
La principale novità introdotta dalla riforma Cartabia è sicuramente rappresentata dalla modifica della fase introduttiva.
Ne abbiamo sicuramente già sentito parlare, ma – codice alla mano – vediamole nel dettaglio.
L’obiettivo del legislatore è stato in primo luogo quello di spostare le preclusioni a carico delle parti, collocandole in un momento anteriore all’udienza, facendo in modo che la causa diventasse matura per la decisione già alla prima udienza fissata.
Infatti, nel precedente modello, la costante e quasi automatica richiesta di concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. conduceva allo svolgimento di una seconda udienza.
Come anticipato, la principale novità introdotta dalla riforma Cartabia è sicuramente rappresentata dalla modifica della fase introduttiva.
Vediamo come.
Indice
L'atto introduttivo: chiarezza e sinteticità.
L’atto introduttivo resta la citazione, ma, per effetto della novella, i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda devono essere «esposti in modo chiaro e specifico» (art. 164, n. 4). Analogamente, per la comparsa di risposta, si prescrive che il convenuto «proponga tutte le sue difese e prenda posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda in modo chiaro e specifico» (art. 167, co. 1).
Ricordiamoci che, a norma del nuovo ultimo co. 1 dell’art. 121 c.p.c., «Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico». Ne consegue, quindi, che tutti gli atti introduttivi dovranno essere sintetici, ma anche chiari e specifici ed, ovviamente, telematici. Ma a questo già ci eravamo abituati.
Ma non eravamo affatto abituati al fatto che la mancanza di chiarezza o di specificità dell’ atto di citazione, potrebbe far incorrere in un’ordinanza di rigetto ai sensi del nuovo art. 183 quater c.p.c.
Se invece il difetto di chiarezza e di specificità non si traduce in una nullità dell’atto di citazione o si riferisce alla comparsa di risposta (priva di domande riconvenzionali), il vizio incide solo sulla qualità del dibattito processuale.
Ma non solo.
Abbiamo già visto, in un precedente articolo come la mediazione e negoziazione assistita assumano un ruolo notevole e di certo molto più centrale con la riforma Cartabia.
Ebbene, quale conseguenza immediata abbiamo la modifica dell’art. 163 cpc e l’introduzione del comma 3 che prevede «l’indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell’assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento».
Le altre novità riguardano il n. 7 del medesimo articolo 163.
Innanzitutto, il convenuto deve essere invitato a costituirsi 70 giorni prima (non più 20 giorni prima) dell’udienza indicata nell’atto di citazione. Inoltre, scompare il riferimento alla costituzione almeno 10 giorni prima in caso di abbreviazione dei termini a comparire, in quanto è la stessa abbreviazione ad essere esclusa.
Vengono infine aggiunti altri due avvertimenti. Il primo è l’avvertimento che «la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 o da leggi speciali». Il secondo è l’avvertimento «che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato».
I nuovi avvertimenti, seppur concettualmente distinti, vanno ad integrare l’avvertimento sulle decadenze (ex artt. 38 e 167) e, testualmente, compongono un tutt’uno con questo. Pertanto, dovrebbero soggiacere alla medesima disciplina già prevista per l’avvertimento sulle decadenze ai sensi dell’art. 164, co. 2 e 3.
Dunque, in caso di mancanza di uno dei nuovi avvertimenti e di mancata costituzione del convenuto, deve essere disposta la rinnovazione della citazione (art. 164, co. 2).
Se invece il convenuto, costituitosi in giudizio, deduce la mancanza di uno degli avvertimenti, il giudice fissa una nuova udienza (art. 164, co. 3).
Un esempio?
Cita ……. comparire innanzi l’intestato Tribunale all’udienza del 10 giugno 2023, ore di rito, con l’invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’articolo 166 e a comparire, nell’udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell’articolo 168-bis, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni […].
Attore e convenuto: i termini per la costituzione in giudizio.
Come già anticipato, la fase introduttiva del giudizio viene rimodulata, per far sì che le allegazioni e le istanze istruttorie delle parti siano chiarite e completate prima dell’udienza.
Si possono individuare tre forbici temporali prima dell’udienza: un primo momento corrisponde alla fase introduttiva pre Cartabia, ossia alla citazione e alla comparsa di risposta; un secondo momento è dato dalle verifiche preliminari di cui è incaricato il giudice (art. 171 bis) e infine possiamo ritrovare il terzo momento, previsto dal neo art. 171 ter che corrisponde all’attività di integrazione degli atti introduttivi.
