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Per recuperare un credito: il pignoramento presso terzi
Il pignoramento presso terzi è uno degli strumenti previsti dalla legge per permettere al creditore di recuperare il suo credito nei confronti di un debitore che non provvede spontaneamente a farsene carico.
Si parla di pignoramento “presso terzi” in quanto il creditore – con la notifica dell’atto di pignoramento – “aggredisce”, per recuperare un credito, beni del debitore che sono nella disponibilità di terze persone e/o crediti vantati dal debitore verso terzi.
Alcuni esempi ci aiutano a capire meglio: si pensi al pignoramento del quinto dello stipendio (altro non è che il pignoramento “presso terzi” che colpisce un credito che il debitore ha verso il proprio datore di lavoro e che, proprio per questo, viene notificato anche al datore di lavoro); si pensi ancora al pignoramento “presso terzi” delle somme accreditate su di un conto corrente intestato al debitore (ad essere pignorato è il credito che il correntista ha nei confronti della Banca a cui sarà notificato l’atto di pignoramento).
Quando è possibile ricorrere a questo strumento?
Al pari di tutte le procedure esecutive, il creditore potrà farvi ricorso solo dopo essere entrato nella disponibilità di un titolo esecutivo (es. cambiale, decreto ingiuntivo, sentenza di condanna, etc.) e solo dopo aver notificato l’atto di precetto, ossia l’atto con cui ha intimato al debitore il pagamento del credito entro 10 giorni dalla ricezione dell’atto, pena l’avvio di azioni esecutive. Decorso detto termine, il creditore potrà procedere con la notifica dell’atto di pignoramento presso terzi che segna l’avvio del procedimento esecutivo.
Il creditore dipone di altri strumenti per recuperare un credito?
Sì, il creditore decide il tipo di pignoramento da promuovere a seconda della tipologia di “bene” del debitore che vuole “colpire”, divendendo così possibile distinguere tra:
- pignoramento immobiliare: procedimento finalizzato alla vendita forzata dell’immobile (casa, terreno, etc.) di proprietà del debitore al fine di soddisfarsi sul ricavato ottenuto. Per approfondire questa procedura si rimanda al relativo articolo di approfondimento consultabile cliccando qui;
- pignoramento mobiliare: in questo caso, l’azione del creditore si indirizza verso i beni mobili del debitore (es. gioielli, arredi rinvenuti presso l’abitazione del debitore o presso l’ufficio, auto di proprietà, etc.). Anche per detta forma di pignoramento, il creditore recupererà le somme a lui dovute dalla vendita forzata di questi beni pignorati. Per approfondimenti sul pignoramento mobiliare consulta l’articolo di approfondimento cliccando qui.
Il pignoramento presso terzi altro non è che una particolare forma di pignoramento mobiliare in cui vi è il necessario coinvolgimento di un soggetto terzo (es. banca, datore di lavoro, INPS, etc.).
Come si svolge il procedimento di pignoramento presso terzi?
Il creditore in possesso di un titolo esecutivo e che abbia provveduto a notificare l’atto di precetto al debitore, potrà, decorsi almeno 10 giorni dal perfezionamento della notifica dell’atto di precetto ma entro 90 giorni dalla notifica (termine di efficacia del precetto), notificare l’atto di pignoramento presso terzi al debitore ed al terzo pignorato (ad esempio, la banca o il datore di lavoro).
L’atto di pignoramento presso terzi contiene:
- l’ingiunzione rivolta al debitore di astenersi dal compiere qualunque atto diretto a sottrarre i beni/crediti assoggettati all’espropriazione;
- l’indicazione del credito per cui si procede esecutivamente;
- l’indicazione del titolo esecutivo e del precetto, con specifica della data di notifica;
- l’indicazione, almeno generica, della cose o delle somme di denaro dovute dal terzo al debitore con l’intimazione rivolte al terzo pignorato di non disporne senza ordine del Giudice (il terzo, con la notifica dell’atto, diviene custode di quanto pignorato);
- la data in cui si terrà l’udienza in Tribunale in cui il creditore chiederà l’assegnazione delle somme pignorate o la vendita dei beni mobili nella disponibilità di terzi;
- l’invito al terzo pignorato di fornire al creditore a mezzo Pec, entro 10 giorni dalla ricezione dell’atto notificato, la dichiarazione in cui precisa “di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna…“;
Con la notifica di questo atto si “bloccano” le somme e i beni, in possesso del terzo ma riconducibili al debitore.
All’udienza indicata nell’atto di pignoramento, il Giudice dell’Esecuzione verifica la regolarità della notifica e se è pervenuta la dichiarazione positiva da parte del soggetto terzo pignorato.
Alla dichiarazione positiva farà seguito il provvedimento con cui il Giudice assegna al creditore che ha promosso il pignoramento le somme detenute dal terzo cui, pertanto, sarà ordinato di pagare direttamente al creditore. Laddove, invece, fossero stati pignorati beni mobili in possesso di terzi, il Giudice autorizzerà la vendita forzata, analogamente a quanto avviene per il pignoramento mobiliare.
Perchè il pignoramento presso terzi è preferibile rispetto alle altre procedure?
In quanto si tratta di una procedura molto semplificata se confrontatata alle altre due: destinata a concludersi in breve tempo e con costi molto contenuti.
Laddove, pertanto, sia possibile “scegliere” tra la forma di pignoramento cui ricorrere per recuperare un credito (si pensi al caso in cui sia noto sia il datore di lavoro del debitore che l’esistenza di un’auto intestata al debitore), non ci sono dubbi sul fatto che sia preferibile optare, quanto meno in prima battuta, per procedere mediante l’esecuzione presso terzi.
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