
La successione ereditaria si apre al momento del decesso del de cuius nel luogo del suo ultimo domicilio e determina il trasferimento delle posizioni giuridiche, attive o passive, dal defunto al successore.
La successione può essere di tre tipi:
- successione testamentaria: quando è regolata da un testamento
- successione legittima: quando è regolata dalla legge, in mancanza di testamento
- successione necessaria: a certi soggetti (quali il coniuge, i discendenti e gli ascendenti in mancanza di discendenti), spetta in ogni caso il diritto ad una quota di eredità.
Indice
Chi è l’erede e quando lo si diventa?
Ci sono due tipi di erede:
- erede unico e universale, colui che alla morte del de cuius subentra nella totalità del patrimonio
- coerede, colui che subentra in una parte, predefinita dalle quote di legittima o dalla volontà testamentaria, ma che si riferisce sempre ad una porzione dell’intero patrimonio, non a un bene specifico (altrimenti non si sarebbe eredi, ma legatari).
Si diventa eredi soltanto all’accettazione dell’eredità, se no si è ancora “chiamati all’eredità”, e non si possono ricevere i beni, ma in compenso non si devono pagare nemmeno i debiti del defunto, se presenti.
Come si può accettare l’eredità?
L’eredità si può accettare in 3 modi:
- in maniera espressa: con esplicita manifestazione di volontà, e quindi con un atto pubblico o una scrittura privata ricevuta da un pubblico ufficiale come il notaio o il cancelliere del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione;
- in modo tacito: quando il chiamato all’eredità compie atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare. Basta un comportamento che faccia capire la volontà di accettare l’eredità e quindi non occorre l’intervento del notaio o di un altro pubblico ufficiale;
- con beneficio d’inventario: prima di accettare (o rifiutare) si redige l’inventario dei beni, per sapere in cosa consistono, a quanto ammontano e se ci sono debiti. Per accettare con beneficio d’inventario serve una dichiarazione ricevuta dal notaio o dal cancelliere del tribunale (quindi non si può fare in modo tacito).
I primi due modi costituiscono un’accettazione «pura e semplice». È obbligatorio accettare con beneficio d’inventario quando l’erede è un minore, un interdetto o un inabilitato, e in tali casi serve anche l’autorizzazione del giudice tutelare.
Il diritto ad accettare l’eredità si prescrive in 10 anni dalla data di apertura della successione.
Come si può rinunciare all’eredità?
Chi ha già accettato in modo esplicito o tacito non può più rinunciare all’eredità, in quanto l’accettazione è irrevocabile. Invece chi ha rinunciato può ripensarci e diventare erede a tutti gli effetti con la revoca della rinuncia all’eredità.
Chi rinuncia all’eredità verrà escluso dall’eredità e non sarà responsabile di eventuali debiti.
La rinuncia deve essere scritta e ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale.
Il diritto di rinunciare a una eredità, così come quello di accettarla, può essere esercitato entro 10 anni dal giorno della morte del defunto. In caso di accertamento giudiziale dello stato di figlio, tuttavia il termine inizia a decorrere dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.
La rinuncia è revocabile se l’eredità non è stata nel frattempo già acquistata da altri e fino a che il diritto di accettarla non è prescritto.
In caso di rinuncia di eredità, al soggetto che rinuncia subentrano i figli o discendenti, in base al principio di rappresentazione stabilito dall’ articolo 467 del Codice Civile.

I debiti vanno in successione ereditaria?
Anche i debiti entrano nella successione ereditaria, perché l’eredità comprende l’intero patrimonio del defunto, sia la parte attiva che le passività, costituite dall’insieme delle obbligazioni contratte dal defunto quando era in vita. Ad esempio, le spese condominiali, le rate di mutui e i finanziamenti, le bollette delle utenze domestiche, i canoni di affitto, le condanne al risarcimento di danni, le retribuzioni dovute ai dipendenti, gli scoperti bancari.
Se vuoi maggiori informazioni relativamente a questa tematica, ti invitiamo a leggere questo articolo scritto in precedenza.
Conviene rinunciare all’eredità se il defunto aveva molti debiti?
SI, ma bisogna considerare che quando il beneficiario rinuncia all’eredità subentra il figlio o figlia e così via fino al sesto grado di parentela compreso.
Tutti devono rinunciare all’eredità del defunto (figli, nipoti, figli dei nipoti o fratelli del defunto e loro figli), perché la rinuncia si blocchi e non vada avanti in questo senso.
Quando l’erede è minorenne serve l’autorizzazione del giudice tutelare per firmare un atto notarile, a meno che non si dimostri che l’eredità è passiva o che la rinuncia sia necessaria per il minore.
Quali debiti devono pagare gli eredi?
Gli eredi che hanno accettato l’eredità in modo puro e semplice sono tenuti al pagamento dei debiti lasciati dal defunto, che si suddividono tra i coeredi in proporzione alle rispettive quote di eredità ricevute da ciascuno.
Se queste porzioni non sono sufficienti a fronteggiare le spese, gli eredi devono pagare i debiti anche con il loro patrimonio personale. Per non correre questo rischio di dover pagare con il proprio patrimonio, invece di rinunciare a un’eredità attiva, si può accettare l’eredità con il beneficio di inventario. Questo tipo di accettazione si deve fare entro 3 mesi dalla morte del defunto, se chiunque accetta è nel possesso dei beni ereditari o entro 10 anni, se non si trova nel possesso dei beni ereditari.
Successivamente, entro 3 mesi dall’accettazione, si dovrà fare l’inventario di tutti i beni, crediti, debiti, ecc. facenti parte del patrimonio del defunto.
Nel decidere quale soluzione scegliere, bisognerà tenere conto dei costi delle varie soluzioni, in quanto l’inventario, se il patrimonio del defunto è molto consistente, può avere un costo notevole.
Quali debiti non passano agli eredi?
Ci sono alcuni debiti che non passano agli eredi:
- le sanzioni (civili, amministrative, penali e tributarie),
- gli assegni di mantenimento e
- le obbligazioni personalissime, cioè quelle che soltanto il defunto avrebbe potuto svolgere (un quadro dipinto da un pittore, un atto difensivo scritto da un avvocato, ecc.).
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