Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto di compliance volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi dei contribuenti.
Indice
Ambito soggettivo
E’ destinato ai contribuenti di minori dimensioni esercenti, sul territorio italiano, attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 o che applicano il regime forfettario di cui alla L. 190/2014.
In conclusione possono avvalersi del Concordato Preventivo Biennale i lavoratori autonomi, gli imprenditori, le società di persone, le società di capitale e gli enti non commerciali (in quest’ultimo caso solo in riferimento alle attività commerciali esercitate). E’ chiaro che in caso di adesione da parte di una società di persone o di una società di capitali che ha optato per il regime di trasparenza, la stessa si riflette sui soci.
Sono esclusi dall’accesso al Concordato Preventivo Biennale coloro che:
• con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta hanno debiti tributari. A parziale deroga di questo, l’adesione è consentita se, entro il termine per l’accettazione della proposta, il contribuente ha estinto i debiti d’importo complessivo pari o superiore ad € 5.000,00 (compresi interessi e sanzioni) derivanti da tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o da contributi previdenziali definitivamente accertati. I debiti oggetto di rateizzazione o sospensione non concorrono nel limite sopra indicato, fino a decadenza dei relativi benefici;
• non hanno presentato la dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del Concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
• sono stati condannati per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (dichiarazione fraudolenta mediante fatture false o altri artifici, dichiarazione infedele o omessa, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili, omesso versamento di ritenute certificate, omesso versamento IVA, indebita compensazione, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte), dall’articolo 2621 del codice civile (reato di false comunicazioni sociali), nonché dagli articoli 648-bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648-ter 1 (autoriciclaggio) del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del Concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
I contribuenti che iniziano l’attività nel periodo di imposta precedente a quelli di applicazione del concordato non possono accedere al nuovo istituto.
Ambito oggettivo
I redditi oggetto di Concordato riguardano:
• il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, di cui all’articolo 54, comma 1 del TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti società di persone e associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR; i compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
• il reddito d’impresa, di cui all’articolo 56 del TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti ad IRES, alle disposizioni di cui alla sezione I del capo II del titolo II del TUIR, ovvero, per le imprese minori, all’articolo 66 del TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze attive e passive, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR, o a un Gruppo di interesse economico GEIE, ovvero in società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1 del TUIR.
Eventualmente il saldo tra plusvalenze e minusvalenze e i redditi di partecipazione determina una corrispondente variazione del reddito concordato; sul reddito così determinato verrà poi calcolata l’imposta dovuta.
Il reddito d’impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro.
Adesione alla proposta
Nella versione originaria del provvedimento era previsto un contraddittorio preventivo con il contribuente, che non è stato confermato. L’orientamento dell’Agenzia delle Entrate è quello di prevedere modalità automatizzate di elaborazione della proposta, attraverso l’utilizzo di un software specifico sul quale il contribuente inserirà i dati richiesti che integreranno quelli già in possesso del fisco: “Il tuo ISA” quello stesso con il quale il contribuente predispone la trasmissione telematica del modello ISA.
Più precisamente, i modelli ISA 2024 presentano il nuovo modello CBP 2024/2025, composto dal solo quadro P, attraverso il quale i contribuenti (professionisti, lavoratori autonomi, imprese), una volta inseriti i dati richiesti, otterranno dal sistema informatico la proposta di Concordato preventivo biennale per gli anni d’imposta 2024 e 2025. Il modello CBP 2024/2025, però, dovrà essere poi trasmesso unitamente al modello ISA e alla dichiarazione annuale dei redditi solo se il contribuente intende accettare la proposta dell’Agenzia delle Entrate.
Tale quadro P è suddiviso in quattro sezioni:
• condizioni di accesso: il contribuente dovrà dichiarare l’assenza di debiti tributari e l’assenza in generale di cause di esclusione
• dati contabili: dovranno essere indicati, separatamente, il reddito di impresa o di lavoro autonomo (senza considerare le partite di natura straordinaria) e l’eventuale valore della produzione IRAP dell’annualità in corso
• proposta CBP: il contribuente esporrà, separatamente, il reddito IRPEF o IRES e il valore della produzione IRAP proposti dall’Agenzia delle Entrate per gli anni 2024 e 2025
• accettazione proposta CPB: una casella da flaggare solo nel caso in cui il contribuente decida di accettare la proposta del fisco e accedere al Concordato preventivo biennale.
Per quanto riguarda, invece, i contribuenti in regime forfetario che non dispongono del modello ISA, è stato previsto che nel modello Redditi PF 2024 l’accettazione del Concordato preventivo biennale passi attraverso la trasmissione della nuova Sezione VI “Concordato preventivo regime forfetario” del quadro LM, compilata in tutte le sue parti.
Termini rilevanti
Per quanto riguarda l’anno 2024 la procedura di accesso al Concordato preventivo biennale ruota attorno ai seguenti termini:
– 15/06/2024 giorno entro cui verrà messo a disposizione il software di calcolo della proposta;
– 15/10/2024 termine ultimo entro cui il contribuente può conteggiare ed accettare la proposta.
Effetti
I soggetti che hanno aderito alla proposta:
– sono esclusi dagli accertamenti di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che, in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria, non ricorrano le specifiche cause di decadenza.
– accedono ai benefici premiali specifici del regime ISA.
L’adesione al concordato non produce effetti a fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Casi di cessazione e di decadenza
1. Cessazione
Il Concordato cessa di avere efficacia se si verificano situazioni in grado di modificare in modo significativo i presupposti sulla base dei quali era stato stipulato l’accordo tra Fisco e contribuente, in particolare in caso di:
– cessazione dell’attività;
– modifica dell’attività ma solo in caso di applicazione di un diverso ISA (se il contribuente è soggetto ISA) o in caso di un diverso coefficiente di redditività (se il contribuente è forfettario)
– presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 50 per cento rispetto a quelli oggetto del Concordato.
2. Decadenza
Sono previste alcune violazioni di particolare entità al verificarsi delle quali il Concordato cessa di produrre effetti per entrambi i periodi di imposta; a titolo esemplificativo:
– emersione, a seguito di accertamento, di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati relativamente ai periodi di imposta oggetto di concordato o a quello precedente;
– verificarsi di una causa di esclusione;
– omessi versamenti di imposte derivanti dall’adesione al concordato preventivo biennale emerso a seguito di controlli automatizzati di cui all’art 36 bis del dpr 600/73.
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