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Preliminarmente: come proporre ricorso? Attenzione ai termini!
Dalla notifica della multa si hanno 30 giorni di tempo per presentare il ricorso al giudice di pace del luogo ove è avvenuta l’infrazione. In alternativa si può proporre ricorso al Prefetto entro 60 giorni dalla notifica. Il Prefetto, tuttavia, è un organo di parte e, in quanto tale, annullerà la multa solo nel caso in cui il vizio abbia trovato riscontro in un consolidato orientamento giurisprudenziale; contro l’eventuale rigetto si può comunque fare ricorso al giudice di pace nei successivi 30 giorni. Nel caso di ricorso proposto direttamente davanti al giudice di pace si è obbligati al pagamento del contributo unificato, mentre per quello rivolto al Prefetto tale adempimento non è dovuto.
Quando proporre ricorso? I principali vizi che permettono di annullare il verbale
Il primo motivo di contestazione è strettamente collegato alla visibilità della segnaletica stradale e quindi all’apparecchiatura di rilevazione delle infrazioni che deve essere facilmente leggibile dagli automobilisti: tale leggibilità va rapportata alla dimensione della strada e alla velocità su di essa consentita. Può capitare che il cartello sia teoricamente leggibile, ma nella pratica l’automobilista è impossibilitato a vederlo perché nascosto. Tale circostanza si riconnette inevitabilmente con la manutenzione delle strade e della vegetazione da parte dell’ente titolare del suolo, in quanto è proprio la presenza di siepi e alberi ai margini della carreggiata che può oscurare la segnaletica così da giustificare un’eventuale contestazione della contravvenzione per eccesso di velocità;
Il secondo motivo ha ad oggetto la visibilità della postazione della polizia, infatti, l’art. 142 del Codice della Strada stabilisce che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere, oltre che preventivamente segnalate, anche ben visibili mediante l’ausilio di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del summenzionato Codice. La postazione della polizia con l’autovelox, pertanto, non deve essere nascosta in modo malizioso così da non riuscire a vederla, ma ciò non implica neanche che debba essere collocata in bella mostra. A conferma di quanto detto, si fa presente che la conformazione dell’area di sosta, la presenza di siepi o di una fila di alberi capaci di impedirne l’immediata percezione, non invalidano la multa, purché sia stato installato, con un congruo anticipo, il cartello con l’avviso preventivo. Ciò che non è consentito è quindi l’atteggiamento doloso dei verbalizzanti, rivolto ad occultare sia la propria presenza che quella dell’apparecchio (è il caso, per esempio, dell’autovelox nascosto dentro a un’auto civetta o in un gabbiotto per il soccorso stradale e dei vigili appostati dietro la vegetazione per non farsi vedere);
Il terzo motivo riguarda la visibilità del cartello recante l’indicazione “Controllo elettronico della velocità”, il quale segnala l’approssimarsi di un autovelox e che deve essere visibile da chiunque sia in transito: il legislatore non menziona alcuna distanza minima fra il cartello di avviso e la postazione, tuttavia indica un limite massimo pari a 4 km. È chiaro che la distanza minima debba essere congrua al fine di evitare eventuali manovre improvvise che potrebbero causare problemi alla circolazione. La “visibilità” del cartello riguarda anche le sue condizioni: non sono ammessi segnali rovinati da atti vandalici, ricoperti dalla vegetazione, da altri segnali stradali o cartelloni di pubblicità, i quali nel caso vanno sostituiti a cura dell’amministrazione;
Il quarto motivo di contestazione prende in esame lo “scatto” fotografico dell’autovelox qualora si limiti a registrare esclusivamente la targa e non anche l’intera fase di infrazione. Peraltro, non sempre viene allegata un’immagine della targa, di cui ogni cittadino vanta invece il diritto a prendere visione. La contravvenzione si considera, altresì, nulla quando nell’immagine sono presenti due veicoli, entrambi con le targhe chiaramente leggibili, poiché in tal caso è impossibile stabilire qual dei due veicoli abbia effettivamente sollecitato l’apparecchio superando il limite di velocità. Parimenti, la targa deve essere leggibile ad occhio nudo dalla foto;

Il quinto motivo è inerente all’omologazione dello strumento di rilevazione della velocità, la quale deve essere risalente all’inizio dell’attività dello stesso;
Il sesto motivo si riferisce sempre allo strumento e, in particolare, alla taratura non effettuata o troppo datata. Per legge è infatti necessario che ogni strumento di rilevazione elettronica della velocità venga ritarato, cioè controllato, ogni 365 giorni e sul verbale di contravvenzione deve essere indicato quando e da chi è stato effettuato il controllo di funzionalità. Gli enti preposti al controllo degli strumenti sono o le stesse aziende produttrici (a patto che abbiano una certificazione di qualità ISO 9001/2000) oppure il centro Accredia, unico ente italiano destinato a tale pratica. La multa è quindi contestabile se non vi è indicata la data dell’ultimo accertamento di funzionalità, se questo risale a più di 365 giorni (si ricorda, però, che a causa della nota diffusione pandemica del virus Covid-19, il Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza con la nota 300/A/3743/20/144/5/20/5 datata 27.05.2020 ha prorogato la validità delle certificazioni di taratura per novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ad oggi fissata al 31.03.2022) oppure se non è indicato l’ente che ha effettuato il controllo.
Ulteriore e settimo motivo di contestazione si ha quando la multa per eccesso di velocità sia emessa da un autovelox gestito da privati a cui si affidano i Comuni con gli agenti che si limitano solo a validare i dati. A stabilirlo la Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza n. 14109 del 24.05.2021: se la macchinetta elettronica viene privatizzata dall’Ente locale, tutte le multe da Codice della Strada sono nulle poiché la polizia locale non può limitarsi a «validare» i dati elaborati dai tecnici privati, ma deve sempre compiere un autonomo accertamento degli eccessi di velocità che riporta nei verbali.
Ecco, dunque, tutti i casi in cui è possibile opporsi a una contestazione per eccesso di velocità con ottime possibilità che il ricorso venga accolto!
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