
Vizi di forma e vizi di sostanza: cosa sono e come fare a impugnare l’atto che ne è affetto?
Qualsiasi atto e qualsiasi provvedimento che ti è stato notificato potrebbe contenere dei vizi di forma o vizi di sostanza che ne potrebbero inficiare la validità pregiudicandone gli effetti, le richieste, le sanzioni, etc.
Individuare la presenza di questi vizi diventa quindi fondamentale, così come fondamentale diviene il capire se il vizio in questione (es. l’errata indicazione del numero di targa, oppure la data di commissione dell’infrazione) sia a tal punto grave da invalidare l’atto o meno.
Facciamo chiarezza.
Indice
Vizio di forma
Il vizio di forma consiste nella violazione – da parte del soggetto che ha emesso e/o notificato l’atto – di una regola sul procedimento o sul contenuto formale di un atto.
Esso nasce quindi dal mancato rispetto di una regola prevista dalla legge (es. indicare la targa del veicolo sul quale è stata commessa l’infrazione al Codice della Strada).
Il vizio di forma può riguardare tanto un atto di un privato, ad esempio la lettera di contestazione disciplinare inviata dal datore di lavoro, quanto un atto proveniente dalla pubblica amministrazione (una sanzione amministrativa, una cartella esattoriale, etc.)
Il vizio di forma si contrappone al vizio di sostanza, sul quale ci concentreremo nel paragrafo successivo e che invece riguarda i presupposti stessi per l’emanazione dell’atto.
Per meglio comprendere quali potrebbero essere i vizi di forma, vediamo di seguito i più classici “errori di forma”:
- testamento senza firma o data;
- avviso di convocazione all’assemblea di condominio senza l’indicazione dell’ordine del giorno;
- omessa comunicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale;
- licenziamento disciplinare privo dell’esatta indicazione del comportamento contestato;
- contestazione disciplinare senza indicazione del termine entro cui formulare osservazioni;
- multa stradale priva dell’indicazione della norma violata, o del luogo e della data in cui la violazione è stata commessa, o della data dell’ultima taratura dell’autovelox;
- sanzione amministrativa o cartella esattoriale inviata a un indirizzo inesistente o comunque non più attuale.
- mancata indicazione del termine entro cui è possibile proporre impugnazione avverso l’atto notificato.
Vizio di sostanza
Il vizio di forma si contrappone al vizio di sostanza che invece riguarda i presupposti per l’emanazione dell’atto.
Il vizio di sostanza insomma è ciò che riguarda “il merito” dell’atto, ossia l’opportunità e legittimazione ad emettere il provvedimento che ci viene notificato.
Può essere considerato un vizio di sostanza:
- un licenziamento per crisi aziendale in mancanza di crisi aziendale;
- una delibera condominiale adottata in una materia non di competenza dell’assemblea;
- un testamento che lasci ad un figlio una quota inferiore rispetto a quanto effettivamente gli spetterebbe per legge;
- una multa stradale che ritenga pericolosa una manovra, al contrario, del tutto legittima.
Come contestare un atto o un provvedimento con vizi di forma o vizi di sostanza?
La procedura per contestare i vizi di forma e di sostanza è identica ma varia a seconda dell’atto viziato. Non è quindi il tipo di vizio a incidere sullo strumento di impugnazione ma la “tipologia di atto viziato” a determinare lo strumento ed i tempi per proporre la contestazione.
Se si vuol impugnare una delibera assembleare di condominio bisognerà impugnarla entro 30 giorni.
Se fosse il licenziamento ad essere viziato, occorrerà impugnarlo stragiudizialmente entro 60 giorni e, nei successivi 180 giorni, procedere giudizialmente (se il datore non revoca il provvedimento di licenziamento).
Hai invece ricevuto una cartella esattoriale che ritieni essere viziata? Consiglio la lettura dell’articolo “Cartella esattoriale: termini per contestare” per approfondire questa tematica.

Un errore grave da non commettere!
Prima di proporre un’impugnazione avverso un atto che si ritiene viziato, occorre sempre chiedersi se i motivi di contestazione che si intende far valere non siano tali da compromettere – implicitamente – le stesse ragioni che renderebbero nullo o comunque invalido l’atto.
Facciamo un esempio per meglio spiegare il concetto.
Se non volessimo pagare la multa per violazione del Codice della Strada che ci è stata notificata al “vecchio” indirizzo di residenza commetteremmo un gravissimo errore se fondassimo la contestazione sull’errato invio postale.
E’ infatti evidente che la stessa proposizione della contestazione conferma inequivocabilmente che l’atto è comunque a noi giunto (è comunque arrivato al destinatario). La stessa impugnazione diventa la prova che la notifica dell’atto si è perfezionata, rendendo l’atto legittimo.
Altro errore, proporre nei termini di legge e con il corretto strumento processuale un’impugnazione ad un atto lamentando la mancata indicazione del termine proporre l’impugnazione, significa rendere irrilevante il vizio di forma di cui era gravemente affetto l’atto.
Nei casi di cui sopra si è soliti dire che la condotta del destinatario dell’atto ha “sanato il vizio”: l’atto diventa quindi valido ed efficace.
Il rimedio
Come comportarsi, quindi, nel caso in cui il vizio di cui è affetto l’atto sia grave al punto tale da renderlo annullabile ma proponendo l’impugnazione (ossia contestandolo) si rischia di sanare il vizio?
In questi casi occorre non proporre impugnazione all’atto viziato e impugnare l’eventuale secondo atto che dovesse giungere (es. la cartella dell’Agenzia delle Entrate Riscossione emessa per il mancato pagamento di un verbale di violazione al Codice della Strada).
Occorrerà, quindi, impugnare il “secondo atto” lamentando che l’atto “presupposto” e su cui si fonda il secondo (l’atto presupposto, nell’esempio fatto, è il verbale di violazione al Codice della Strada) era viziato perchè non ci era mai stato notificato o non conteneva le informazioni necessarie per contestarlo.
Ecco quindi che lamentare che il verbale di violazione al Codice della Strada non ci era stato recapitato (poichè inviato ad indirizzo sbagliato) diventa un motivo per invalidare tanto la cartella quanto il verbale stesso.
Un consiglio
Troppe volte ci capita di ricevere clienti che, con una loro azione/condotta posta in essere prima di rivolgersi allo Studio Legale, pregiudicano “a monte” la possibilità di annullare l’atto, non essendo più possibile per noi intervenire con successo e far conseguire il risultato voluto dal cliente.
Troppe volte, oltre ai casi in cui l’azione posta in essere dal cliente “sana il vizio” (esempi fatti in precedenza), capita che ci si rivolga al professionista quando sono già spirati i termini entro cui poteva essere proposta l’impugnazione, ignorando che i vizi non contestati nei termini di legge si “sanano” rendendo definitivo l’atto e quindi non permettendo più di opporsi alla pretesa di pagamento notificata..
Quando ricevete un atto – sia esso un verbale di violazione al Codice della Strada, una Cartella dell’Agenzia Entrate Riscossione, etc. – il consiglio è di sottoporlo immediatamente al vostro professionista di fiducia che verificherà se ci sono vizi (di forma o di sostanza) tali da invalidare l’atto, indicandovi i termini, costi e strumenti per evitare che il provvedimento divenga definitivo.
Ti è stato notificato un atto che ritieni viziato e non sai come comportarti?
Mostraci l’atto che ti è stato notificato:
al resto pensiamo noi!

