La riforma dello sport ha introdotto novità significative per lo sport dilettantistico: in particolare per le società e associazioni sportive. In particolare introduce significative novità che gli statuti degli enti sportivi dovranno prendere in considerazione, nonché riguardo le modalità per iscriversi, ovvero cancellarsi dal Registro delle Attività Sportive.
Indice
La definizione di società e associazione sportiva dilettantistica.
Il D. Lgs. 36/2021, che disciplina la recente e complessiva riforma dello sport, interviene a regolare gli enti sportivi dilettantistici, professionistici, nonché le novità che gli statuti degli enti sportivi dovranno prendere in considerazione.
Al riguardo, l’art. 2 del D. Lgs. 36/2021 definisce l’associazione o società sportiva dilettantistica come “soggetto giuridico affiliato ad una federazione sportiva nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività, sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”
L’Associazione Sportiva Dilettantistica (di seguito ASD) è disciplinata dalle disposizioni del codice civile relative alle associazioni riconosciute e non riconosciute e dall’articolo 90, legge 289/2002.
Si definisce come “un’unione con finalità sportive che non persegue scopo di lucro, di un’organizzazione fondata da persone che insieme si sono accordate per perseguire in modo stabile e continuativo il fine comune di gestire una o più attività sportive svolte in forma dilettantistica”.
Ai sensi del comma 17 dell’art. 90 della legge n. 289 del 2002, le ASD possono assumere una delle seguenti forme:
– associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
– associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
Le differenze tra società e associazioni sportive dilettantistiche
Se l’ASD è contraddistinta per la realizzazione di uno scopo ideale o comunque non economico, questo non può dirsi per le Società Sportive Dilettantistiche (di seguito SSD).
La società sportiva dilettantistica (di seguito SSD) è regolata dall’articolo 90 della legge 289/2002 in base al quale gode dello stesso regime fiscale di favore previsto per le ASD. Essa ai fini della sua costituzione sotto forma di s.r.l., può necessitare di più persone, nel caso sia pluripersonale, ovvero, se unipersonale, basterà la presenza di un solo socio. Inoltre, l’iscrizione della SSD al Registro delle Imprese è condizione necessaria per l’acquisizione della personalità giuridica.
Una SSD può essere costituita sotto forma di S.p.A e può essere fondata attraverso una costituzione simultanea o una costituzione per pubblica sottoscrizione. I requisiti della sua realizzazione possono essere:
– la sottoscrizione dell’intero capitale sociale; – il versamento presso un istituto di credito di almeno il 25% dei conferimenti in denaro;
– deve essere esibita una relazione giurata di stima per i conferimenti in natura e sotto forma di crediti;
– devono sussistere tutte le autorizzazioni e requisiti previsti dalla legge per la costituzione della società vista la particolarità dell’oggetto.
Per concludere le SSD sotto forma di cooperative possono dividersi in due categorie: le cooperative a mutualità prevalente e non prevalente. Le prime sono quelle che svolgono la loro attività prevalentemente a favore dei soci, oppure ricevono da questi la maggior parte dei beni e servizi necessari per l’attività sociale, mentre le seconde non riconoscono lo “scopo mutualistico” come principale. Lo scopo è mutualistico quando l’obiettivo principale è offrire beni e servizi ai propri soci a un prezzo inferiore rispetto a quelli di mercato.
Quando si decide di fondare una SSD sotto forma di cooperativa, è importante considerare alcune importanti caratteristiche:
– la società acquisisce personalità giuridica indipendentemente dal valore del capitale sociale;
– la democraticità, che è uno dei principi fondamentali, tale per cui ogni socio ha il diritto di voto in assemblea, indipendentemente dalla quantità di quote possedute;
– non è necessario modificare l’atto costitutivo nel caso in cui vengano ammessi nuovi soci ai sensi del principio de “la porta aperta”;
– il patrimonio della società è completamente separato da quello dei soci, che sono responsabili solo per i conferimenti sottoscritti.
Sebbene il carattere di una SSD non preveda lo scopo di lucro, rientra nell’ambito delle società di capitali. È necessario, dunque, l’intervento di un notaio che, preliminarmente al deposito degli atti, verifichi che siano state rispettate tutte le procedure, con il successivo onere di procedere alla richiesta della partita IVA.
