
Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi possono essere pignorati seguendo un’apposita procedura. Un decreto legge entrato in vigore nel 2014, ovvero il D.L. n. 132 del 12.09.2014, convertito dalla L. n. 162 del 10.11.2014 disciplina il pignoramento dell’auto attraverso lo strumento della trascrizione dell’atto (di pignoramento) nei pubblici registri automobilistici.
Indice
Il procedimento: una rapida guida
Prima di tale intervento normativo, il pignoramento dei veicoli avveniva seguendo le regole generali dell’esecuzione mobiliare (per approfondimenti clicca qui) che prevedono il rinvenimento del bene da pignorare nei luoghi del debitore e la sua apprensione materiale.
Vediamo, nel dettaglio, la “nuova” procedura da seguire e le singole attività cui risulta tenuto il creditore:
- mediante visura nominativa al PRA si individuano i beni mobili registrati di proprietà del debitore;
- con l’ausilio di un legale – disponendo di un titolo esecutivo e dopo aver notificato l’atto di precetto – si redige l’atto di pignoramento andando ad indicare esattamente il bene e il diritto che si intende sottoporre ad esecuzione, menzionando gli estremi richiesti dalla legge speciale per l’iscrizione del veicolo nei pubblici registri;
- l’atto di pignoramento viene quindi notificato al debitore e riconsegnato da parte dell’ufficiale giudiziario al creditore affinché lo trascriva presso il PRA;
- nell’atto di pignoramento del veicolo è contenuta l’intimazione al debitore a consegnare entro dieci giorni all’Istituto di vendite giudiziarie (IVG) competente (compreso nel circondario del luogo in cui il debitore ha residenza, domicilio o sede), il veicolo e la carta di circolazione e documenti di proprietà;
- in mancanza di consegna spontanea del veicolo nel termine di dieci giorni da parte del debitore, le forze dell’ordine potranno intervenire nella ricerca dello stesso e, ove venga rinvenuto in circolazione, procederanno al ritiro della carta di circolazione e dei titoli di proprietà o uso del veicolo e alla coattiva asportazione dello stesso e consegna all’IVG del luogo in cui è stato rinvenuto;
- il mancato spontaneo adempimento da parte del debitore integra il reato di cui all’art. 388 c.p.;
- al momento della consegna del veicolo, l’IVG comunica al creditore, anche mediante posta elettronica certificata se possibile, la presa in custodia del veicolo;
- dalla comunicazione di cui sopra, il creditore ha trenta giorni di tempo per iscrivere a ruolo il pignoramento nella cancelleria del Tribunale competente;
- l’iscrizione a ruolo avviene mediante deposito telematico della nota di iscrizione a ruolo e della copia conforme del titolo esecutivo, del precetto, del pignoramento notificato e della nota di trascrizione. La conformità ai sensi dell’art. 521 bis comma 5 c.p.c. può essere attestata dall’avvocato del creditore procedente;
- decorsi quarantacinque giorni dal deposito della nota di iscrizione a ruolo, il creditore deve depositare l’istanza di assegnazione o di vendita del veicolo.
Come si trascrive il pignoramento dell’auto?
Il creditore deve presentarsi allo sportello del PRA munito dei seguenti documenti:
- una copia conforme del pignoramento, debitamente notificato. La conformità, come si è detto, viene attestata dall’avvocato del creditore;
- il certificato di proprietà del veicolo, o certificato digitale o foglio complementare, in mancanza dei quali, il pignoramento sarà ugualmente trascritto ma non sarà rilasciato il nuovo certificato di proprietà digitale al creditore;
- copia del documento di identità e del codice fiscale del creditore procedente;
- Codice fiscale dell’intestatario del veicolo;
- Modulistica fornita dall’ufficio PRA per la trascrizione, nella quale devono essere indicati: il numero di targa del veicolo pignorato, i dati anagrafici dell’intestatario debitore e del creditore e la data di efficacia del pignoramento che è quella della notifica al debitore.
Come posso evitare il pignoramento dell'auto?
Il debitore può evitare il pignoramento dei suoi beni attraverso il pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario, con denaro contante o con mezzo equivalente (art. 494 c.p.c.).
Oppure, attraverso la conversione del
Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione del bene pignorato, il debitore può infatti chiedere di sostituire ai beni o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese (art. 495 c.p.c.).
Unitamente all’istanza il debitore deve depositare in cancelleria un importo non inferiore ad un sesto (d.l. 14 dicembre 2018 n. 135) dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento. La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell’esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell’istanza di conversione.
Il giudice può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il
I beni pignorati sono liberati dal vincolo dopo il versamento dell’intera somma.
È importante ricordare che qualora il debitore ometta il
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