
L’acquisto di un immobile rappresenta per tutti un traguardo importante dal punto di vista della realizzazione personale, ma allo stesso tempo rappresenta, presumibilmente, uno degli investimenti più importanti a livello economico che una persona dovrà affrontare nel corso della propria vita. Pertanto, l’aspetto più importante da tenere in considerazione è incaricare un agente immobiliare all’altezza e in grado di rispondere a ogni nostro dubbio e incertezza nella ricerca e, conseguentemente acquisto di quella che potrà essere la casa della vita.
Indice
I doveri dell'agente immobiliare
La figura dell’agente immobiliare è disciplinata dal nostro Codice Civile all’art 1759, che dispone “il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di esso”. Le circostanze a cui si fa riferimento ricomprendono quanto è noto o facilmente conoscibile al mediatore secondo la media diligenza professionale; trattasi di un grado di zelo ancor più elevato, quanto alla complessità e all’approfondimento delle valutazioni, della diligenza del buon padre di famiglia. Tuttavia, un’aspetto dai più sottovalutato è che anche l’accertamento tecnico-giuridico (vale a dire l’accertamento della libertà dell’immobile oggetto del trasferimento, mediante le cosiddette visure catastali ed ipotecarie) rientra nel novero delle attività che costituiscono il dovere di diligenza dovuto da parte del mediatore, nella misura in cui questo incarico sia stato a lui specificatamente attribuito dall’acquirente. Al riguardo, la Corte di Cassazione nella sentenza del 21 febbraio 2017, n. 4415 ha sancito che “una responsabilità del mediatore, può porsi, nei soli casi in cui il mediatore abbia taciuto informazioni e circostanze delle quali era a conoscenza, ovvero abbia riferito circostanze in contrasto con quanto a sua conoscenza, ovvero ancora laddove, sebbene espressamente incaricato di procedere ad una verifica in tal senso da uno dei committenti, abbia omesso di procedere ovvero abbia erroneamente adempiuto allo specifico incarico”.
La responsabilità dell'Agente Immobiliare
Un aspetto molto dibattuto in dottrina riguarda se la responsabilità del mediatore si configuri solo solo se omette di comunicare le circostanze a lui concretamente note, ovvero se egli debba essere considerato responsabile anche nell’ipotesi in cui non abbia informato i contraenti delle circostanze che avrebbe dovuto e potuto conoscere nel svolgere la sua attività mediatrice con l’ordinaria diligenza. La soluzione prospettata più recentemente conviene in questo ultimo aspetto, vale a dire che si considera responsabile il mediatore che abbia taciuto nel comunicare non solo le circostanze a lui note, ma anche quelle a lui facilmente conoscibili utilizzando la diligenza professionale che il ruolo di agente immobiliare gli impone. Ne consegue che il criterio della media diligenza professionale che ispira la condotta del mediatore, con riferimento al proprio dovere di informazione nei confronti delle parti contraenti, ai sensi dell’articolo 1759 codice civile, comporta in senso positivo l’obbligo per l’agenzia immobiliare di fornire al promittente acquirente ogni informazione conosciuta o facilmente conoscibile nonché, in senso negativo, il divieto di fornire non solo informazioni non veritiere, ma anche informazioni su circostanze delle quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, poiché il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbero in tal caso di astenersi dal darle. La Corte di Cassazione sez. III, nella sentenza del 11/12/2023,, n.34503, ha statuito che questo obbligo deve essere letto in coordinazione con gli art. 1175 e 1176 c.c., nonché con la disciplina dettata dalla Legge n. 39 del 1989, che ha posto in risalto la natura professionale dell’attività del mediatore, subordinandone l’esercizio dell’attività alla frequenza di un corso e al sostenimento del relativo esame, al cui superamento deve conseguire l’iscrizione al Registro delle Imprese (art. 2), condizionando all’iscrizione stessa la spettanza del compenso. Qualora, pertanto, il mediatore dia informazioni su circostanze di cui non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, le quali si rivelino poi inesatte e non veritiere, si può configurare, oltre a una sua responsabilità per i danni sofferti dal cliente, l’inesigibilità del suo compenso.
Il risarcimento dei danni
La responsabilità del mediatore per violazione del dettato di cui all’art. 1759 cc, secondo la dottrina prevalente e giurisprudenza costante, ha natura di responsabilità contrattuale. L’intermediario inadempiente, quindi, è tenuto a risarcire il danno cagionato al contraente che abbia ricevuto informazioni mendaci, ovvero non le abbia proprio ricevute, secondo il disposto degli artt. 1218ss cc.
Dal momento che la conclusione dell’affare non è prevista dall’art. 1759cc come condizione necessaria per la costituzione della responsabilità, il contratto tra acquirente e mediatore si intende perfezionato, quindi esistente, dal momento che quest’ultimo abbia messo in relazione l’acquirente e la parte venditrice, così da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (Cassazione civile, sez. III, 09/12/2014, n. 25851). Al riguardo, va posto in rilievo che, in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. (Cassazione civile sez. II, 19/04/2022, n.12438). In ogni caso, l’ avvenuta conclusione o meno dell’affare riveste un importante ruolo in merito alla determinazione del quantum dell’obbligazione risarcitoria del mediatore responsabile. Nel caso in cui l’affare venga concluso, infatti, ai sensi degli artt. 1223ss cc., il contraente non informato potrà pretendere dal mediatore l’intero danno derivatogli dalla definizione dell’affare, sia per quanto concerne il danno emergente che per quanto concerne il lucro cessante. Nel diverso caso in cui l’affare non trovi conclusione, invece, si profila un risarcimento di norma qualificato come “interesse negativo” cioè limitato alle spese affrontate e al guadagno non conseguito per il tempo perso nel corso delle trattative.
Sei scontento dell’operato dell’Agenzia Immobiliare a cui ti sei rivolto?
Potresti avere diritto ad un risarcimento del danno

