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La separazione dei coniugi: premesse sull'istituto
Nell’ordinamento italiano, salvo ipotesi eccezionali, i coniugi non possono divorziare se prima non si sono separati.
Dalla separazione, per procedere con la richiesta di divorzio, deve trascorrere un termine intermedio di sei mesi se trattasi di separazione consensuale o di un anno se è stata giudiziale.
Nella separazione consensuale, sono i coniugi che esprimono il proprio reciproco consenso alla separazione e formano (con l’ausilio del legale di fiducia), un accordo sulle condizioni della propria separazione. All’opposto, nella separazione giudiziale sarà il Tribunale a regolamentare ogni aspetto (assegno di mantenimento, affidamento figli, assegnazione casa familiare, etc.).
La separazione (sia essa consensuale o giudiziale) è il primo “step” con cui i coniugi sospendono alcuni degli effetti del matrimonio e che permette loro di cessare la convivenza (facendo venir meno l’obbligo di fedeltà), sciogliere la comunione legale dei beni conservando, in ogni caso, il vincolo di solidarietà e lo status di coniugi fino al divorzio.
Il divorzio invece non “sospende”, bensì comporta la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La separazione consensuale: informazioni di base
La separazione consensuale presuppone il raggiungimento di una piena condivisione da parte dei coniugi di ogni aspetto riguardante la separazione, tra cui: mantenimento per i figli; affidamento condiviso o esclusivo dei figli; genitore “collocatario”; regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario; eventuale assegnazione della casa familiare; eventuale mantenimento per il coniuge economicamente più debole; etc.
Nel caso in cui i coniugi abbiano un patrimonio economico ingente o variegato, potranno valutare di inserire nella separazione accordi patrimoniali legati, per esempio, ad investimenti patrimoniali-finanziari, o di gestione diretta o fiduciaria, oppure potranno valutare trasferimenti immobiliari per i quali sono, in generale, previste agevolazioni di natura fiscale.
Marito e moglie possono scegliere un unico avvocato che li assista oppure ognuno può avere il proprio Legale di fiducia.
L’accordo raggiunto da coniugi che si separano si definisce tecnicamente un negozio giuridico bilaterale, in quanto, a differenza dei contratti, non ha ad oggetto meramente le questioni attinenti al patrimonio ed è un atto che acquista efficacia solo a seguito dell’omologazione del Tribunale, che di conseguenza produce la modifica dello status personale da coniugato a separato. Il Decreto emesso dal Giudice competente, sarà poi annotato negli atti di matrimonio.
Il procedimento di separazione consensuale non prevede la possibilità di addebito a carico di un coniuge della stessa.
Il procedimento giudiziale
Il ricorso per la separazione consensuale contiene e formalizza l’accordo raggiunto dai coniugi a vivere separati, nonché in relazione all’affidamento della prole, al mantenimento della stessa, all’assegnazione della casa familiare, la regolazione dei loro rapporti patrimoniali e personali (compresi i trasferimenti di eventuali diritti reali sugli immobili di proprietà dei coniugi) e l’autorizzazione al rilascio dei passaporti.
La procedura di separazione consensuale inizia con il deposito del ricorso presso la Cancelleria del Tribunale ove almeno una delle parti ha la residenza o domicilio.
Al ricorso occorre allegare:
- estratto per riassunto dell’atto di matrimonio (si richiede presso lo Stato civile del Comune ove è stato celebrato il Matrimonio);
- certificato di residenza e stato di famiglia, anche contestuale, di entrambi i coniugi (non è possibile utilizzare l’autocertificazione);
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi;
- copia di un documento di identità di entrambi i coniugi;
- copia del codice fiscale di entrambi i coniugi.
Entro 5 giorni dal deposito del ricorso per la separazione il Presidente del Tribunale fissa l’udienza di comparizione delle parti.
Durante l’udienza Presidenziale il Magistrato deve innanzitutto appurare se sia possibile una riconciliazione tra i coniugi. Solo una volta stabilito che è impossibile riappacificare le parti, viene redatto un verbale di udienza che indica che la coppia è decisa a separarsi e riporta il contenuto dell’accordo che i due coniugi hanno stipulato.
Il fascicolo viene quindi trasmesso al collegio che sarà chiamato ad emettere il decreto di omologa.
La modificabilità del decreto di omologa
In ogni caso, il contenuto dell’accordo di separazione consensuale può essere modificato dalle parti anche dopo l’omologazione a condizione che intervengano nuove circostanze di fatto che giustifichino il cambiamento (è il caso, ad esempio, in cui sono cambiate le condizioni economiche di una delle parti).
Detta domanda, che si presenta sempre tramite ricorso in Tribunale, può essere proposta da un singolo coniuge o da entrambi e può avere ad oggetto la rettifica o la revoca sia dei provvedimenti che dispongono sugli aspetti economici sia quelli relativi all’affidamento dei figli.
La separazione senza passare dal Tribunale
Esistono due procedure che permettono di addivenire alla separazione dei coniugi (con analogia di effetti) senza procedere con l’iter giudiziale descritto in precedenza (con conseguente riduzione dei costi e dei tempi). Entrambe le procedure hanno, tuttavia, dei “limiti” che portano a concludere che mentre la strada giudiziale è sempre percorribile, le altre soluzioni lo siano solo a determinate condizioni (come meglio si indica nel proseguo).
La negoziazione assistita
È una procedura conciliativa che si sostanzia nell’accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per raggiungere un accordo che eviti il passaggio per le aule di giustizia.
La soluzione negoziale deve essere conclusa in forma scritta; gli avvocati la sottoscrivono, ne garantiscono la conformità «alle norme imperative e dall’ordine pubblico» e certificano le sottoscrizioni apposte dalle parti sotto la propria responsabilità.
L’accordo concluso costituisce così titolo esecutivo (al pari di un provvedimento giudiziale).
Il procedimento di negoziazione assistita da un avvocato può essere utilizzato anche nel caso di separazione personale dei coniugi, cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento del vincolo (divorzio) o modifica delle condizioni di separazione ovvero divorzio.
L’accordo concluso davanti ad un avvocato (e non più davanti al Tribunale) produce i medesimi effetti dei provvedimenti giudiziari che concludono il procedimento di separazione senza bisogno di omologazione e, in base ad esso, verranno effettuate le annotazioni negli atti di matrimonio.
Occorre, tuttavia, distinguere due situazioni:
- se non vi sono figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nulla osta per gli adempimenti successivi;
- se vi sono figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponda all’interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l’accordo non risponda all’interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del Tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.
Separazione in Comune
Avviene mediante separate dichiarazioni che i coniugi rendono al Sindaco quale ufficiale dello stato civile
Nei casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l’ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell’accordo.
La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo.
La legge stabilisce che non si può ricorrere alla procedura davanti al Sindaco quale ufficiale dello stato civile, oltre che nel caso in cui uno dei coniugi non ritenga di dover accordarsi, anche quando vi siano figli in comune tra i due coniugi che siano:
- minorenni;
- ovvero maggiorenni ma incapaci di intendere e volere, portatori di handicap, o non economicamente autosufficienti.
Con tale procedura non è inoltre possibile concludere patti di trasferimento patrimoniale.
Avete maturato la convinzione di separarvi?
Sapremo assistervi in questo delicato percorso