La legge n. 3 del 2012, successivamente modificata con il D.L. 18 Ottobre 2012, n.179 (decreto Sviluppo Bis, convertito nella L. 221 del 17 dicembre 2012) ha, per la prima volta, introdotto una disciplina per la risoluzione e composizione della crisi e dell’insolvenza destinata a tutti quei soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla Legge fallimentare.
Il perdurare della crisi causata dalla epidemia da Coronavirus e l’aggravarsi della posizione che ha colpito moltissime famiglie italiane, hanno convinto il governo ad anticipare, con modifiche dirette alla L. 3/2012, alcuni contenuti propri del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza in materia di Sovraindebitamento.
Indice
Chi può accedervi?
- imprenditori commerciali “sotto soglia” ex art. 1, L.F.; imprenditori agricoli;
- imprenditori o enti privati non commerciali;
- soggetti che non svolgono attività d’impresa (professionisti, artisti, altri lavoratori autonomi);
- “start up innovative” ex art. 25, D.L. 179/2012, indipendentemente dalle dimensioni;
- consumatore, definito dall’art.6 co.2, lett. b L.3/2012 come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi 4 regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”.
Perchè ricorrere a queste procedure di composizione della crisi?
I vantaggi dell’utilizzo di queste procedure sono evidenti sia per i privati cittadini che per gli imprenditori:
- concentrazione in un’unica procedura di tutte le controversie generate dalla propria situazione di crisi, incluse le procedure esecutive, evitando il proliferare del contenzioso, aggravi di costi e gestione disorganica delle problematiche;
- la possibilità da parte del debitore di RIPARTIRE E LIBERARSI DAL PESO DEI DEBITI, DI RIORGANIZZARE LA PROPRIA VITA ECONOMICA
Che cosa si intende per esdebitazione?
L’esdebitazione è quello strumento che consente alle persone fisiche e giuridiche sovra indebitate di liberarsi dei propri debiti, consentendo la completa riabilitazione della propria situazione economico-finanziaria.
Ricorrendo alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento è possibile giungere alla conclusione di un piano che permetta, da un lato, di saldare anche solo in parte tutti i creditori, e dall’altro che abbia l’effetto di svincolare il debitore ossia liberarlo da tutti i debiti.
Una volta ottenuta la pronuncia di esdebitazione da parte del Tribunale, il debitore è liberato da tuti i debiti precedenti l’apertura della procedura di sovraindebitamento rimasti impagati.
Nessun effetto liberatorio riguarda invece i debiti contratti dopo l’inizio della procedura.
Inoltre, proprio perché da questo momento vengono annullati tutti i debiti, anche le procedure esecutive o giudiziarie pendenti si estinguono (anche quelle che riguardino l’Agenzia delle Entrate Riscossione), così come le garanzie reali (pegni e ipoteche).
Esdebitazione persona fisica incapiente
Fra le novità di maggior rilievo apportate dalla L. 176/2020 alla L. 3/2012 si deve evidenziare anche l’inserimento dell’articolo 14 quaterdecies, relativo al debitore incapiente: il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai propri creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice, nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%. A tal fine non sono da considerarsi utilità eventuali finanziamenti ricevuti.
Quali sono le procedure di composizione della crisi?
ll legislatore ha previsto le seguenti quattro procedure:
- procedura di sovraindebitamento del debitore professionale “non fallibile” – art. 10 e ss – denominato “Concordato minore” o “Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento”;
- procedura di sovraindebitamento del consumatore – art.12 bis e ss – denominato “Piano di ristrutturazione dei debiti” o “Piano del Consumatore”;
- procedura di liquidazione del patrimonio del debitore – art.14 ter e ss – o, più semplicemente “Liquidazione controllata del debitore” o “Liquidazione del Patrimonio”;
- procedura di esdebitazione del debitore persona fisica incapiente – art. 14 quaterdecies.
Chi sono gli O.C.C. e quali sono le loro funzioni?
Il Decreto Ministeriale n. 202/2014 ha istituito gli Organismi di Composizione della Crisi (O.C.C.) quali enti terzi, imparziali e indipendenti, che svolgono un’attività di intermediazione fra i soggetti sovraindebitati ed il Tribunale con la funzione di:
- informare riguardo il tema del sovraindebitamento e la Legge n. 3/2012;
- ricevere dal debitore la richiesta di avvio del procedimento;
- valutare con il debitore l’entità dei debiti “stralciabili” e la conseguente modalità di accesso ad una delle procedure previste dalla Legge n. 3/2012;
- nominare un gestore della crisi (solitamente un commercialista) che svolga le attività proprie di predisposizione del piano.
