Sempre più spesso i contratti vengono presentati e accettati su internet (cd. “contratti online”). È capitato a tutti di comprare un articolo online ma ci siamo mai chiesti se è valida la firma di un contratto con la semplice spunta sulla casella “accetto” o con un click sull’icona a forma di carrello?
Indice
La forma dei contratti online
La legge stabilisce che i contratti possono essere conclusi con libera volontà delle parti sia oralmente che per iscritto a meno che la forma scritta sia richiesta a pena di nullità dalla legge.
Pertanto, affinché si perfezioni un contratto, è sufficiente anche uno scambio di email con cui i soggetti hanno avviato le trattative concordando i termini del futuro accordo o, più semplicemente, la stessa attuazione del contratto.
Chiaramente, la stessa regola si può applicare anche nei contratti su internet che vengono disciplinati, oltre che dal Codice Civile, dalla legge sul commercio elettronico.
La disciplina del commercio elettronico non si applica ai contratti:
- che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili, diversi da quelli in materia di locazione;
- che richiedono per legge l’intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che implicano l’esercizio di pubblici poteri;
- di fideiussione o a garanzie prestate da persone che agiscono con fini estranei alle loro attività commerciali, imprenditoriali o professionali;
- disciplinati dal diritto di famiglia o delle successioni.
Sotto il profilo soggettivo i protagonisti dei contratti telematici possono essere ricondotti a due categorie, ovvero professionisti o consumatori.
Conseguentemente nella prassi dell’e-commerce potranno prospettarsi i seguenti tre modelli:
- contratti conclusi tra soggetti che posseggano entrambi la qualifica di professionisti: in tal caso viene in rilievo una relazione commerciale tra due imprese di cui una è interessata ad acquisire i prodotti dell’altra (modello c.d. business to business B2B);
- contratti conclusi tra un soggetto che possegga la qualifica di professionista e l’altro che operi in qualità di consumatore (modello c.d. business to consumer B2C);
- contratti conclusi tra soggetti entrambi in veste di consumatori, operando ambedue i soggetti su un terreno estraneo alla propria attività professionale modello c.d. consumer to consumer C2C)
Come viene concluso il contratto?
Ci sono diversi metodi per concludere un contratto online.
Oltre al classico metodo che presuppone la sottoscrizione del contratto precompilato e “caricato” sul sito stesso, il sistema più utilizzato è quello che avviene attraverso l’accettazione delle condizioni generali, riportate su una pagina web, tramite la spunta, o il “flag” di una casella. Sopra la casella è inoltre riportata una dicitura come «Accetto» oppure «Firmo il contratto». La spunta o, appunto il flag, equivale al consenso esplicito del cliente.
Immediatamente dopo la casella dell’accettazione del contratto, c’è una seconda casella con l’informativa sulla privacy, che dovrà essere spedita per email all’acquirente in modo che ne conservi sempre una copia sul proprio pc, per l’esercizio dei diritti in qualsiasi momento.
Ma in questo caso, quali obblighi incombono sul venditore?
Il venditore deve fornire, sul proprio sito, una serie di informazioni obbligatorie per legge. Si tratta delle seguenti informazioni:
- nome, denominazione o ragione sociale;
- domicilio o sede legale;
- estremi che permettono di contattarlo rapidamente, compreso l’indirizzo e-mail;
- numero di iscrizione al REA o al registro delle imprese;
- numero di partita IVA (o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro), se esercita un’attività soggetta a imposta;
- indicazione, chiara e inequivocabile, dei prezzi e delle tariffe dei servizi da lui forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna e altri elementi aggiuntivi da specificare;
- indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto se un’attività è soggetta ad autorizzazione o se la prestazione è fornita sulla base di un contratto di licenza d’uso;
- l’informativa sul diritto di recesso;
- l’informativa sulla privacy.
Se il venditore è un professionista che svolge una delle professioni regolamentate, egli deve indicare:
- l’ordine professionale o istituzione analoga, presso cui è iscritto e il numero di iscrizione;
- il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;
- il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi.
Il venditore è poi tenuto a illustrare gli elementi essenziali del contratto (prezzo, modalità di consegna, costi di spedizione e diritto di recesso).
L'esecuzione del contratto
Le esigenze del commercio elettronico richiedono un sistema di pagamento che consenta di soddisfare due interessi fondamentali: l’interesse dell’accipiens a conseguire in tempi rapidi il trasferimento della somma di denaro e l’interesse del solvens ad utilizzare un sistema di pagamento sicuro, al riparo da utilizzazioni o intrusioni abusive.
Le forme di pagamento utilizzate possono essere varie (carta di credito, bonifico bancario, vaglia postale etc.) anche se il legislatore comunitario, con la raccomandazione n. 1997/489/CE ha colto un’importante distinzione tra gli strumenti di pagamento elettronico.
In primo luogo vengono in rilievo gli strumenti di pagamento tradizionali applicati alla rete: essi consentono di effettuare pagamenti a favore del beneficiario con forme ordinarie e sicuramente più classiche, quali ad esempio bonifici, pagamenti tramite carte di credito o ricaricabili.
Ulteriori strumenti possono essere individuati nella la c.d. moneta elettronica o virtuale: tale sistema è realizzato attraverso molteplici forme che consentono un collegamento immediato tra debitore e creditore, incorporando un credito acquistato contro contanti presso un istituto emittente.
Ma quando si perfeziona esattamente il contratto ed in che modo?
Come anticipato precedentemente, le parti possono anche concludere un contratto con un semplice scambio di e-mail senza firma digitale. Il contratto e-mail si ritiene concluso quando il proponente ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.
La conclusione del contratto online per e-mail è di fatto ostacolata dal valore dell’email ordinaria che, nel nostro ordinamento, è una semplice riproduzione meccanica (al pari di una fotocopia). Non c’è infatti prova dell’invio e della ricezione della comunicazione. Tuttavia, se c’è uno scambio di e-mail (ossia una risposta ad una mail), è più difficile sconfessarne la validità.
Diritto di recesso
Il diritto recesso può essere esercitato dal consumatore senza necessità di fornire alcuna motivazione entro 14 giorni lavorativi dalla conclusione del contratto per i servizi, o dal ricevimento della merce per i beni, senza alcuna penalità e dà diritto al rimborso del prezzo pagato. Tale diritto di recesso può essere esercitato, a scelta del consumatore, utilizzando il modulo di recesso o presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita.
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