Il Tfr, acronimo di Trattamento di Fine Rapporto, è una componente della retribuzione del dipendente che matura gradualmente in costanza del rapporto lavorativo e che sarà corrisposta interamente al lavoratore dal datore di lavoro, salvo eccezioni (è il caso delle anticipazioni del Tfr), alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Diamo una risposta ai quesiti maggiormente ricorrenti quando si parla di Tfr
Indice
Quando sorge il diritto a percepire il Tfr?
Il Trattamento di Fine Rapporto è dovuto al lavoratore alla cessazione del rapporto lavorativo a prescindere dalla causa.
Non rileva pertanto se la risoluzione del rapporto sia dipesa da una scelta del lavoratore (dimissioni), oppure ad una scelta concordata (risoluzione consensuale) o, infine, a scelta del datore (licenziamento). Nemmeno rileva se alla base del licenziamento vi siano gravi condotte del lavoratore che ne abbiamo giustificato il licenziamento disciplinare.
Il lavoratore, alla risoluzione del rapporto, ha diritto all’immediato pagamento dell’intero importo maturato a titolo di Tfr. Eccezione a questa regola, con conseguente fissazione di un termine ad adempiere per il datore di lavoro, può essere prevista nel Contratto Collettivo applicabile al caso concreto.
Come comportarsi se il datore di lavoro non corrisponde il Tfr?
Dalla cessazione del rapporto, il lavoratore ha 5 anni di tempo per richiedere al datore il pagamento del Tfr (al decorso del termine quinquennale consegue la prescrizione del diritto al pagamento).
Il lavoratore potrà agire giudizialmente innanzi al Tribunale territorialmente competente ovvero con esposto innanzi all’Ispettorato del Lavoro.
Entrambe le soluzioni costituiscono atti interruttivi del termine di prescrizione e permetteranno al lavoratore di ottenere un titolo esecutivo azionabile contro il datore per ottenere coattivamente il pagamento.
E se il datore di lavoro fallisse prima di pagarmi il Tfr?
Presso l’INPS è costituito il cd. “Fondo di Garanzia” cui il lavoratore potrà attingere per recuperare il Tfr non erogato dal datore di lavoro.
Il pagamento dall’INPS non sarà tuttavia automatico ed occorrerà seguire una precisa procedura che si suddivide in due fasi:
- insinuazione al passivo fallimentare della società fallita;
- presentazione della domanda telematica presso INPS.
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E se il datore di lavoro fosse insolvente?
Se il datore di lavoro non ha i requisiti per fallire (es. non supera nessuna delle tre soglie dimensionali di cui all’art. 1 L.F.), il lavoratore potrà comunque recuperare il Tfr grazie al “Fondo di Garanzia” ma cambia la procedura da seguire che diviene maggiormente “articolata”. Il lavoratore dovrà, invero, fornire la prova dell’insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro e ciò mediante:
- la produzione del verbale di pignoramento mobiliare negativo tentato presso i locali dell’azienda e nel luogo di residenza del datore di lavoro, se imprenditore individuale o dei soci se società di persone;
- l’allegazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale sia possibile evincere l’impossibilità o l’inutilità del pignoramento immobiliare.
Per l’intervento del Fondo, al pignoramento negativo può essere equiparato quello mancato, quando l’ufficiale giudiziario abbia accertato l’irreperibilità del datore di lavoro all’indirizzo di residenza che risulta dai registri dell’anagrafe comunale e l’assenza del debitore constatata dall’ufficiale giudiziario in occasione di almeno due accessi.
Se il datore di lavoro è una società a responsabilità limitata o per azioni, nell’ipotesi in cui il tribunale decreti di non procedere all’accertamento del passivo fallimentare, il requisito dell’insufficienza delle garanzie patrimoniali è dimostrato dal decreto di chiusura della procedura concorsuale stessa.
A quanto ammonta il Tfr?
Quando è possibile ottenere un'anticipazione del Tfr?
Occorre che il lavoratore sia stato assunto a tempo indeterminato. abbia prestato almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro e, in ogni caso, l’anticipazione non potrà eccedere il 70% del trattamento maturato alla data della richiesta e potrà essere accolta unicamente se necessaria per far fronte a spese sanitarie straordinarie e/o per l’acquisto della prima casa propria o dei figli.
Per un’attuale “falla normativa”, contrariamente a quanto previsto dal D.L. 185/08, l’anticipazione del Tfr è esclusa per i dipendenti pubblici.
Se non diversamente disposto dalla contrattazione collettiva, l’anticipazione potrà essere legittimamente richiesta solo una volta per ogni rapporto lavorativo.
Quale è la sorte del Tfr in caso di morte del lavoratore?
L’importo maturato al decesso del lavoratore sarà corrisposto, a titolo di “indennità sostitutiva ai superstiti“, al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, anche ai parenti purché entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado.
Può essere pignorato il Tfr?
Sì, analogamente a quanto avviene per lo stipendio anche il Tfr può essere pignorato dai creditori del lavoratore ma permane una sostanziale differenza rispetto al pignoramento dello stipendio: poiché il Tfr è un credito che diventa esigibile per il lavoratore unicamente alla cessazione del rapporto di lavoro, solamente in detto momento sarà possibile per il creditore ottenere l’accredito del Tfr pignorato.
Perfetta analogia con lo stipendio invece riguardo ai limiti del pignoramento del Tfr e conseguentemente:
- per i crediti di natura alimentare il limite è rappresentato da quanto autorizzato dal Presidente del Tribunale o dal giudice da questi delegato (quindi possibile un pignoramento eccedente la misura di 1/5);
- per i crediti di altra natura (es. debito verso fornitori) il limite è rappresentato dalla misura del quinto
- ove sussista un concorso delle cause sopra menzionate, il limite è della metà delle somme corrispondenti al Trattamento di Fine Rapporto.
Il datore di lavoro si rifiuta di corrisponderti il Tfr o accampa scuse per ritardare il pagamento? Rivolgiti allo Studio: sapremo assisterti in ogni fase e adempimento necessario per farti recuperare quanto ti spetta