
Con il D. Lgs. n. 149 del 2022, sono state apportate modifiche rilevanti in tema di notificazioni civili, per tutti quei procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio. La Riforma Cartabia, infatti, ha introdotto importati novità apportando una serie di modifiche e, quindi, nuove regole per le notificazioni civili
Vediamole nel dettaglio.
Indice
Modifiche apportate alla L. n. 53/1994
La modifica di maggior rilievo apportata alla L. n. 53/1994 riguarda l’introduzione del nuovo articolo 3 ter.
In questo articolo sono state disciplinate le ipotesi in cui sorge in capo all’avvocato l’obbligo di notificare gli atti con modalità telematiche, tramite posta elettronica certificata (“PEC”) o servizio elettronico certificato qualificato, denominato “SERCQ”.
Tale obbligo sussiste se il destinatario:
- ha l’obbligo di munirsi di domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi;
- pur non essendo obbligato per legge, ha eletto spontaneamente domicilio digitale nell’indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (“INAD”)
Il legislatore ha, poi, disciplinato le conseguenze derivanti dall’impossibilità di eseguire la notificazione telematica e del suo mancato perfezionamento.
Notificazione impossibile e mancato perfezionamento
Abbiamo anticipato che la riforma ha previsto regole nuove per le notificazioni civili. In particolare, per i procedimenti instaurati a partire dal 28 febbraio 2023 sono entrate in vigore le novità apportate dalla Riforma Cartabia in tema di notificazioni civili.
Il legislatore ha, inoltre, disciplinato le conseguenze derivanti dall’impossibilità di eseguire la notificazione telematica e del suo mancato perfezionamento.
Si verificheranno due ipotesi:
- la notifica non è possibile/non ha avuto esito positivo per cause imputabili al destinatario(ad es. la PEC è “piena”):
- se il destinatario è un’impresa o un professionista iscritti nell’indice INI-PEC la notifica si esegue inserendo l’atto da notificare nell’area web riservata prevista dall’art. 359 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, in tal caso la notifica si ha per eseguita trascorsi 10 giorni dall’inserimento;
- se il destinatario ha eletto spontaneamente domicilio si procede alla notifica con le modalità ordinarie (per posta o tramite l’Ufficiale Giudiziario)
2. La notifica non è possibile o non ha esito positivo per cause non imputabili al destinatario e in questo caso si procede alla notifica con le modalità ordinarie, ovvero a mezzo ufficiale giudiziario o, in proprio, a mezzo posta.
Art. 137 c.p.c.: modifiche
È stato modificato il secondo comma dell’art. 137 c.p.c., prevedendo che «L’ufficiale giudiziario o l’avvocato esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi».
Rispetto alla precedente formulazione, viene introdotto espressamente il riferimento alla figura dell’avvocato nella categoria dei soggetti che possono eseguire notifiche degli atti del processo.
Viene inoltre richiamato l’obbligo di notifica telematica da parte dell’avvocato, specificando che egli esegue le notificazioni “nei casi e con le modalità previste dalla legge”, ossia così come previsto dalla L. n. 53/1994.
Alla nuova regola di notifica telematica dell’avvocato obbligatoria corrisponde il divieto imposto all’Ufficiale giudiziario di eseguirla.
L’Ufficiale potrà eseguire la notifica su richiesta dell’avvocato solo se quest’ultimo non deve eseguirla a mezzo PEC o SERCQ, o con altra modalità prevista dalla legge, oppure, quando vengono meno i presupposti del già menzionato obbligo, cioè non è stato possibile eseguire la notifica / non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario.
In questo caso l’avvocato deve formulare una dichiarazione attestante le difficoltà riscontrate, di cui l’Ufficiale darà atto nella relazione di notificazione.
È evidente, pertanto, che l’avvocato dovrà inserire nella relata tale impossibilità.
Un esempio??
Esempio di relata di notifica
RELATA DI NOTIFICA CON DICHIARAZIONE EX ART. 137 CO. 7 C.P.C.
(IN VIGORE DAL 28.02.2023 EX D.LGS 149/2022 – 197/2022 E D.L. 198/2022)
Il sottoscritto Avv. _________ quale procuratore e difensore di ___________chiede all’Ufficio Unico Notifiche Civili presso il Tribunale di di procedere alla notifica dell’atto suesteso ed a tal fine dichiara che (indicare una delle 4 categorie):
- la notifica riguarda un procedimento instaurato prima del 28.2.2023;
- il destinatario non è titolare di posta elettronica certificata/domicilio digitale risultante nei pubblici elenchi previsti dalla normativa vigente;
- non è stato possibile eseguire la notifica a mezzo posta elettronica certificata ovvero la notifica a mezzo posta elettronica certificata ha avuto esito negativo per causa non imputabile al destinatario;
- non è stato possibile eseguire la notifica a mezzo posta elettronica certificata ovvero la notifica a mezzo posta elettronica certificata ha avuto esito negativo per causa imputabile al destinatario e non è stato possibile procedere all’inserimento dell’atto nell’area web prevista dall’art. 359 del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza, in quanto al momento, ancora non istituito.
______, lì
FIRMA
RELATA DI NOTIFICA
Ad istanza di chi in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’ UNEP presso il Tribunale di __________, vista la richiesta dell’avv. _________ quale procuratore di ________ e la dichiarazione del medesimo, ho notificato copia dell’antescritto
atto a _________________________________
Art. 149 bis e 147 c.p.c.: nuove regole
La Riforma Cartabia, infatti, ha introdotto nuove regole per le notificazioni civili che modificano anche l’art. 149 bis.
In base alla nuova previsione normativa, anche l’Ufficiale dovrà eseguire le notifiche telematicamente se il destinatario ha l’obbligo di munirsi di una PEC o SERCQ oppure ha eletto spontaneamente domicilio digitale nell’INAD.
Questo varrà quindi anche per quegli atti tipicamente propri dell’ufficiale giudiziario, come il pignoramento presso terzi.
Un’altra modifica rilevante ha riguardato l’art. 147 c.p.c. in cui sono stati inseriti due commi che prevedono che le notificazioni a mezzo PEC o SERCQ:
- possono essere eseguite senza limiti orari;
- si perfezionano:
- per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione
- per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Ma attenzione: se quest’ultima è generata tra le 21 e le 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle 7.
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