
Il pignoramento mobiliare, come ogni altra procedura esecutiva forzata, è preceduto dalla notifica dell’atto di precetto, ossia dalla richiesta con cui il creditore intima al debitore il pagamento di quanto dovutogli in forza di un titolo esecutivo, nel termine di 10 giorni.
Nel caso del pignoramento mobiliare, le cose pignorate sono costituite da tutti i beni mobili del debitore trovati dall’ufficiale giudiziario durante l’accesso presso la sua residenza o sede legale, o in qualsiasi altro luogo appartenente al debitore e perfino, con le debite cautele, sulla sua persona. Inoltre, ove sia a ciò autorizzato dal Presidente del Tribunale, l’ufficiale giudiziario può anche pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre.
Indice
Quali beni possono essere pignorati?
L’art. 516 c.p.c. indica i criteri di scelta delle cose da pignorare, che l’ufficiale giudiziario deve rispettare nell’eseguire il pignoramento, dando innanzitutto precedenza ad oggetti o beni di pronte e facile liquidazione, nel limite del valore di realizzo, partendo dal denaro contante, oggetti preziosi, titoli di credito.
Ci sono poi dei limiti al pignoramento di cose mobili, distinguendo tra cose assolutamente impignorabili e cose relativamente impignorabili.
Non possono essere mai oggetto di pignoramento:
- le cose sacre e che servono all’esercizio del culto;
- l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli e le sedie per mangiare, gli armadi, i cassettoni, il frigorifero, le stufe e i fornelli da cucina, la lavatrice, gli utensili di casa e il mobile che li contiene, con esclusione dei mobili di pregio artistico o di antiquariato;
- i commestibili e combustibili necessari a far fronte ad un mese al mantenimento del debitore e della sua famiglia;
- le armi;
- le decorazioni al valore, lettere, registri e scritti di famiglia, e manoscritti tranne che facciano parte di una collezione;
- gli animali da compagnia e quelli impiegati a fini terapeutici o di assistenza al debitore.
Particolari limiti sono previsti per:
- gli attrezzi per la coltivazione del fondo: possono essere pignorati solo se non ci sono altri beni mobili, e su istanza del debitore può esserne anche escluso dal giudice il pignoramento se sono necessari all’uso del fondo (art. 515 comma 1 c.p.c.)
- i beni strumentali, ovvero quelli necessari all’esercizio della professione o del mestiere o dell’arte del debitore: sono pignorabili nei limiti del quindi del valore, e solo quando il valore di realizzo degli altri beni non appaia sufficiente a soddisfare il credito.
Questa regola prescritta dall’art. 515 comma 3 c.p.c. non si applica se l’attività è esercitata in forma societaria.
In ambito tributario (art. 62 comma 1 D.p.R. 602/73) anche i beni strumentali dell’attività esercitata in forma societaria non possono essere pignorati oltre il valore del quinto e solo quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’Ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.
Il procedimento
Il creditore personalmente, o a mezzo del difensore munito di procura, consegna all’ufficiale giudiziario territorialmente competente una richiesta di pignoramento, consegnando il titolo esecutivo su cui si fonda il credito ed il precetto debitamente notificato. Quest’ultimo, verificata pedissequamente la regolarità degli atti e delle relative notifiche, procede, in primo luogo, con la ricerca dei beni da pignorare nella casa del debitore, negli altri luoghi a lui appartenenti, sulla persona del debitore, ma può anche estendersi in luoghi non appartenenti al debitore se ivi si trovino cose determinate di cui il debitore può direttamente disporre.
In secondo luogo, sceglie le cose che ritiene di più facile e pronta liquidazione, dando preferenza al denaro contante, agli oggetti preziosi, ai titoli di credito e ad ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione. La scelta avverrà su un compendio di cose di valore di presumibile realizzo pari all’importo del credito precettato aumentato della metà.
Viene quindi redatto un verbale ove vengono inserite le operazioni eseguite e, chiaramente, gli oggetto e i beni recuperati, che riconsegnerà al creditore unitamente agli esecutivi.
Cosa contiene esattamente il processo verbale?
Il Verbale redatto dall’Ufficiale Giudiziario
L’Ufficiale giudiziario incaricato all’esecuzione del pignoramento, redige il verbale di pignoramento inserendo i seguenti elementi:
- l’ingiunzione rivolta al debitore e se questi non è presente personalmente, l’ingiunzione è rivolta alle persone di famiglia o addette alla casa o all’ufficio, per conto del debitore. Se nessuna di queste persone è presente, l’ufficiale giudiziario affigge l’avviso dell’ingiunzione sulla porta dell’immobile dove viene eseguito il pignoramento;
- la descrizione delle cose pignorate. Essa avviene mediante rappresentazione fotografica o audiovisiva. La carenza di descrizioni dei beni che non permetta la loro individuazione è causa di nullità del pignoramento e può essere fatta valere dal debitore entro venti giorni dalla conoscenza legale dell’atto, con lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi.
- l’indicazione approssimativa del valore di ciascun bene. Il valore indicato non è più quello di stima dei beni, ma nel nuovo testo dell’art. 518 c.p.c. dopo la riforma del 2006 è quello del presumibile realizzo derivante dalla vendita dei beni. L’attività di stima dei beni può essere compiuta anche in un secondo momento, entro il termine perentorio di trenta giorni dal pignoramento.
- le prescrizioni sulla custodia dei beni pignorati.
- l’avvertimento sulla possibilità della conversione del pignoramento (tempi e modalità previste dall’art. 495 c.p.c.)
- l’invito al debitore a dichiarare la residenza o ad eleggere il domicilio.
In seguito, sarà onere del creditore procedente iscrivere a ruolo il pignoramento entro e non oltre quindici giorni dalla consegna del verbale (art. 517 c.p.c.), presso la cancelleria del Tribunale competente, depositando telematicamente la nota di iscrizione a ruolo e le copie conformi del titolo esecutivo e del precetto.
Decorso il termine di quindici giorni senza che il creditore abbia iscritto a ruolo il pignoramento, questo diventa inefficace.
Inoltre, il pignoramento mobiliare presso il debitore perde efficacia, secondo quanto previsto dall’art. 597 c.p.c., anche se entro quarantacinque giorni dal suo compimento non viene chiesta l’assegnazione o la vendita dei beni.
Come posso evitare il pignoramento?
Il debitore può evitare il pignoramento dei suoi beni attraverso il pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario, con denaro contante o con mezzo equivalente (art. 494 c.p.c.).
Oppure, attraverso la conversione del pignoramento il debitore può invece far cessare gli effetti del pignoramento.
Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione del bene pignorato, il debitore può infatti chiedere di sostituire ai beni o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese (art. 495 c.p.c.).
Unitamente all’istanza il debitore deve depositare in cancelleria un importo non inferiore ad un sesto (d.l. 14 dicembre 2018 n. 135) dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento. La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell’esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell’istanza di conversione.
Il giudice può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di 48 mesi (d.l. 14 dicembre 2018 n. 135) la somma determinata con ordinanza dal giudice dell’esecuzione a seguito del deposito dell’istanza di conversione, maggiorata degli interessi al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Il Giudice provvede ogni sei mesi alla distribuzione tra i creditori di quanto versato dal debitore.
I beni pignorati sono liberati dal vincolo dopo il versamento dell’intera somma.
È importante ricordare che qualora il debitore ometta il versamento ovvero ometta o ritardi di oltre 30 giorni (d.l. 14 dicembre 2018 n. 135) il versamento anche di una sola delle rate previste, le somme versate vengono considerate come una parte dei beni pignorati e il giudice ne dispone la vendita.
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