Per permettere questo, non avremo più i classici 90 giorni per comparire, bensì 120 secondo quanto disposto dal nuovo art. 163 bis, primo comma.
Il secondo comma dell’art. 163 bis è abrogato, sicché i termini minimi non possono più essere abbreviati con decreto del Presidente, neppure ove la causa necessiti di pronta spedizione. Resta invece la possibilità di ridurre i termini eccedenti il minimo ai sensi dell’art. 163 bis, co. 3, con l’effetto che, in caso di riduzione, i termini a ritroso che decorrono dall’udienza, saranno computati dalla nuova udienza fissata dal Presidente con termine per il deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter.
In parole semplice, i termini divengono a ritroso e per l’attore, il termine di costituzione è dunque sempre di 10 giorni dalla notificazione della citazione, mentre per il convenuto, il termine di costituzione passa da 20 a 70 giorni prima dell’udienza indicata nella citazione e, al pari di quello concesso all’attore, non è suscettibile di riduzione.
Ne consegue che il termine entro cui il convenuto deve organizzare le proprie difese passa da un minimo di 70 giorni (90 meno 20) a un minimo di 50 giorni (120 meno 70). Decorso il termine di 70 giorni prima dall’udienza di comparizione, maturano le solite decadenze di cui agli artt. 38 e 167, co. 2 e 3: eccezione di incompetenza ex art. 38, eccezioni non rilevabili d’ufficio, domande riconvenzionali, dichiarazione della intenzione di chiamare in causa un terzo.
Abbiamo avuto un assaggio di cosa cambierà per gli avvocati, che si troveranno a redigere un atto con i nuovi crismi della riforma.
Come detto, fatti, la principale novità introdotta dalla riforma Cartabia è sicuramente rappresentata dalla modifica della fase introduttiva.
Ma il Giudice? Cosa fa in prima udienza?
Art. 171 ter: Le memorie integrative.
Dopo i controlli preliminari del giudice, ci si addentra nel nuovo articolo 171 ter, caratterizzato da quelle che comunemente conosciamo per le memorie 183 cpc VI comma.
Le tempistiche? A ritroso, ancora.
Infatti, con la prima memoria, da depositarsi a pena di decadenza almeno 40 giorni prima dell’udienza, all’attore è concesso «proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo» e «chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l’esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta». Si tratta di attività che, in precedenza, erano previste solo dall’art. 183, co. 5. Inoltre, con la stessa memoria, entrambe le parti possono «precisare e modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte» ossia l’attività di emendatio libelli che, in precedenza, era ammessa sia all’udienza ex art. 183, co. 5, sia con la prima memoria ex art. 183, co. 6.
In definitiva, con nella stessa prima memoria, si possono formulare vere e proprie domande nuove (specialmente, la reconventio reconventionis), ma si può anche compiere la mera emendatio delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già formulate, là dove nella prima memoria ex art. 183, co. 6, vecchio rito solo la seconda era concessa.
L’aver tradotto nella prima memoria scritta anche il potere di formulare domande nuove porta con sé il necessario ampliamento contenutistico delle memorie successive. Non a caso, nella seconda memoria, da depositarsi a pena di decadenza almeno 20 giorni prima dell’udienza, le parti possono – anzi, devono – compiere tutte le attività già previste dalla seconda memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, tra cui, in particolare, indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali (barriera preclusiva istruttoria), ma il convenuto deve anche contraddire alle eventuali domande nuove formulate dall’attore con la prima memoria integrativa («proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove formulate nella memoria di cui al n. 1»).
Analogamente, la terza memoria integrativa, da depositarsi almeno 10 giorni prima dell’udienza, non è riservata, come la terza memoria ex art. 183, co. 6, vecchio rito, alla sola prova contraria, ma è concesso alle parti veicolare, per il suo tramite, la replica alle eccezioni nuove formulate nella memoria precedente (e sembrerebbe trattarsi della replica alle eccezioni che il convenuto può aver sollevato nella seconda memoria per contraddire alla domanda nuova in senso stretto formulata dall’attore con la prima memoria).
Le memorie integrative devono poi essere utilizzate dalle parti per contraddire sulle questioni eventualmente rilevate d’ufficio dal giudice con le verifiche preliminari di cui all’art. 171 bis, ivi comprese quelle riguardanti l’assolvimento delle condizioni di procedibilità o la sussistenza dei presupposti per procedere col rito semplificato ex art. 281 decies ss.
