
Uno degli incubi più grandi per i proprietari di casa è l’inquilino che non paga l’affitto. In Italia, secondo i dati del Ministero dell’Interno, ogni anno vengono emessi oltre 40.000 provvedimenti di sfratto, e circa il 90% di questi riguarda proprio la morosità nei contratti di locazione.
Molti proprietari si trovano disorientati: devono continuare a pagare mutui, tasse e spese condominiali senza ricevere il canone pattuito. Ma c’è una soluzione concreta: la legge prevede una procedura specifica e relativamente rapida per liberare l’immobile e rientrare in possesso della propria casa.
Indice
Cosa si intende per morosità nel contratto di locazione
La morosità si verifica quando l’inquilino:
- non paga il canone nei termini stabiliti dal contratto
- paga in ritardo in maniera sistematica
- non versa spese accessorie (ad esempio spese condominiali) se previste nel contratto
La legge distingue tra mancato pagamento totale e ritardi reiterati. In entrambi i casi il locatore ha il diritto di attivarsi per ottenere la risoluzione del contratto e lo sfratto.
Quali sono i primi passi se l’inquilino non paga
Prima di correre subito in Tribunale, è bene seguire alcuni passaggi preliminari:
- Contatto diretto con l’inquilino per capire se il mancato pagamento è momentaneo
- Sollecito scritto con raccomandata o PEC
- Diffida ad adempiere: documento formale con cui si invita l’inquilino a pagare entro un termine preciso (di solito 15 giorni)
- Proposta di accordo: in alcuni casi si può tentare un saldo a stralcio o una dilazione
Se non ci sono risposte concrete, non resta che avviare la procedura di sfratto.
Lo sfratto per morosità: la procedura
La procedura di sfratto per morosità è disciplinata dagli artt. 657 e seguenti c.p.c. e si introduce con la notifica all’inquilino dell’intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida.
Non si tratta quindi di un ricorso, bensì di un atto di citazione notificato dall’avvocato del locatore, che deve contenere:
- il contratto di locazione regolarmente registrato;
- l’indicazione precisa delle mensilità non pagate e delle spese accessorie dovute;
- l’intimazione a rilasciare l’immobile;
- la citazione a comparire in Tribunale per la convalida dello sfratto.
All’udienza fissata, il giudice valuta tre possibili scenari:
- Mancata comparizione o assenza di opposizione dell’inquilino: viene emessa ordinanza di convalida di sfratto, immediatamente esecutiva;
- Richiesta di termine di grazia (art. 55 L. 392/1978): l’inquilino può ottenere fino a 90 giorni per saldare il debito e conservare il contratto;
- Opposizione: se l’inquilino contesta la morosità o solleva eccezioni, il procedimento si trasforma in un giudizio ordinario, con tempi più lunghi.
La fase esecutiva dello sfratto
Una volta convalidato lo sfratto, il giudice stabilisce la data in cui l’immobile dovrà essere rilasciato.
Se l’inquilino non libera spontaneamente, il locatore deve chiedere al proprio avvocato di promuovere l’esecuzione per rilascio ai sensi degli artt. 605 e ss. c.p.c.
In questa fase interviene l’Ufficiale Giudiziario, che esegue accessi presso l’immobile sino alla liberazione coattiva. I tempi variano in base al Tribunale e al calendario degli Ufficiali Giudiziari.
Tempi della procedura
In Emilia-Romagna, la convalida dello sfratto, se non ci sono opposizioni, si ottiene in circa 2-4 mesi dal deposito dell’intimazione.
Con la concessione del termine di grazia o in caso di opposizione, i tempi si allungano: da 6-9 mesi fino a oltre un anno per i giudizi trasformati in ordinari.
Strumenti a disposizione del locatore
| Strumento | Obiettivo | Tempi medi | Costi indicativi |
|---|---|---|---|
| Diffida ad adempiere | Sollecitare pagamento senza giudice | 15-30 giorni | Bassi |
| Intimazione di sfratto | Liberare l’immobile | 2-4 mesi | Medi |
| Decreto ingiuntivo | Recuperare i canoni arretrati | 2-3 mesi | Medi |
| Azione ordinaria | Gestire contestazioni | 1-2 anni | Alti |
Sfratto con e senza opposizione
| Scenario | Procedura | Tempi medi |
|---|---|---|
| Senza opposizione | Convalida rapida in udienza | 2-4 mesi |
| Con termine di grazia | Pagamento entro max 90 giorni | +3 mesi |
| Con opposizione | Procedimento ordinario | 12-18 mesi |
Recupero dei canoni arretrati
Lo sfratto ha come obiettivo principale la liberazione dell’immobile, ma il locatore ha anche il diritto di chiedere la condanna dell’inquilino al pagamento dei canoni non corrisposti.