Un ultimo adempimento che sia le SSD che le ASD devono affrontare per poter accedere alle agevolazioni fiscali è la redazione di una modello EAS e SIAE. Occorre ribadire preliminarmente che la comunicazione dei dati e notizie rilevanti ai fini fiscali, prevista dall’articolo 30 del D.L. n. 185 del 2008, costituisce un onere che grava, in via generale, su tutti gli enti privati non commerciali di tipo associativo che si avvalgono del regime tributario previsto dall’articolo 148 del TUIR e dall’articolo 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Il Decreto Correttivo bis e gli Enti sportivi dilettantistici.
Il D. Lgs. 163/2022 ha introdotto notevoli innovazioni al D. Lgs. 36/2021 in tema di associazioni e società sportive dilettantistiche.
Al riguardo, una prima critica che era stata mossa nei confronti della riforma, è stata l’esclusione negli enti sportivi dilettantistici, sia delle società cooperative, sia degli “Enti del terzo settore” (di seguito ETS). Questo rappresentava una forte criticità, dato che tale organizzazione giuridica risulta molto diffusa nella realtà ordinamentale, e in mancanza di questo intervento correttivo della riforma, non avrebbero potuto assumere la forma di cooperative sportive dilettantistiche. L’esclusione delle stesse avrebbe comportato un problema di prosecuzione delle loro attività. In ossequio alla normativa sulla trasformazione delle società cooperative, avrebbero dovuto modificare il proprio statuto, convertendosi in società di capitali o in associazioni sportive, con la conseguenza di procedere alla devoluzione del patrimonio.
Un’ ulteriore novità del D. Lgs. 136/2022 riguarda l’inserimento degli ETS tra i soggetti che possono operare nello sport come previsto dal codice del Terzo settore. L’art. 4 del codice del terzo settore individua gli ETS come “le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civi- che, solidaristiche e di utilità sociale”.
Il comma due dell’art. 6, riguarda il rapporto che si viene ad istaurare tra le disposizioni del D. Lgs n. 36/2021 e quelle del D. Lgs. n. 117/2017 per gli enti che siano iscritti sia al “Registro Unico Nazionale del Terzo Settore” (di seguito RUNTS) che al “Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche” (di seguito RAS), disponendo che le disposizioni contenute nel D. Lgs. 36/2021 debbano applicarsi “limitatamente all’attività sportiva dilettantistica esercitata” e, relativamente alle disposizioni del Capo I, solo in quanto compatibili con il D. Lgs. n. 117/2017 e, per le imprese sociali, con il D. Lgs n. 112/2017.
Questo correttivo, rende compatibile la riforma con quella del terzo settore, consentendo agli ETS, pur mantenendo le proprie caratteristiche, di svolgere l’attività dilettantistica come attività di interesse generale, potendo applicare solo per quest’ultima la disciplina prevista con la riforma dello sport. Inoltre la disposizione permette agli enti sportivi di svolgere l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, previa iscrizione al Registro della attività sportive dilettantistiche di cui al successivo art.10.
Il Registro Delle Attività Sportive.
Nell’ esercizio della L. 86/2019, recante “Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivi, di professioni sportive non che di semplificazioni”, è stato chiesto al Governo attuare alcuni principi tra cui “la semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”. I destinatari oggetto della legge sono gli organismi sportivi riconosciuti dal Coni.
In attuazione di tale delega è stato approvato il D. Lgs. n. 39/2021, che disciplina al capo 1, il nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in vigore dal 31 agosto 2022.
Il Registro, istituito presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, assolve diverse funzioni; oltre a quelle specifiche previste dalla norma, è l’unico strumento per certificare l’attività sportiva dilettantistica svolta dalle società e associazioni sportive riconosciute da Federazione Sportiva Nazionale (di seguito FSN), da una Disciplina Sportiva Associata (di seguito DSA) o da un Ente di Promozione Sportiva (di seguito EPS) .
Il censimento degli enti sportivi dilettantistici è gestito dal Dipartimento per lo Sport, che in analogia con il Registro CONI, trasmette ogni anno una relazione al Ministero delle Ministero della Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate. Con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 39/2021 si era prospettata la sostituzione del registro CONI, ma tuttavia esso continua a essere attivo per le finalità attribuite dal Consiglio Nazionale.
Il Registro è istituito presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 39/2021 la società Sport e salute SPA svolge l’attività di gestione del Registro, e verifica, dapprima la natura dilettantistica dell’attività della ASD o SSD, nonchè i presupposti oggettivi e soggettivi per la permanenza nel Registro.
