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La separazione giudiziale: cos'è e chi può richiederla?
Per definizione, la separazione giudiziale, al contrario della separazione consensuale, è il procedimento che uno dei coniugi promuove in disaccordo con l’altro per porre fine alla loro convivenza.
Si tratta, nello specifico, di un procedimento utilizzabile nel caso in cui l’altro coniuge non voglia separarsi o qualora non vi sia accordo sulla disciplina dei rapporti personali e patrimoniali successivi alla separazione.
La separazione coniugale è infatti un dritto che ogni coniuge può esercitare anche contro la volontà dell’altro: la separazione giudiziale è lo specifico strumento previsto dall’ordinamento per esercitare tale diritto.
Chi vuole presentare domanda di separazione coniugale deve rivolgersi, nell’ordine, ad uno di questi Tribunali:
- a quello del luogo di ultima residenza comune della coppia;
- in mancanza di questo, al tribunale del luogo in cui ha la residenza o il domicilio il coniuge contro il quale si presenta la richiesta;
- se il convenuto risiede all’estero oppure è irreperibile, al Tribunale del luogo in cui il coniuge ricorrente ha residenza o domicilio;
- ad un qualsiasi Tribunale italiano nel caso in cui entrambi i coniugi siano residenti all’estero.
La procedura
Chi vuole porre fine alla convivenza in mancanza di un accordo con l’ex coniuge sulle condizioni della separazione, presenta un ricorso attraverso l’ausilio di un legale di fiducia in una delle sedi sopracitate, dove verranno specificati i motivi della sua domanda.
Giunto il ricorso in tribunale, il Presidente fissa con decreto nei successivi cinque giorni:
- la data dell’udienza alla quale devono presentarsi i due coniugi (entro 90 giorni dal giorno in cui è stato depositato il ricorso);
- il termine entro il quale deve essere notificato il ricorso da parte del ricorrente e del decreto all’altro coniuge;
- il termine entro il quale il coniuge convenuto (cioè quello che è stato citato da chi ha presentato il ricorso) ha la possibilità di depositare la memoria difensiva ed eventuali altri documenti.
L'udienza di comparizione dei coniugi
Citati entrambi dal presidente del Tribunale, i coniugi devono comparire per la prima udienza che apre il processo di separazione giudiziale.
Le parti devono presentarsi obbligatoriamente di persona ed assistiti dai rispettivi avvocati.
In sede di prima udienza, si aprono una serie di differenti scenari ovvero:
- si presentano i due coniugi e, in tal caso, l’udienza avviene normalmente;
- non si presenta il coniuge ricorrente quindi il presidente del Tribunale chiude il procedimento per rinuncia agli atti;
- non si presenta il coniuge convenuto e il presidente del Tribunale fissa una nuova udienza e, se lo ritiene opportuno, decide con un’ordinanza gli aspetti urgenti che non possono essere rimandati.
Nella prima ipotesi, ovvero qualora i coniugi si presentino entrambi, come nella maggioranza dei casi, il presidente del Tribunale avvierà per prima cosa un tentativo di conciliazione tra i coniugi al fine di addivenire ad una risoluzione bonaria della lite, altrimenti, in caso di mancato accordo, nomina un giudice istruttore e fissa una nuova udienza davanti a quest’ultimo.
L’udienza davanti al giudice istruttore
Come anticipato, il Presidente, se il tentativo di conciliazione non trova accoglimento, fissa la successiva udienza innanzi al giudice istruttore ed, in questa sede, dovranno necessariamente essere stabilite le condizioni della separazione tanto che il giudice istruttore può richiedere delle prove nuove.
Il Tribunale, conclusa la fase istruttoria, emette una sentenza di separazione che la controparte può impugnare se lo ritiene opportuno.
Inoltre, il giudice può emettere, sin dalla prima udienza, una sentenza non definitiva con cui risolve subito la separazione ma lascia che la causa vada avanti nel caso ci siano altre questioni da risolvere tra i coniugi, come ad esempio quelle patrimoniali oppure circa l’affidamento dei figli.
In sostanza, quindi, che cosa può decidere il giudice?
Innanzitutto, il presidente del Tribunale decide sulla situazione dei figli e sui doveri e diritti dei coniugi, come ad esempio l’eventuale obbligo di mantenimento o assegnazione ad uno dei due dell’abitazione coniugale.
Tra i provvedimenti più importanti ci sono, ovviamente, quelli che riguardano i figli minori, poiché è il loro interesse quello che prevale nel momento in cui un giudice deve emettere una sentenza. In particolare:
- l’affidamento dei figli ad un solo genitore e l’opposizione all’affidamento condiviso;
- l’assegnazione dell’abitazione coniugale in base alla proprietà e agli accordi economici valutando gli interessi dei figli;
- l’obbligo di ascoltare il figlio minorenne durante il procedimento, a meno che non sia opportuno;
- l’obbligo di mantenimento non solo dei figli minorenni ma anche di quelli maggiorenni quando non sono economicamente autonomi.

La casa coniugale: a chi spetta?
Una delle insidie più frequenti quando si affronta una separazione giudiziale è quella dell’abitazione: a chi spetta la casa cosiddetta “ casa coniugale”?
Anche in questo caso decide il giudice, tentando di salvaguardare, in primo, l’interesse dei figli, soprattutto se minori.
Può darsi, però, che i coniugi non abbiano avuto dei bambini.
In questo caso, il giudice valuta due ipotesi:
• la casa è di proprietà comune, cioè è intestata ad entrambi i coniugi quindi si potrà pretendere la divisione giudiziale della casa;
• la casa è di proprietà esclusiva di uno dei due e resterà a chi detiene la proprietà esclusiva oppure (tornando al caso dei bambini) al genitore a cui vengono affidati i figli, anche se avrà il solo diritto di godimento.
L’assegno di mantenimento: come funziona e come viene deciso?
In primo luogo, l’assistenza materiale è prevista nel Codice civile in questo modo: «Il giudice – si legge – stabilisce in favore del coniuge il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto necessario al suo mantenimento, qualora egli non disponga di adeguati redditi propri».
In pratica, poiché la separazione giudiziale non cancella il matrimonio ma solo alcuni dei doveri dei coniugi, assistenza e rispetto restano in essere fino al divorzio, così come deve restare lo stesso tenore di vita goduto fino a quel momento.
Se ne deduce che l’obbligo di assistenza materiale si traduce nel versamento dell’assegno di mantenimento, dovuto quando:
- c’è una separazione legale;
- uno dei due coniugi non ha un reddito proprio;
- il coniuge beneficiario dell’assegno non è il responsabile della separazione (cioè non gli è stata addebitata la fine della convivenza);
- il coniuge che deve pagare l’assegno ha un reddito sufficiente a garantire il mantenimento.
Le condizioni della separazione possono essere modificate?
Chiaramente, la situazione patrimoniale, lavorativa o personale dei coniugi o dei figli può mutare in qualsiasi momento.
In tal caso, potrebbe sorgere la necessità o l’opportunità modificare le condizioni stabilite in sede di separazione in quanto non più coerenti con la nuova realtà di uno o di entrambi i coniugi.
La modifica delle condizioni può essere richiesta, in qualunque momento, da ciascun coniuge depositando un apposito ricorso, con la necessaria assistenza del proprio legale di fiducia.
Nel corso del procedimento instaurato, il Giudice sentirà entrambi i coniugi e potrà disporre l’assunzione di mezzi di prova al fine di accertare le reali esigenze di cambiamento.
La procedura si conclude con l’emissione di un decreto avente natura di sentenza.
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