Questa richiesta può essere formulata direttamente nell’intimazione di sfratto: in tal modo, se il giudice convalida lo sfratto, emette contestualmente anche un provvedimento di condanna per le mensilità arretrate e le spese accessorie dovute. Si tratta spesso della soluzione più efficace, perché consente di unire in un unico procedimento la richiesta di rilascio e quella di pagamento.
In alternativa, il locatore può promuovere ricorso per decreto ingiuntivo, allegando il contratto registrato e la documentazione attestante la morosità (ricevute mancanti, estratti conto, corrispondenza). Se il decreto viene dichiarato provvisoriamente esecutivo, è possibile avviare subito azioni esecutive come il pignoramento dello stipendio, del conto corrente o di altri beni dell’inquilino.
È importante però essere consapevoli che il recupero effettivo dipende dalla solvibilità del debitore. Se l’inquilino non ha beni o redditi aggredibili, anche una sentenza favorevole rischia di restare senza effetti concreti. Per questo, prima di avviare un’azione, è spesso utile eseguire indagini patrimoniali per verificare l’effettiva possibilità di recupero.
Da ultimo, va ricordato che i canoni di locazione si prescrivono in 5 anni (art. 2948 n. 3 c.c.): il locatore deve quindi agire con tempestività, evitando che l’inerzia comprometta definitivamente il proprio diritto.
Spese condominiali e danni all’immobile
Oltre ai canoni, il proprietario può agire per ottenere:
- il rimborso delle spese condominiali anticipate;
- il risarcimento dei danni all’immobile, da documentare con foto, perizie e preventivi.
Un esempio concreto
Un nostro assistito, proprietario di un appartamento a Forlì, si è trovato con un inquilino che non pagava da oltre 6 mesi. Dopo vari solleciti senza risposta, abbiamo notificato l’intimazione di sfratto per morosità.
- Udienza fissata a 45 giorni;
- L’inquilino non si è presentato;
- Il giudice ha convalidato lo sfratto e dopo circa 60 giorni l’immobile era libero.
In parallelo è stato chiesto anche un decreto ingiuntivo per i canoni arretrati. In meno di 5 mesi il cliente ha riottenuto la disponibilità del suo immobile.
FAQ – Domande frequenti
Posso staccare le utenze per costringere l’inquilino ad andarsene?
No, è vietato. Potresti incorrere in responsabilità civile e penale.
Lo sfratto per morosità vale anche per i locali commerciali?
Sì, la procedura è la stessa, ma i tempi possono variare.
Se l’inquilino lascia l’immobile ma non paga gli arretrati?
Il proprietario può comunque agire con ricorso per decreto ingiuntivo, al quale possono fare seguito le azioni esecutive.
Se il contratto non è registrato posso chiedere lo sfratto?
No, la registrazione è condizione di validità del contratto.
Conclusione
Avere un inquilino che non paga è frustrante, ma la legge offre strumenti concreti e rapidi per ottenere lo sfratto e recuperare quanto dovuto.
Affidarsi a un avvocato è fondamentale per non perdere tempo e impostare correttamente la procedura.
Se ti trovi in questa situazione, non aspettare che la morosità si accumuli. Contattaci subito: insieme valuteremo la soluzione migliore per tutelare i tuoi diritti.
Studio Legale Paganini Bellini
Via Allegretti 17, Forlì
Email: studio@paganinibellini.it
Telefono: 0543.33702
WhatsApp: 340.9455028
Hai un inquilino moroso?
Non lasciare che la morosità si prolunghi: con lo sfratto per morosità puoi liberare l’immobile e tentare il recupero dei canoni non pagati.
Noi dello Studio Legale Paganini Bellini ci occupiamo ogni giorno di tutelare chi affonta problematiche come quelle trattate in questo articolo.
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