o che ha subito.
A differenza della denuncia da parte di pubblici ufficiali, prevista dall’art. 331 c.p.p., la denuncia da parte di privati, di cui all’art. 333 c.p.p., è facoltativa.
Solo in alcuni casi, tassativamente determinati, è obbligatoria, e la relativa inosservanza è sanzionata penalmente.
La denuncia può essere presentata al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria, personalmente o a mezzo di procuratore speciale e può avere forma scritta o orale; nel primo caso, della avvenuta presentazione viene redatto verbale, nel secondo caso è necessaria anche la sottoscrizione del denunciante o del procuratore speciale.
In base a quanto espressamente previsto dall’art. 107 disp. att. c.p.p., il denunciante ha diritto di ottenere l’attestazione, da parte dell’autorità, che può essere apposta anche in calce alla copia dell’atto, della ricezione dell’autorità della avvenuta presentazione della denuncia.
Il pubblico ministero che riceve la denuncia avvierà le indagini volte ad accertare se il reato è stato effettivamente commesso e chi può averlo commesso, se il presunto responsabile non è stato già indicato in denuncia. In questo caso le indagini partiranno contro costui ma potranno successivamente coinvolgere terze persone che potrebbero risultare coinvolte o che abbiano concorso alla realizzazione del reato.
La denuncia può essere facoltativa oppure obbligatoria. E’, generalmente, facoltativa per i privati mentre è obbligatoria per i pubblici ufficiali che ricevono o apprendono la notizia di un reato procedibile d’ufficio. Questa non è soggetta a termini – a differenza della querela per come si è detto – poichè il reato riveste una gravità tale da dover essere necessariamente perseguito.
La querela
La querela è un atto a forma libera attraverso il quale il soggetto interessato può dichiarare di aver subito uno di quei reati minori che l’ordinamento persegue solo se la persona offesa ne fa esplicita richiesta.
La persona offesa dal reato, dunque, personalmente oppure a mezzo di procuratore può depositare una querela nei confronti di un soggetto che si sia reso responsabile di un reato non perseguibile d’ufficio ma – appunto – a querela di parte.
A differenza della denuncia, che non conosce termini di decadenza, se ti ritieni vittima di un reato potrai presentare una querela entro 3 mesi da quando hai avuto conoscenza della notizia di reato (termine aumentato a 6 mesi per alcune tipologie di reato).
Ulteriore caratteristica della querela è data dalla possibilità di poterla rimettere, ovvero ritirare.
A differenza della denuncia – infatti – la querela essendo manifestazione della volontà di un privato di procedere contro un altro privato per casi di minore gravità può essere revocata in qualsiasi momento, anche a giudizio già instaurato.
Le formalità che devono connotare la dichiarazione di querela sono indicate nell’art. 333 c.p.p. secondo cui «La dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste dall’articolo 333 comma 2, alle autorità alle quali può essere presentata denuncia ovvero a un agente consolare all’estero. Essa, con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato.
Quando la dichiarazione di querela è proposta oralmente, il verbale in cui essa è ricevuta è sottoscritto dal querelante o dal procuratore speciale».
La norma richiamata stabilisce, infine, che l’autorità che riceve la querela provvede all’attestazione della data e del luogo della presentazione, all’identificazione della persona che la propone e alla trasmissione degli atti all’ufficio del pubblico ministero.
La querela, pertanto, produce effetti solo in quanto portata a conoscenza di alcuni soggetti specificati dalla legge (pubblico ministero, ufficiale di polizia giudiziaria, agente consolare all’estero).
L'esposto
L’esposto può essere definito come l’esposizione, fatta all’autorità di pubblica sicurezza, di fatti che non costituiscono ancora un reato ma che sono al limite del lecito oppure, ancora, di fatti che potrebbero essere oggetto di querela.
Questo istituto trova la sua fonte normativa nell’art. 1 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, il quale stabilisce che l’autorità di pubblica sicurezza, per mezzo dei suoi ufficiali, provvede, a richiesta dei cittadini, alla bonaria composizione dei dissidi privati.
Si tratta, pertanto, di un atto attraverso il quale un cittadino chiede l’intervento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza al fine di comporre una controversia tra privati.
Cosa succede quando si presenta un esposto?
A seguito della presentazione di un esposto che prevede necessariamente la forma scritta, l’Ufficiale di Pubblica Sicurezza convoca le parti per tentare una conciliazione e redige apposito verbale.
Se nei fatti esposti emerge la sussistenza di un fatto penalmente rilevante, e questo è procedibile d’ufficio, l’Ufficiale di Pubblica Sicurezza deve redigere comunicazione di notizia di reato e trasmetterla alla Procura della Repubblica territorialmente competente.
Invece, se il fatto esposto dovesse configurare un reato procedibile a querela di parte, ferma la possibilità di giungere ad una composizione bonaria della vertenza attraverso l’Autorità di Pubblica Sicurezza richiesta dell’intervento, il titolare del diritto potrà sempre riservarsi di procedere con querela sempre entro tre mesi, a pena di decadenza.
Quali sono quindi le principali differenze tra i tre istituti?
La differenza tra esposto denuncia e querela
La differenza tra esposto, denuncia querela, risiede nel fatto che con il primo atto il soggetto interessato si limita a segnalare un determinato accadimento alle Autorità competenti sollecitando un intervento finalizzato alla composizione della controversia in atto.
A differenza della denuncia e della querela, l’esposto non è inserito nel codice di procedura penale ma nel testo unico di pubblica sicurezza. Pur avendo funzione preventiva piuttosto che punitiva, qualora dovessero rilevarsi fatti penalmente rilevanti e procedibili d’ufficio, l’autorità di pubblica sicurezza avrà l’obbligo di informare l’autorità giudiziaria e procedere innanzi la Procura della Repubblica.
L’ufficiale di Pubblica sicurezza a cui l’esposto viene presentato, convoca le parti e cerca di giungere a una composizione pacifica della controversia, prospettando all’autore del fatto i rischi che corre se persisterà nel suo atteggiamento.
Con l’esposto, in pratica, si sollecita un celere intervento della Autorità di Pubblica Sicurezza per mettere fine, anche, bonariamente alla situazione dalla quale potrebbe derivare un pericolo.
La differenzia sostanziale tra l’esposto, la denuncia e la querela, risiede nel fatto che con il primo atto il soggetto interessato si limita a segnalare un determinato accadimento all’Autorità di P.S. sollecitando un intervento finalizzato alla composizione della controversia in atto; in questo caso, il soggetto non fornisce al fatto una qualificazione giuridica, di cui, il più delle volte, non ha certezza; non sa, in altri termini, se il fatto costituisca reato, ma si limita a segnalare l’esistenza di un dissidio, che, in ipotesi, potrebbe anche non essere sfociato in un fatto penalmente rilevante: l’obiettivo è quello di comporre la controversia, rimettendo all’Autorità di P.S. che interverrà le valutazioni del caso.
Infatti, nel caso di presentazione dell’esposto, il soggetto destinatario dello stesso è l’Autorità di Pubblica Sicurezza e, solo eventualmente e secondariamente, l’Autorità Giudiziaria.
In caso di denuncia o di querela, invece, l’Autorità che verrà investita è la Procura della Repubblica.
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