Il Registro è consultabile per via telematica ed è composto da due sezioni: la sezione pubblica e quella privata. In entrambe sono custoditi i dati e le informazioni degli enti sportivi dilettantistici affiliati al Registro, con la differenza che nella sezione pubblica sono visibili a tutti, mentre in quella privata gli enti vengono dotati di username e password per poter visualizzare i propri dati e stampare il certificato di iscrizione, mentre su richiesta motivata da altre Istituzioni pubbliche, il Dipartimento per lo Sport può chiedere a Sport e Salute spa di consentire l’accesso ai dati di interesse richiesti . L’iscrizione al Registro è riservata agli enti sportivi dilettantistici indicati nell’art. 6 del d.lgs. n. 36/2021, che svolgono attività sportiva, didattica e formativa nell’ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva. Ai sensi del D. Lgs. 163/2022 sono ammessi al Registro anche gli ETS che svolgano come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche .
Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 39/2021 il Registro CONI perde il carattere monopolistico nella certificazione della effettiva attività sportiva svolta dalle Società e Associazioni sportive dilettantistiche a favore del Registro delle attività sportive dilettantistiche. Inoltre ai sensi dell’art 5 D. Lgs. 39/2021 il Registro assicura “la certificazione della natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l’ordinamento ricollega a tale qualifica”.
L'iscrizione al Registro delle Attività Sportive.
L’iscrizione è subordinata al riconoscimento ai fini sportivi dell’ente sportivo dilettantistico da parte dell’organismo di affiliazione. La domanda di iscrizione al Registro è inviata al Dipartimento per lo Sport, su richiesta delle organizzazioni sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva Nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva affiliante.
Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo sport può accogliere la domanda e iscrivere l’ente, rifiutare l’iscrizione con provvedimento motivato ovvero richiede l’integrazione della documentazione.
Una volta decorsi 30 giorni dal ricevimento della domanda, si forma il silenzio assenso, vale a dire che la domanda si intende accolta e si procederà all’iscrizione dalla data di presentazione della domanda.
Il Dipartimento per lo Sport può assegnare un ulteriore termine, non superiore a centoottanta giorni, affinchè l’ente provveda ad integrare la domanda o modificare parti non corrette, con l’avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, la domanda verrà rigettata. L’Organismo sportivo garantisce altresì il mantenimento dei requisiti richiesti da parte dei propri affiliati per tutto il periodo di iscrizione al Registro, provvedendo direttamente a inserire eventuali variazioni ovvero affidando all’ente sportivo dilettantistico interessato l’onere di integrare i dati e/o la documentazione
La nullità, l'annullamento e la cancellazione dal Registro.
La nullità dell’iscrizione al Registro è dichiarata con provvedimento del Dipartimento per lo sport con efficacia dalla data dell’avvenuta iscrizione e determina la cancellazione dell’ASD o SSD. Sono nulle le iscrizioni al Registro da parte delle SSD o ASD che abbiano indicato il numero di partita IVA errato e non abbiano provveduto a correggerlo entro sette giorni dalla richiesta, ovvero qualora non risulti appurato dalle indagini condotte dal Dipartimento per lo Sport che l’ASD o SSD fosse in possesso fin dal momento dell’iscrizione di tutti i requisiti indicati all’art. 5 del Regolamento. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento sul sito del Dipartimento per lo Sport, il legale può proporre al medesimo, istanza di annullamento o revisione in autotutela.
Per quanto riguarda, invece la cancellazione dell’ente sportivo dal Registro, essa può avvenire per uno dei seguenti motivi:
c. in caso di mancata riaffiliazione ad un Organismo sportivo;
d. richiesta motivata da parte dell’ente sportivo dilettantistico;
e. accertamento d’ufficio della mancanza dei requisiti, rimanendo inadempiente al sollecito a porvi rimedio;
f. a seguito di provvedimenti di scioglimento, cessazione, estinzione dell’ente sportivo dilettantistico, emanati dall’autorità giudiziaria;
g. nel caso in cui si ravvisi la carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.
Si ravvisa che, a proposito del requisito della carenza dei requisiti che integra la possibilità della cancellazione dell’ente dal Registro, il CONI ha adottato tale provvedimento nei confronti di un ente sportivo dilettantistico che non esercitava l’attività sportiva ma solamente attività didattica. Tuttavia il D. Lgs n. 163/2022 sembra voler superare la necessità di svolgere sia l’attività sportiva che didattica. Infatti il comma 1 bis, articolo 38, dispone che “l’area del dilettantismo comprende le associazioni e le società di cui agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del terzo settore di cui al comma 1-ter, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica e motoria”.
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