Come comportarsi in caso di incidente con animale selvatico? E, soprattutto, come ottenere il giusto risarcimento del danno?
Indice
Il responsabile: chi paga i danni per un incidente con animale selvatico?
Il diritto al risarcimento del danno è regolato, di norma, dell’art. 2043 c.c. ma in questo caso, trattandosi di danni arrecato da un animale selvatico, occorre fare riferimento all’art. 2052 c.c. che prevede che “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
La prima operazione da compiere è individuare correttamente chi sia il soggetto da considerarsi responsabile dell’incidente ed al quale indirizzare la richiesta di risarcimento e, per fare questo, è necessario considerare il luogo in cui si è verificato il sinistro.
Infatti, il soggetto che dovrà risarcire i danni patiti sarà diverso a seconda che l’incidente si sia verificato su una strada a lunga percorrenza (ad es. autostrada) o su una strada urbana/extraurbana.
Sinistro in strada a lunga percorrenza o urbane/extraurbane
Nei casi in cui l’incidente avvenga all’interno di un tratto stradale soggetto a pagamento di pedaggio, unico responsabile dell’incidente sarà l’Ente concessionario del tratto autostradale.
Il conducente, infatti, approssimandosi al casello per usufruire del servizio di viaggio, si assume l’impegno di pagare il pedaggio mentre sull’Ente gestore gravano sia l’obbligo principale di far fruire il servizio (la strada) e sia una serie di obbligazioni secondarie ed accessorie tra cui – non per ultima di importanza – quella di mantenere il tratto stradale in condizioni di adeguata sicurezza.
La responsabilità risarcitoria dell’Ente gestore discende dall’obbligo di custodia impostogli dall’art. 2051 c.c. da cui discende la necessità di adottare tutte le misure di sicurezza e manutenzione necessarie per evitare pericoli per gli automobilisti in transito.
Diversamente, nei casi in cui l’incidente stradale si sia verificato lungo strade urbane o extraurbane, a risponderne sarà la Regione, ente a cui è “riconducibile” il patrimonio faunistico protetto per perseguire l’obiettivo della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
A seguito di un lungo dibattito giurisprudenziale, la Corte di Cassazione è giunta infine alla conclusione (sentenza n. 12113/2020) che sia l’ente regionale ad essere titolare dei poteri di gestione sulla fauna selvatica e a rispondere dunque di eventuali danni da essa provocati a titolo di responsabilità per il danno cagionato da animali.
È pacifico quindi che, su tali tipologie di strade, la legittimazione passiva spetti alla Regione, circostanza confermata da diverse sentenze di merito su tutto il territorio nazionale nonché dalla Corte di Cassazione.
La Regione dovrebbe porre in essere tutte le opportune misure atte a limitare l’avvicinamento della fauna alle principali arterie stradali e ad evitare il verificarsi di eventi lesivi che potrebbero mettere in pericolo la vita stessa degli utenti della strada.
Il danno: come provarlo?
Il soggetto danneggiato, per ottenere il risarcimento del danno, deve provare:
- il “nesso causale” tra il danno e l’evento. In altri termini, il conducente dovrà dimostrare che la collisione e/o l’incidente siano stati causati dalla presenza dell’animale selvatico sulla sede stradale;
- l’esistenza e la consistenza dei danni, che possono essere tanto di natura “materiale” (es. danni all’auto) oppure “non patrimoniale” nel caso in cui anche i presenti a bordo del mezzo abbiamo subito lesioni fisiche.
Come anticipato, dinanzi alla prova del nesso causale e del danno patito, l’Ente concessionario e/o la Regione, per evitare di essere condannati al risarcimento del danno, dovranno provare il verificarsi del cd. “caso fortuito” (ad esempio la condotta abnorme del conducente che è stata da sola causa del verificarsi dell’incidente, oppure l’evento naturale eccezionale che ha determinato l’accadimento, etc.).
Non è sempre così semplice e lineare però.
Una particolare ipotesi di esenzione della responsabilità dell’Ente locale viene solitamente ricondotta alla presenza di adeguata segnalazione di pericolo di attraversamento animali apposta sulla strada.
Pertanto, se la strada è dotata degli appositi cartelli indicanti il pericolo di attraversamento da parte di animali l’Ente potrà invocare la sussistenza del “caso fortuito” qualora essi siano visibili (ad es: illuminati di notte o liberi da fronde di alberi davanti).
Il danno: cosa deve fare l'automobilista subito dopo il sinistro?
Per prima cosa, laddove possibile, è opportuno:
- notiziare tempestivamente del fatto le autorità pubbliche e chiedere l’intervento di un organo di polizia;
- scattare fotografie del luogo del sinistro e dei danni;
- nonché raccogliere le dichiarazioni delle persone eventualmente presenti.
Tramite il verbale redatto dall’Organo di Polizia, specie se l’animale si è allontanato dal luogo dell’incidente, si potrà comprovare l’accaduto dando maggior credibilità alla richiesta di risarcimento danni.
È bene poi ricordare – e forse non in molti lo sanno – che l’art. 189 co. 9 bis del Codice della Strada impone all’utente della strada, in caso di incidente da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno, pena in difetto l’applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria.
Il rischio è quindi, non solo di non ottenere il risarcimento del danno ma anche di essere sanzionati e trovarsi a dover pagare una sanzione.
Sei rimasto coinvolto in un sinistro con un animale selvatico?
Ottenere il risarcimento del danno in questi casi è più “ostico e insidisioso” di quanto possa apparire leggendo i tanti articoli presenti in internet.
Rivolgiti con fiducia a noi per ottenere il giusto risarcimento del danno