
Indice
Quali sono i regimi fiscali introdotti per un Ente del Terzo Settore?
REGIME FORFETTARIO APPLICABILE AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE NON COMMERCIALI
Gli Enti del Terzo Settore non commerciale possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 80 D.Lgs 117/2017.
Il reddito imponibile si determina applicando un coefficiente di redditività all’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio delle attività di interesse generale svolte con modalità commerciali e delle attività diverse, aggiungendo alcuni componenti positivi di reddito derivanti da:
• plusvalenze patrimoniali;
• sopravvenienze attive;
• dividendi;
• proventi immobiliari.
I coefficienti di redditività sono diversificati a seconda che l’attività consista in prestazione di servizi o in altre attività (ad esempio cessioni di beni). In particolare per le prestazioni di servizi:
- 7% per ricavi fino a € 130.000,00
- 10% per ricavi compresi da € 130.001,00 a € 300.000,00
- 17% per ricavi superiori ad € 300.000,00
mentre per le altre attività:
- 5% per ricavi fino a € 130.000,00
- 7% per ricavi compresi da € 130.001,00 a € 300.000,00
- 14% per ricavi superiori ad € 300.000,00.
Nel caso in cui un ente eserciti sia attività di prestazione di servizi che altre attività, non è previsto che possa applicare, per ciascuna categoria di ricavi, le relative aliquote. Esso dovrà applicare il coefficiente relativo alla categoria di ricavi di ammontare prevalente.
Questo nuovo regime risulta nettamente migliore, in termini di coefficienti applicati, rispetto alla previsione dell’articolo 145 del D.p.R. 917/1986.
Per accedere a questo regime forfetario, l’ETS deve esercitare la relativa opzione nella dichiarazione annuale dei redditi. L’opzione ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel quale viene esercitata e fino ad eventuale revoca, effettuata anch’essa nella dichiarazione dei redditi. In ogni caso tale opzione ha validità almeno triennale.
L’ente che inizia ad esercitare attività commerciale può esercitare l’opzione anche nella dichiarazione di inizio attività ai fini IVA.
Nel caso in cui l’ETS abbia rinviato la tassazione di componenti positivi di reddito o la deduzione di componenti negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, gli stessi partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del regime forfetario.
Le perdite fiscali generatesi nei periodi di imposta anteriori a quello di applicazione del regime forfetario sono deducibili dal reddito secondo le regole ordinarie stabilite nel Testo unico delle imposte sui redditi, cioè esse sono utilizzabili in diminuzione del reddito dei periodi successivi per un importo non superiore all’80% di tale reddito, senza limiti temporali. Se, invece, si tratta di perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta, è possibile il riporto in misura pari al 100% del reddito.
Infine, gli enti che optano per questo regime forfetario sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore e degli indici sintetici di affidabilità.
Per fare un esempio numerico, immaginiamo un ETS non commerciale che, nell’esercizio precedente, abbia conseguito ricavi per prestazioni di servizi pari a euro 300.000,00 e che non abbia altri redditi.
La base imponibile sarà in questo caso di:
(130.000,00 x 7%) + (170.000,00 x 10%) = 26.100,00 euro, a cui corrisponderanno 6.264,00 euro di IRES (26.100,00 x 24%
REGIME FORFETTARIO PER LE ATTIVITA’ COMMERCIALI SVOLTE DALLE ODV E APS
Le Organizzazione di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale, ancorchè rientrano pienamente tra gli Enti del Terzo Settore e possono optare per il regime forfettario generalmente riconosciuto dall’art 80 del D.Lgs 117/2017, presentando i requisiti di cui al successivo art. 86, potranno usufruire di un regime fiscale ad esse riservato.
Il legislatore ha infatti introdotto un ulteriore regime forfettario “speciale” destinato alle ODV e alle APS a condizione che nel periodo d’imposta precedente non abbiano percepito ricavi commerciali superiori a 130.000,00 euro secondo il quale i coefficienti di redditività sono diversificati a seconda che l’Associazione sia una ODV o una APS. Nel primo caso il coefficiente è pari ad 1% mentre nel secondo caso è pari a 3%.
Dal punto di vista della determinazione del reddito di impresa, il nuovo regime forfettario si avvicina al meccanismo di cui alla legge 398/1991.
Per accedere a questo regime forfetario, l’ODV o l’APS deve esercitare la relativa opzione nella dichiarazione annuale dei redditi. L’opzione ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel quale viene esercitata e fino ad eventuale revoca, effettuata anch’essa nella dichiarazione dei redditi. In ogni caso tale opzione ha validità almeno triennale.
Le APS e le ODV che applicano tale regime:
– sono esonerate dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi;
– ai fini IVA non esercitano la rivalsa Iva per le operazioni nazionali e non hanno diritto alla detrazione dall’Iva assolta, dovuta e addebitata sugli acquisti da esse effettuati fermo restando l’obbligo, per le operazioni per le quali risultano debitori dell’Iva, di emettere la fattura o di integrarla con l’indicazione dell’aliquota e dell’importo dell’imposta e di versare l’Iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni;
– non operano la ritenuta alla fonte ai propri collaboratori (dipendenti e assimilati, autonomi, ecc.);
– non applicano gli indici sintetici di affidabilità.
Per fare un esempio numerico, immaginiamo una APS che abbia avuto entrate da attività commerciali per 100.000,00 euro.
La base imponibile sarà pari a 3.000,00 euro (100.000,00 x 3%), e l’IRES dovuta sarà pari a 720,00 euro (3.000,00 x 24%).
ENTI DEL TERZO SETTORE CON ATTIVITA’ COMMERCIALE PREVALENTE
Gli ETS commerciali sono obbligati al rispetto degli obblighi contabili previsti dagli artt 14 e ss del D.p.R. 600/1973 e quindi, tra le altre cose, all’istituzione dei registri IVA integrati con le annotazioni dei componenti reddituali ai fini delle imposte sui redditi e il superamento dei limiti di ricavi, pari ad € 400.000,00 per i servizi ed € 700.000,00 per le altre attività, fa scattare l’obbligo di tenuta della contabilità ordinaria.
Quando entreranno in vigore questi regimi fiscali?
Questa nuova parte fiscale riguardante il Terzo settore entrerà in vigore a partire dal periodo d’imposta successivo:
• all’operatività del registro unico nazionale del Terzo settore;
• all’autorizzazione della Commissione europea.
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