
Ricevere una telefonata dalla scuola che ci informa che nostro figlio è stato vittima di bullismo è una delle esperienze più dolorose per un genitore. In quei momenti, oltre all’angoscia per la sofferenza del minore, nasce una domanda legittima: chi è responsabile? E si può ottenere un risarcimento?
Questo articolo chiarisce quando è possibile agire legalmente, chi può essere chiamato a rispondere (scuola, docenti, altri genitori), e quali prove servono per chiedere un risarcimento danni.
Indice
Cos’è il bullismo (anche dal punto di vista legale)?
Il bullismo è un insieme di comportamenti aggressivi, intenzionali e ripetuti nel tempo, messi in atto da uno o più studenti contro un compagno, spesso percepito come più debole.
Può essere:
- fisico (spintoni, botte, danneggiamento di oggetti);
- verbale (insulti, prese in giro, minacce);
- relazionale (esclusione, isolamento, calunnie);
- online (cyberbullismo), tramite social, chat, video virali, ecc.
Anche se la legge italiana non qualifica il bullismo come reato autonomo, i singoli atti che lo compongono possono integrare specifiche fattispecie penali previste dal Codice Penale. Ecco le principali:
- Percosse (art. 581 c.p.)
Si configura quando l’autore colpisce un’altra persona senza provocare una lesione clinicamente accertabile. È un reato di evento che richiede una condotta violenta (schiaffi, pugni, spintoni, strattoni, ecc.), anche se non provoca danni fisici evidenti. È punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309, ed è procedibile a querela di parte, salvo aggravanti. - Lesioni personali (art. 582 c.p.)
Si verifica quando l’azione del bullo provoca un danno alla integrità fisica o psichica della vittima (es. lividi, traumi, fratture, disturbi d’ansia, depressione). Se la malattia conseguente ha durata inferiore a 20 giorni, si procede a querela; oltre i 20 giorni o in presenza di aggravanti (uso di armi, premeditazione, minorata difesa), si procede d’ufficio. La pena base è la reclusione da 3 mesi a 3 anni. - Minacce (art. 612 c.p.)
Il reato è integrato quando qualcuno prospetta un male ingiusto e futuro alla vittima, con l’intento di incuterle timore o costringerla a un comportamento. Le minacce possono essere verbali, scritte, tramite messaggi o anche gestuali. La norma prevede la pena della multa fino a € 1.032, ma se la minaccia è grave o fatta con armi o più persone riunite, è prevista la reclusione fino a un anno o la multa fino a € 2.065. - Diffamazione (art. 595 c.p.)
Si realizza quando un soggetto offende la reputazione altrui comunicando con più persone, anche via social network, chat di gruppo o in ambito scolastico. È tipico dei casi di bullismo verbale o relazionale. La diffamazione semplice è punita con la reclusione fino a un anno o la multa fino a € 1.032. Se l’offesa avviene con un mezzo di pubblicità (es. video diffuso online, post virale), la pena è aumentata (reclusione fino a 3 anni o multa fino a € 2.065).
Oltre a questi, in contesti particolarmente gravi o reiterati, si possono configurare ulteriori reati come:
- Violenza privata (art. 610 c.p.): nei casi in cui il bullo costringa la vittima a compiere o a subire qualcosa contro la propria volontà, anche mediante intimidazione.
- Stalking o atti persecutori (art. 612-bis c.p.): se il comportamento è sistematico e causa nella vittima uno stato d’ansia, timore per la propria incolumità o costringe ad alterare le proprie abitudini di vita.
Chi risponde legalmente per il bullismo scolastico?
Quando si verifica un episodio di bullismo in ambito scolastico, le responsabilità civili, cioè legate al risarcimento del danno, possono ricadere su:
- la scuola (dirigente, docenti e personale scolastico): per mancata sorveglianza;
- i genitori del bullo: se il minore non è imputabile (cioè troppo giovane) o se non hanno adempiuto ai doveri educativi;
- il bullo stesso: se maggiorenne o comunque imputabile (dai 14 anni in su).
In alcune sentenze, la scuola è stata considerata responsabile anche quando l’evento si è verificato durante un momento di assenza temporanea del docente, salvo prova di caso fortuito. Questo perché l’istituto ha un obbligo di vigilanza costante e non può addurre come giustificazione il fatto che gli insegnanti non possano controllare tutto.
Cosa serve per chiedere un risarcimento?
Per poter richiedere un risarcimento è necessario dimostrare che:
- il fatto è realmente avvenuto (è fondamentale raccogliere prove come testimonianze, certificati medici, relazioni scolastiche o segnalazioni);
- ha causato danno: fisico, psicologico, patrimoniale, come spese medice o supporto psicologico.
Il risarcimento può riguardare:
- danni fisici (ad esempio per lesioni);
- danni morali e psicologici (sofferenza, umiliazione, depressione);
- danni esistenziali (ad esempio abbandono scolastico, isolamento);
- spese sostenute (psicoterapia, visite mediche).
Cosa dice la legge sul cyberbullismo?
La Legge n. 71 del 2017 ha introdotto strumenti specifici per contrastare il cyberbullismo. Il minore vittima può richiedere la rimozione dei contenuti offensivi dalle piattaforme, può rivolgersi al Garante per la Privacy in caso di inerzia dei gestori e può ottenere tutela anche attraverso il Tribunale per i Minorenni, chiedendo misure rieducative per il bullo. Anche in questi casi, i genitori possono agire civilmente per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Quali strumenti ha il genitore per agire?