La prima udienza e la contumacia: le novità
L’udienza di prima comparizione delle parti di trattazione della causa (art. 183) non si svolgerà, come visto, prima di 120 giorni dalla notificazione della citazione e le parti vi si presenteranno dopo aver completato definitivamente le proprie allegazioni e istanze istruttorie.
In tal sede, ai sensi del nuovo art. 185 bis, il giudice può formulare d’ufficio una proposta conciliativa «fino al momento in cui fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione» (in precedenza: «alla prima udienza, ovvero sino a quando non è esaurita l’istruzione»). Sempre alla prima udienza, il giudice, se ritiene di autorizzare la chiamata del terzo a istanza dell’attore (art. 171 bis, co. 1), fissa una nuova udienza ai sensi dell’art. 269, co. 3 (art. 183, co. 2). L’art. 183, co. 2, prevede peraltro che la fissazione della nuova udienza sia disposta «salva l’applicazione dell’articolo 187» ossia salvo che la causa sia già matura per la decisione. Non è chiaro cosa intenda esprimere la clausola di salvezza. Come prima anticipato, il giudice potrebbe già decidere sulle istanze istruttorie e predispone il calendario delle successive udienze sino a quella di rimessione in decisione, specificando gli incombenti che verranno esplicati in ciascuna udienza.
Lo stesso comma precisa poi che, se l’ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori avviene fuori udienza, essa deve comunque essere pronunciata entro 30 giorni. Inoltre, si impone la fissazione dell’udienza per l’assunzione dei mezzi di prova entro 90 giorni: termini, chiaramente non ordinatori.
Mutando la fase introduttiva, varia anche la disciplina della contumacia.
Nell’art. 171 vengono abrogate le parole «fino alla prima udienza» quindi l’attore deve necessariamente costituirsi entro 10 giorni dalla notificazione della citazione e il convenuto dovrà costituirsi entro 70 giorni dall’udienza. Se invece alla scadenza del termine di 70 giorni prima dell’udienza (termine per la costituzione del convenuto ex art. 166) una parte risulta ritualmente costituita e l’altra no, quest’ultima, ai sensi del nuovo co. 3 dell’art. 171, è dichiarata contumace, con provvedimento emesso all’esito dei controlli preliminari ex art. 171 bis, co. 1.
In verità, non si dovrà dichiarare la contumacia se la parte si costituisce dopo la scadenza del termine ex art. 166, ma comunque prima dell’emissione del provvedimento ex art. 171 bis.
Il Giudice e le nuove ordinanze ex artt. 183 ter e quater
Una delle novità più significative della riforma è senz’altro l’introduzione di due ordinanze, una di accoglimento (art. 183 ter) l’altra di rigetto (art. 183 quater), inidonee al giudicato che mirano a velocizzare il procedimento, fornendo e favorendo una definizione più rapida della controversia.
Tali ordinanze mirano a sostituirsi alla sentenza e a definire l’intero processo là dove la domanda appaia, rispettivamente, manifestamente fondata o manifestamente infondata.
Vediamo nel dettaglio di seguito.
I presupposti per l’emissione dell’ordinanza di accoglimento, previsti dal neo articolo 183 ter, sono:
- l’istanza di parte;
- la competenza del tribunale (anche collegiale, mancando una specificazione in proposito);
- la controversia su diritti indisponibili;
- il raggiungimento della prova dei fatti costitutivi della domanda;
- la manifesta infondatezza delle difese della controparte;
- in caso di processo cumulato, che i precedenti requisiti siano comuni a tutte le cause.
L’ordinanza è provvisoriamente esecutiva, contiene la regolamentazione delle spese di lite, ma non è idonea ad acquistare efficacia di giudicato, né la sua efficacia può essere invocata in altri processi.
La forma dell’ordinanza presuppone poi la previa instaurazione del contraddittorio sull’istanza avanzata dalla parte.
Inoltre, essa è reclamabile ai sensi dell’art. 669 terdecies – mezzo di impugnazioni che si conferma versatile – e dal reclamo dipende anche la sorte del processo:
- se il reclamo è accolto, il giudizio prosegue dinanzi a un magistrato diverso da quello che ha pronunciato l’ordinanza;
- se il reclamo non è proposto o viene rigettato, l’ordinanza definisce il giudizio e non è altrimenti impugnabile ma la controparte potrà agire in accertamento negativo, anche in sede di opposizione all’esecuzione.
