Tutti i debiti hanno una data di scadenza ed anche quelli con il fisco non fanno eccezione.
La scadenza, ovvero la «prescrizione», non è uguale per tutte le tasse e le imposte e varia in base alla tipologia.
Vediamole nei successivi paragrafi!
Indice
Agenzia delle Entrate: quali sono i debiti?
I debiti con l’Agenzia delle Entrate si riferiscono unicamente a tasse e imposte dovute allo Stato.
La differenza tra tasse e imposte, se pur impropriamente utilizzate senza distinzione alcuna, è la seguente:
- le tasse sono gli importi dovuti a fronte dell’erogazione di uno specifico servizio e che servono a finanziare il servizio stesso. È una tassa, ad esempio, quella per la raccolta di rifiuti, la Tari, la Tassa sull’occupazione di suolo pubblico oppure la Tassa di registro sul contratto di locazione;
- le imposte, invece non sono collegate a una specifica prestazione e, con esse, l’Erario provvede a finanziare in generale la spesa pubblica in favore della totalità dei cittadini. Tipici esempi di imposte sono quelle sui redditi (l’Irpef per le persone fisiche e l’Ires per le persone giuridiche).
In linea generale, tutte le imposte e le tasse riscosse dall’Agenzia delle Entrate, e quindi dovute allo Stato, si prescrivono in 10 anni. Ma in alcuni casi, la scadenza può essere differente.
Vediamo singolarmente ciascuna di queste ipotesi.
L'irpef e l'Ires
L’Irpef è l’imposta sui redditi che versano annualmente le persone fisiche, ossia i privati cittadini, e le società di persone (Sas, Snc e società semplici).
Secondo la tesi tradizionale, l’Irpef va in prescrizione dopo 10 anni a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui tale imposta è dovuta. Per esempio, l’Irpef del 2022 cade in prescrizione il 31 dicembre 2032, dieci anni esatti dopo il 1° gennaio 2023.
In 10 anni si prescrivono anche le cartelle emesse a seguito dell’omesso versamento di tale imposta ma il termine inizia a decorrere dal giorno successivo alla notifica della cartella stessa.
Secondo tuttavia una diversa tesi, l’Irpef si prescriverebbe in 5 anni. Tale interpretazione si basa sulla regola contenuta all’articolo 2948 del Codice civile secondo cui si prescrivono in cinque anni i debiti da pagare almeno una volta all’anno (o entro frazioni più brevi).
Ebbene, come noto, l’Irpef si deve pagare tutti gli anni e, pertanto, subirebbe la prescrizione quinquennale.
Cosa diversa dalla prescrizione dell’imposta è il termine entro cui l’Agenzia delle Entrate deve accertare l’inadempimento del contribuente e contestargli l’irregolarità. In particolare, la notifica degli avvisi di accertamento deve avvenire, a pena di decadenza, entro i seguenti termini:
- in caso di redditi non dichiarati, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione relativa all’annualità d’imposta oggetto di accertamento;
- se invece la dichiarazione non è stata affatto presentata, entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
L’ires, invece, è l’imposta che grava sulle società di capitali (Spa, Srl, Sapa). Anch’essa è un’imposta erariale da versare ogni anno. Vale quindi quanto detto per l’Irpef: l’Ires va in prescrizione dopo 10 anni che decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui l’imposta è dovuta.
Lo stesso dicasi per la cartella esattoriale relativa all’omesso versamento dell’imposta.
L'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)
L’Imposta sul Valore Aggiunto, in breve denominata Iva, è un’imposta erariale di derivazione comunitaria. Anch’essa segue la regola generale della prescrizione in 10 anni decorrenti dall’anno successivo a quello d’imposta. Stesso discorso vale per la cartella esattoriale.
Anche in questo caso si è formata però una giurisprudenza minoritaria che ritiene che la cartella esattoriale relativa all’Iva si prescriva in 5 anni.
Il bollo auto
Il bollo auto è un’imposta regionale, di norma quindi riscossa dalle singole Regioni direttamente o tramite propri enti riscossori. Alcune Regioni ad esempio hanno delegato tale compito all’Agenzia delle Entrate, ma ciò non ha trasformato la natura dell’imposta in questione.
Dunque, vale la regola applicabile a tutti i tributi dovuti agli enti locali per i quali si applica la prescrizione breve.
Il bollo auto, quindi, si prescrive in tre anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui l’imposta è dovuta.
Ma come funziona esattamente la prescrizione?
La prescrizione è un fenomeno automatico, che si verifica al semplice decorso del tempo e che, per sua stessa natura, non richiede l’accertamento da parte di un giudice. In pratica, decorsi i termini di legge, il contribuente è già libero da ogni obbligo di pagamento.
Tuttavia, se un debito è prescritto e ciò nonostante il fisco – nel nostro caso, l’Agenzia delle Entrate – dovesse notificare al contribuente una richiesta di pagamento successivamente all’intervenuta prescrizione, tale atto andrebbe impugnato dinanzi al giudice affinché lo annulli.
In caso contrario, il debito diventerebbe definitivo e dunque non più contestabile. Con la conseguenza che il destinatario dovrebbe ottemperare al pagamento se non vuol vedersi pignorare i beni.
Viceversa, se la richiesta di pagamento dovesse intervenire prima che il debito sia caduto in prescrizione, essa varrebbe come “atto interruttivo della prescrizione”: in pratica, il decorso della prescrizione si interromperebbe e inizierebbe a decorrere nuovamente da capo a partire dal giorno successivo.
Questo implica che la prescrizione potrebbe non verificarsi mai se, prima dello spirare del termine, il creditore notifica un’intimazione di pagamento.
Le imposte di registro e le imposte comunali
Le imposte di registro, sono di norma collegate ai passaggi di proprietà degli immobili e degli altri diritti reali (usufrutto, servitù, etc.).
L’imposta di registro ha una portata più ampia, dovendo essere versata per la registrazione degli atti come, ad esempio, la locazione.
Come tutte le imposte dovute allo Stato, anche l’imposta di registro, di bollo e ipotecaria si prescrivono in 10 anni.
Comunemente chiamato «Canone Rai», l’imposta sulla detenzione di apparecchi radiotelevisivi è dovuta allo Stato e quindi cade in prescrizione dopo 10 anni.
Giusto per completezza, ricordiamo che le imposte dovute a Comuni, Regioni e Province vanno in prescrizione dopo 5 anni e ciò vale anche per le relative cartelle esattoriali. Questa è dunque la regola per Imu, Tari, Tosap, etc.
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