- Segnalare formalmente l’accaduto alla scuola (preferibilmente via PEC).
Il primo passo è inviare una comunicazione scritta al Dirigente Scolastico, descrivendo con precisione i fatti accaduti (date, orari, luoghi, eventuali testimoni, riprese, chat, ecc.). È preferibile utilizzare la PEC per avere prova certa dell’avvenuta ricezione. Questa segnalazione impone alla scuola un obbligo giuridico di intervento e attivazione delle misure previste dal Regolamento di Istituto, dalle Linee guida del MIUR e dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998). È importante conservare copia della segnalazione e dell’eventuale risposta per eventuali sviluppi futuri. - Richiedere una relazione scritta sugli interventi adottati dalla scuola.
Dopo la segnalazione, il genitore può (e dovrebbe) chiedere che la scuola relazioni per iscritto sulle azioni intraprese a tutela del minore. Questa richiesta può essere motivata anche ai sensi della Legge n. 241/1990 sul diritto di accesso agli atti amministrativi. La scuola dovrebbe fornire informazioni su eventuali provvedimenti disciplinari, incontri con le famiglie, attivazione di sportelli di ascolto o interventi da parte di psicologi scolastici. Se la scuola si rifiuta o non risponde, è possibile rivolgersi all’Ufficio Scolastico Regionale o Provinciale. - Coinvolgere direttamente il Dirigente scolastico e gli organi collegiali della scuola.
Il Dirigente Scolastico è responsabile della sicurezza degli studenti durante tutta la permanenza all’interno dell’istituto e anche durante le attività scolastiche esterne. Il genitore ha diritto a richiedere un incontro formale con il DS e, se necessario, a coinvolgere il Consiglio di Istituto. L’obiettivo è ottenere un piano d’intervento personalizzato per il minore vittima, come cambiamento di classe, percorsi educativi mirati o l’attivazione di supporti specialistici. - Affidarsi a un avvocato per l’invio di una diffida e l’eventuale azione civile o penale.
In presenza di condotte gravi, ripetute o non gestite adeguatamente dalla scuola, è consigliabile rivolgersi a un avvocato. Il legale può redigere una diffida formale rivolta alla scuola, ai genitori del minore responsabile e/o al responsabile stesso, chiedendo l’immediata cessazione dei comportamenti e il risarcimento dei danni. Ove ricorrano i presupposti, si può intraprendere azione civile per responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., coinvolgendo la scuola (per omessa vigilanza), i genitori del bullo (ex art. 2048 c.c.) o il bullo stesso (se imputabile). In alternativa o in aggiunta, si può agire penalmente, denunciando i fatti alle autorità competenti. - Sporgere denuncia o querela alle forze dell’ordine nei casi più gravi.
Se i comportamenti integrano reati (es. percosse, lesioni, minacce, diffamazione, atti persecutori), il genitore può presentare una querela presso Carabinieri, Polizia o Procura della Repubblica. Se la vittima è un minore, e soprattutto se si tratta di reati perseguibili d’ufficio (es. lesioni gravi, maltrattamenti), l’autorità giudiziaria può procedere anche senza la querela. Quando l’autore ha almeno 14 anni ed è imputabile, potrà rispondere penalmente; in caso contrario, risponderanno i genitori sul piano civile. - Attivare i servizi sociali e gli sportelli antibullismo del territorio.
In presenza di situazioni delicate o reiterate, è utile rivolgersi anche ai Servizi Sociali del Comune o agli sportelli antibullismo eventualmente presenti presso l’istituto scolastico o sul territorio. Questi possono offrire supporto psicologico al minore, mediazione familiare, supervisione del caso, o accompagnamento ai percorsi educativi e giudiziari. In caso di grave pregiudizio, i Servizi Sociali possono agire d’urgenza ex art. 403 c.c. per proteggere il minore. - Conservare e raccogliere tutte le prove utili.
È fondamentale documentare tutto: screenshot di messaggi, fotografie, certificati medici, dichiarazioni scritte di testimoni (alunni, insegnanti, ecc.), comunicazioni tra famiglie e scuola. In ambito civile, infatti, spetta al genitore provare il fatto illecito e il danno subito, sia in termini patrimoniali (spese mediche, supporto psicologico) che non patrimoniali (sofferenza morale, isolamento, abbandono scolastico). In caso di azione legale, queste prove saranno decisive.
FAQ
Serve una querela per chiedere il risarcimento?
No, si può agire anche in sede civile senza denuncia penale.
Si può denunciare anche se il bullo è minorenne?
Sì, ma dipenderà dalla sua età ed imputabilità (se ha almeno 14 anni). Altrimenti risponderanno i genitori.
Posso registrare episodi di bullismo per raccogliere prove?
Se avvengono in ambienti pubblici (es. cortile scolastico), sì. In casa o in altri luoghi privati serve attenzione per la privacy.
Quanto tempo ho per agire?
Il termine ordinario per la richiesta di risarcimento civile è di 5 anni, ma è consigliabile agire quanto prima.
Conclusione: tutelare tuo figlio è un tuo diritto (e un dovere)
Il bullismo non va mai sottovalutato. Se tuo figlio ha subito angherie a scuola, è fondamentale intervenire subito per fermare il fenomeno e ottenere giustizia.
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Non esitare: noi dello Studio Legale Paganini Bellini ci occupiamo di tutelare famiglie e minori in casi di bullismo e cyberbullismo. Agiamo con discrezione, determinazione e rispetto del benessere del minore.
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