Chi è il Gestore della Crisi e che ruolo ha nel procedimento di composizione della crisi?
Il Gestore della Crisi (ovvero il professionista nominato dall’Organismo di Composizione della Crisi) verifica e attesta la sussistenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l’accesso alle procedure previste dalla legge 3/2012 in capo al soggetto debitore.
Quindi, in primo luogo, verifica se il soggetto può accedere o meno alla procedura stessa e, fatto ciò, accerta la sussistenza dei requisiti oggettivi, ossia:
- l’esistenza di una situazione di “sovraindebitamento” (inteso dalla norma come “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente”);
- che non abbia già fatto ricorso ad una delle procedure di sovraindebitamento nei cinque anni antecedenti e, in particolare, non abbia già goduto degli effetti protettivi;
- che non abbia subito procedimenti di revoca, risoluzione o annullamento degli accordi omologati;
- che abbia fornito documentazione idonea alla ricostruzione della sua situazione economica e patrimoniale;
- che non abbia già beneficiato in passato – per un massimo di due volte – dell’esdebitazione;
- che non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode – per il piano del consumatore – o non abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori – per l’accordo di composizione della crisi.
Ma vediamo nel dettaglio le quattro procedure.
“Concordato Minore” o “Accordo di Composizione della Crisi”
Il contenuto della proposta è libero, ma devono essere specificati tempi e modalità per il superamento la crisi da sovraindebitamento; inoltre è possibile indicare il soddisfacimento parziale dei crediti con qualsiasi forma, nonché suddividere i creditori in classi.
A corredo della domanda dovrà essere redatta una relazione contenente:
- l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni;
- l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- la valutazione circa la completezza ed attendibilità della documentazione depositata insieme alla domanda, nonché la verifica della convenienza del piano rispetto alla liquidazione;
l’indicazione ipotizzabile dei costi della procedura; - la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
- i criteri adottati nella formazione delle classi, se indicate nella proposta.
Verificata l’ammissibilità della domanda, il Giudice con decreto dichiarerà aperta la procedura.
I creditori disporranno di 30 giorni per far pervenire la dichiarazione di adesione o mancata adesione alla proposta (è prevista la regola del silenzio assenso). L’accordo sarà raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano almeno il 60% del debito.
All’omologa del piano seguirà l’attuazione dello stesso. Rispettato il piano, il debitore potrà fare richiesta di esdebitazione.
“Piano di Ristrutturazione dei Debiti” o “Piano del Consumatore”
E’ riservato esclusivamente ai soggetti che presentano debiti personali ossia non derivanti dallo svolgimento di un’attività d’impresa.
Il consumatore può sottoporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti con le indicazioni di tempi e modi per il superamento della crisi. La proposta ha contenuto libero, fatta salva l’indicazione dell’elenco di:
- tutti i creditori con l’indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- la consistenza e la composizione del patrimonio del debitore;
- gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
- gli stipendi, le pensioni, i salari e tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l’indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.
La proposta può contenere il soddisfacimento parziale dei crediti, in qualsiasi forma.
Un’importante novità è rappresentata dalla sottrazione alle regole del concorso per il rimborso delle rate a scadere del mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale.
In relazione ai crediti muniti di cause legittime di prelazione, come pegno, ipoteca e privilegio, nel piano è possibile prevedere che i creditori non siano soddisfatti integralmente, ma ad una condizione: «che sia assicurato il pagamento del credito in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall’OCC».
Se la proposta di piano del consumatore soddisfa i requisiti previsti dalla L. 3/2012, il Giudice che l’ha ricevuta, dopo averne verificato la fattibilità, dispone la pubblicazione della proposta e la comunicazione della stessa ai creditori ad opera dell’organismo di composizione della crisi. Medio tempore, egli sospende gli eventuali procedimenti di esecuzione forzata, se ritiene che la loro prosecuzione potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano.
Una volta ottenuta l’omologa del piano, il debitore deve dare attuazione allo stesso e solo all’esito di tale procedura il debitore potrà beneficiare dell’esdebitazione.
“Liquidazione Controllata del Debitore” o “Liquidazione del Patrimonio”
Il Gestore, con l’assistenza del debitore, individua tutti i beni (mobili, immobili, mobili registrati) e i crediti in capo al debitore stesso. Il ricavato derivante dalla liquidazione del patrimonio sarà destinato al pagamento in tutto o in parte dei debiti, decurtate le somme spettanti al mantenimento proprio e della propria famiglia.
La procedura ha una durata minima di 4 anni, all’esito della quale il debitore che abbia operato con impegno e correttezza può beneficiare, previa verifica delle condizioni di legge, dell’esdebitazione.
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