Occupazione abusiva degli immobili: non è solo un fenomeno che abbiamo imparato a conoscere dalle cronache televisive, dai notiziari o dai programmi di attualità che accompagnano le nostre serate.
L’occupazione abusiva degli immobili è un annoso problema, peraltro molto complesso che investe ambiti sia di tipo civilistico che penale.
La legge, infatti, offre sia un rimedio civile sia un rimedio penale ma, è evidente, al proprietario dell’immobile interessa solo un fattore: ritornare nel più breve tempo possibile nel possesso del proprio immobile occupato.
Occupazione abusiva di un immobile: come liberarsi del problema e allontanare definitivamente lo spettro dell’occupazione abusiva del proprio immobile?
Indice
Occupazione abusiva di un immobile: partiamo dal principio
Nella pratica, quando si verifica l’occupazione abusiva di un immobile? Il tutto nasce da un concetto molto semplice: un soggetto entra ed utilizza un immobile chiaramente non di proprietà senza detenere alcun titolo e senza aver sottoscritto alcun contratto.
Abbiamo imparato a conoscere bene il fenomeno che, di fatto, avviene quando una persona entra forzatamente all’interno dell’immobile presumibilmente sfruttando l’assenza del legittimo proprietario senza uscirne.
È evidente, pertanto, che alla base di un’occupazione abusiva di un immobile vi è la totale assenza di un titolo che giustifichi l’ingresso e il godimento del bene immobile stesso: di fatto, lo sfortunato proprietario non solo si ritroverà l’immobile occupato ma dovrà subire anche l’aggravante di non vedersi nemmeno pagato il canone di locazione.
Da qui, i due rimedi civili e penali che la legge mette a disposizione del proprietario che, diciamo sin da subito, non si escludono a vicenda. L’azione civile è infatti rivolta a ottenere il risarcimento del danno mentre quella penale ha come diretta conseguenza la condanna del soggetto.
Giuridicamente quindi c’è una grossa differenza tra un inquilino moroso e un soggetto che occupa abusivamente un immobile.
Il primo è colui che risiede e gode dell’immobile avendo un valido contratto ma che non onera il pagamento del canone, venendo meno alla propria obbligazione contrattuale.
Il secondo, invece, occupa l’immobile senza alcun accordo legale o contratto valido, il che lo rende anche penalmente responsabile.
Nella pratica: cosa rischia il sig. Pinco occupando abusivamente il tuo immobile?
Abbiamo già detto che esistono due rimedi sia in sede civile che in sede penale in quanto il sol fatto di occupare abusivamente un immobile costituisce sia un illecito civile che un illecito penale.
Gli scenari sono molteplici.
Se l’intruso viene sorpreso durante l’atto, è possibile chiamare immediatamente le forze dell’ordine, le quali possono intervenire per rimuovere il sig. Pinco contro la propria volontà.
Tuttavia, l’occupante non è viene colto in flagrante, le forze dell’ordine non possono intervenire direttamente. In questo scenario, il proprietario deve rivolgersi a un tribunale.
Partiamo dal rimedio civile.
Il proprietario dell’immobile, che si vede abusivamente occupata la propria abitazione, può adire immediatamente il Tribunale attraverso un’azione civile che dichiari l’avvenuto spossessamento del bene e, al contempo, condanni il sig. Pinco a rilasciare immediatamente l’immobile e risarcire i danni al proprietario.
Come si calcolano i danni?
La Corte di Cassazione ha sancito un principio molto chiaro ovvero che, dal momento che non è necessario dimostrare il danno posto che è insito nell’illecito stesso. Pertanto, il Giudice del Tribunale adito calcolerà il danno sulla base dei mesi di occupazione abusiva e, conseguentemente, dei mesi di canoni non goduti.
Tutto chiaro.
Ma cosa fare se Pinco, nonostante la sentenza di condanna civile decide di continuare ad occupare abusivamente l’immobile?
In tal caso, sarà necessario rimuovere forzatamente il sig. Pinco con l’ausilio dell’Ufficiale Giudiziario e, volendo, anche della forza pubblica che, dopo aver prelevato il sig. Pinco, autorizzerà il proprietario di casa a cambiare la serratura.
Sicuramente Pinco, oltre a non voler rilasciare spontaneamente l’immobile, non avrà nemmeno intenzione di risarcire il proprietario saldando quanto riconosciuto in sentenza.
Come fare?
Quest’ultima dovrà essere messa in esecuzione e tentare il recupero coatto del credito.
Contestualmente, come anticipato, il proprietario potrà anche proporre azione penale nei confronti del sig. Pinco al fine di vederlo condannato ai sensi dell’articolo 633 del codice penale.
Occupazione abusiva di un immobile: concludendo
Nel nostro ordinamento l’occupazione abusiva di un immobile è, quindi, un illecito civile, che obbliga l’autore alla restituzione e al risarcimento dei danni e un reato, punito con la reclusione sino a tre anni.
In particolare, in base all’ art. 633 del codice penale «chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032».
Il reato è aggravato nelle seguenti ipotesi:
- se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata. In tali casi si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da 206 a 2.064 euro e si procede d’ufficio;
- se il fatto è commesso da due o più persone. In tal caso la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.
Durante l’azione penale, il proprietario dell’immobile, preferibilmente con l’ausilio di un legale di fiducia, può inoltre scegliere di costituirsi parte civile nel processo penale per ottenere, oltre alla condanna penale dell’occupante abusivo, anche il risarcimento per i danni subiti.
Hai trovato la tua abitazione occupata abusivamente da un inquilino non desirato?
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