L’art. 183 quater disciplina invece l’ordinanza di rigetto della domanda dettando i presupposti:
- domanda manifestamente infondata;
- nullità della citazione per omessa o incerta indicazione del petitum(n. 3 dell’art. 163), se «la nullità non è stata sanata»;
- nullità della citazione
Al pari dell’ordinanza di accoglimento:
– non acquista efficacia di giudicato;
– con essa il giudice regola le spese di lite;
– è reclamabile ex art. 669 terdecies;
– se il reclamo non è proposto o è rigettato, l’ordinanza definisce il giudizio e non è ulteriormente impugnabile;
– se il reclamo è accolto il processo prosegue dinanzi a un diverso magistrato.
La fase decisoria: addio all'art. 190 c.p.c.
Viene innovata anche la fase decisoria allineando in parte gli schemi procedimentali dinanzi al tribunale collegiale e monocratico, mediante la modifica o l’introduzione degli artt. 189, 275, 275 bis (per il rito collegiale), 281 quinquies e 281 sexies (per il rito monocratico) e l’abrogazione dell’art. 190.
Il punto centrale è la scomparsa dell’udienza di precisazione delle conclusioni ma compare l’«udienza di rimessione della causa al collegio» ovvero l’«udienza di rimessione in decisione» (monocratica), che di seguito verranno analizzate.
Nel rito collegiale, spetta innanzitutto al giudice istruttore la scelta dell’iter che segue al deposito delle note di precisazione delle conclusioni. In particolare, il g.i.:
– se ritiene che la causa possa essere decisa a seguito di discussione orale (rectius, trattazione mista) (art. 275 bis), fissa l’udienza di discussione orale dinanzi al collegio e assegna alle parti due termini anteriori all’udienza: uno non superiore a 30 giorni per il deposito delle sole note di precisazione delle conclusioni e uno non superiore a 15 giorni prima dell’udienza per il deposito delle sole comparse conclusionali.
All’udienza di discussione, il giudice fa la relazione della causa e il presidente ammette le parti alla discussione orale.
La decisione può poi avvenire in due modi: o all’udienza mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni della decisione, nel qual caso la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione del presidente, oppure mediante deposito nei successivi 60 giorni.
– se il giudice non ritiene che la causa possa essere decisa con discussione orale, si applica l’art. 189. Quindi, fisserà dinanzi a sé l’udienza di rimessione della causa al collegio e assegna 3 termini:
- il primo, non superiore a 60 giorni prima dell’udienza di rimessione al collegio, per il deposito delle note di sola precisazione delle conclusioni;
- il secondo, non superiore a 30 giorni prima dell’udienza, per il deposito delle comparse conclusionali;
- il terzo, non superiore a 15 giorni prima dell’udienza, per il deposito delle memorie di replica
La sentenza sarà poi depositata entro 60 giorni dall’udienza secondo quanto previsto dall’ art. 275, co. 1.
L’art. 189, co. 1, nel regolare la rimessione in decisione a seguito di trattazione scritta concede alle parti la facoltà di rinunciare ai termini per il deposito dei tre atti scritti, ovvero depositando dapprima delle note di precisazione delle conclusioni e, in secondo luogo, conclusionali e repliche.
La decisione nel rito monocratico è analoga a quella collegiale, salve alcune differenze.
È il giudice che in primis indirizza la decisione o secondo il modello orale (art. 281 sexies) o secondo il modello scritto o misto (art. 281 quinquies).
Se opta per la decisione a seguito di discussione orale, l’iter è lo stesso del vecchio art. 281 sexies, con la sola differenza che il giudice può pronunciare la sentenza in udienza con la lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni della decisione ma, in alternativa, può, in virtù del nuovo co. 3, depositare la sentenza entro 30 giorni.
Se invece non opta per la discussione orale, si segue il modello scritto o misto di cui all’art. 281 quinquies.
Il modello di decisione a seguito di trattazione scritta (co. 1) è identico a quello collegiale ex art. 189.
Il giudice fissa l’udienza di rimessione in decisione e un termine non superiore a 60 giorni prima dell’udienza per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni.
Fisserà poi ulteriori due termini: il primo non superiore a 30 prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali e un terzo termine non superiore a 15 giorni prima dell’udienza per il deposito delle memorie di replica.
Il modello misto (co. 2), invece, si applica su richiesta di almeno una delle parti. Il giudice fissa solo i primi due termini di cui all’art. 189 (note di precisazione delle conclusioni e memorie conclusionali) e l’udienza di discussione orale.
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